ART. 8 Effetti dei benefici economici 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' alimentare di cui all'art. 30, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1, si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonche' alle indennita' di cui art. 37, comma 2, agli assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale, dall' art. 40 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed, infine, dall'indennita' dell'art. 5 del presente contratto. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 nonche' gli incrementi di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente comma. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale - parte fissa e variabile - indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - II biennio economico 1996-1997 e per le modifiche alla stessa apportate dagli artt. 3 e 4 del presente contratto, tenuto conto delle relative cadenze temporali.