ART. 11 Disposizioni particolari 1. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 9 e 10 non siano utilizzate nel rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di pertinenza. 2. Rimangono in vigore tutte le disposizioni di carattere economico previste dal CCNL stipulato in data giugno 2000, non modificate dal presente contratto. 3. Per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, i criteri di cui all'art. 50, comma 2 del CCNL 5 dicembre 1996 sono integrati nel senso che, eccetto i casi in cui trovi applicazione l'art. 66, comma 3 del contratto stipulato in data 8 giugno 2000, la totale disponibilita' costituisce un elemento necessario di integrazione con le attivita' della dirigenza sanitaria e, rappresentando una caratteristica fondamentale e peculiare del proprio rapporto di lavoro, deve essere presa in considerazione nella definizione della retribuzione di posizione - parte variabile - con un incremento di L. 2.900.000 annue lorde, a cui si provvede dall'1.1.2000 con le risorse del fondo di cui all'art. 8, comma 3 appositamente finalizzate. Tale integrazione compete ai dirigenti di nuova assunzione solo dopo il compimento del quinquennio di attivita' e positivo superamento della verifica prevista dall'art. 31, comma 4 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione dell'esperienza professionale, la verifica e' anticipata dall'azienda al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito. L'indennita' - se la verifica e' positiva - decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta. 4. Con riferimento alle norme in cui e' richiesta esperienza professionale si deve intendere: a) ai fini del compimento del quinquennio di attivita' di cui all'art. 4 ed al comma 3 del presente articolo, l'anzianita' di servizio maturata in qualita' di dirigente del SSN con rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuita' anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto; b) ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 5 l'anzianita' complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuita' anche in aziende ed enti diversi del comparto. ----> vedere tabelle da pag. 177 a pag. 179 del S.O. <----