ART. 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare 1. Dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001, l'incremento mensile lordo degli stipendi tabellari previsti per il livello unico dei dirigenti della presente area negoziale dagli artt. 36 e 37 del CCNL relativo al I biennio economico 1998-1999, stipulato in data 8 giugno 2000, e' di L. 50.000. 2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 e' corrisposto l'incremento mensile lordo di L. 96.000, che riassorbe il precedente. 3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', dei dirigenti di cui al comma 1 e' cosi' stabilito: dal 1 luglio 2000 dal 1 luglio 2001 L. 38.232.000 L. 38.784.000