ART. 2
            Incrementi contrattuali e stipendio tabellare

1.  Dal  1  luglio 2000 al 30 giugno 2001, l'incremento mensile lordo
degli  stipendi tabellari previsti per il livello unico dei dirigenti
della  presente  area negoziale dagli artt. 36 e 37 del CCNL relativo
al I biennio economico 1998-1999, stipulato in data 8 giugno 2000, e'
di L. 50.000.

2.  Dal  1  luglio  2001  ai  dirigenti  del  comma  1 e' corrisposto
l'incremento mensile lordo di L. 96.000, che riassorbe il precedente.

3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', dei dirigenti
di cui al comma 1 e' cosi' stabilito:


   dal 1 luglio 2000         dal 1 luglio 2001

   L. 38.232.000             L. 38.784.000