ART. 3 Equiparazione 1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell'art. 42, comma 1 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti della presente area negoziale, in servizio alla data del 5 dicembre 1996 nelle posizioni funzionali di ex IX livello qualificato e non dell'ex DPR. 384/1990, con cinque anni di anzianita' al 1 febbraio 2001, con la medesima decorrenza, e' equiparata a quella dell'ex X livello non qualificato dello stesso DPR. Dalla predetta data la retribuzione di posizione minima dei dirigenti dei ruoli sottoindicati e', pertanto, cosi' rideterminata: sanitario amministrativo tecnico e professionale - parte fissa: L. 6.450.000 2.000.000 2.000.000 - parte variabile: L. 9.349.000 9.102.000 9.035.000 2. Per gli ingegneri, architetti e geologi di cui alla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1997, come modificata dall'art. 2 del CCNL 4 marzo 1997, la componente fissa della retribuzione di posizione e' confermata in L. 4.955.000 e la componente variabile, gia' di L. 3.929.000, per effetto del presente articolo e' rideterminata in L.6.080.000, per complessive L. 11.035.000. 3. La retribuzione di posizione di cui ai commi 1 e 2 spetta per intero, detratto quanto gia' previsto dalla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996-1997 e successive modificazioni, ai dirigenti tuttora in servizio, ai quali l'azienda - dopo l'entrata in vigore del contratto citato - non abbia attribuito una retribuzione di posizione superiore al minimo; nei casi in cui la retribuzione di posizione sia superiore al minimo contrattuale ma inferiore a quella del comma 1, l'azienda provvede al relativo conguaglio mentre nel caso sia superiore a quella del comma 1 ovvero al dirigente sia stato conferito l'incarico di struttura complessa, nulla e' dovuto allo stesso. 4. Per i dirigenti di cui al comma 1 che alla data del 1 febbraio 2001 non avessero ancora compiuto cinque anni di servizio, l'equiparazione opera al compimento del quinto anno che avviene nell'arco di vigenza del presente contratto. Ferma rimanendo la componente di parte fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale, la parte variabile spettante agli stessi, dal 1 febbraio 2001 e' cosi' rideterminata: sanitario amministrativo tecnico e professionale - parte variabile: L. 4.194.000 4.087.000 3.888.000 5. Sono fatti salvi i casi in cui l'azienda abbia gia' conferito ai dirigenti del comma 3 incarichi di maggior valore economico rispetto al minimo contrattuale di cui all'art. 40, comma 11 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Il relativo conguaglio, ove necessario, opera con le modalita' del comma 2 sia al 1 febbraio 2001 che al compimento del quinto anno. 6. Con i commi 1, 2 e 3 le parti considerano definitivamente conclusa la vertenza relativa all'equiparazione dei dirigenti di cui al presente articolo. 7. All'incremento della retribuzione di posizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede con le risorse dei fondi dell'art. 8. 8. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte del trattamento fondamentale di cui all'art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto sostituisce quella gia' prevista nella tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996-1997.