ART. 8
                   Effetti dei benefici economici

1.  Le  misure  degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione
del  presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilita',
sul  compenso  per  lavoro straordinario sul trattamento ordinario di
quiescenza,   normale   e  privilegiato,  sull'indennita'  premio  di
servizio,  sull'indennita' alimentare di cui all'art. 30, comma 4 del
CCNL   5   dicembre   1996,   sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute
assistenziali  e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.

2.  Gli  effetti  del  comma  1,  si  applicano  alla retribuzione di
posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento
nonche'  alle  indennita'  di  cui  art.  37,  comma  2, agli assegni
personali  previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2
e 3 data la loro natura stipendiale, dall' art. 40 del CCNL stipulato
in  data  8  giugno  2000 ed, infine, dall'indennita' dell'art. 5 del
presente contratto.

3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
nonche' gli incrementi di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto
hanno  effetto  integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle
disposizioni    richiamate   nel   presente   comma.   Agli   effetti
dell'indennita'  premio  di  servizio, dell'indennita' sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio
nonche'  la  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale - parte
fissa  e  variabile - indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5
dicembre  1996  -  II  biennio economico 1996-1997 e per le modifiche
alla  stessa  apportate  dagli  artt.  3  e 4 del presente contratto,
tenuto conto delle relative cadenze temporali.