ART. 11

                      Disposizioni particolari

1.  Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per
il  finanziamento  dei  fondi  di  cui  agli  artt.  9 e 10 non siano
utilizzate  nel  rispettivo  esercizio  economico,  sono  riassegnate
nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di pertinenza.

2.  Rimangono  in vigore tutte le disposizioni di carattere economico
previste  dal  CCNL stipulato in data giugno 2000, non modificate dal
presente contratto.

3.   Per   i   dirigenti   dei   ruoli   professionale,   tecnico  ed
amministrativo,  i  criteri  di  cui  all'art. 50, comma 2 del CCNL 5
dicembre  1996  sono  integrati  nel senso che, eccetto i casi in cui
trovi applicazione l'art. 66, comma 3 del contratto stipulato in data
8  giugno  2000,  la  totale  disponibilita'  costituisce un elemento
necessario di integrazione con le attivita' della dirigenza sanitaria
e,  rappresentando  una  caratteristica  fondamentale e peculiare del
proprio rapporto di lavoro, deve essere presa in considerazione nella
definizione  della  retribuzione di posizione - parte variabile - con
un  incremento  di  L.  2.900.000  annue  lorde,  a  cui  si provvede
dall'1.1.2000  con  le  risorse  del fondo di cui all'art. 8, comma 3
appositamente  finalizzate. Tale integrazione compete ai dirigenti di
nuova assunzione solo dopo il compimento del quinquennio di attivita'
e  positivo superamento della verifica prevista dall'art. 31, comma 4
e  32  del  CCNL  stipulato  in  data  8  giugno 2000. In caso di non
coincidenza   dei   tempi   tra   la   verifica   e   la  maturazione
dell'esperienza professionale, la verifica e' anticipata dall'azienda
al   trimestre   immediatamente   successivo   al  conseguimento  del
requisito.  L'indennita'  -  se la verifica e' positiva - decorre dal
primo  giorno  del  mese  successivo alla maturazione dell'esperienza
richiesta.

4.  Con  riferimento  alle  norme  in  cui  e'  richiesta  esperienza
professionale si deve intendere:

a)  ai  fini  del  compimento  del  quinquennio  di  attivita' di cui
all'art.  4  ed  al  comma  3  del presente articolo, l'anzianita' di
servizio  maturata  in  qualita' di dirigente del SSN con rapporto di
lavoro,  a  tempo indeterminato, senza soluzione di continuita' anche
se prestato in aziende o enti diversi del comparto;

b)   ai  fini  dell'applicazione  degli  artt.  3  e  5  l'anzianita'
complessiva,   con   rapporto   di  lavoro  a  tempo  determinato  ed
indeterminato,   maturata  alle  date  previste  dalle  norme,  senza
soluzione  di  continuita'  anche  in  aziende  ed  enti  diversi del
comparto.
----> vedere tabelle da pag. 177 a pag. 179 del S.O. <----