ART. 3
                            Equiparazione

1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta
nell'art.  42,  comma 1 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, la
retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale dei dirigenti della
presente  area  negoziale,  in servizio alla data del 5 dicembre 1996
nelle posizioni funzionali di ex IX livello qualificato e non dell'ex
DPR.  384/1990, con cinque anni di anzianita' al 1 febbraio 2001, con
la  medesima decorrenza, e' equiparata a quella dell'ex X livello non
qualificato  dello stesso DPR. Dalla predetta data la retribuzione di
posizione  minima dei dirigenti dei ruoli sottoindicati e', pertanto,
cosi' rideterminata:


                     sanitario     amministrativo    tecnico e
                                                     professionale

- parte fissa:     L. 6.450.000     2.000.000         2.000.000
- parte variabile: L. 9.349.000     9.102.000         9.035.000

2.  Per  gli  ingegneri,  architetti  e  geologi  di cui alla tabella
allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1997,
come  modificata  dall'art.  2  del  CCNL 4 marzo 1997, la componente
fissa della retribuzione di posizione e' confermata in L. 4.955.000 e
la  componente  variabile,  gia'  di  L.  3.929.000,  per effetto del
presente articolo e' rideterminata in L.6.080.000, per complessive L.
11.035.000.

3.  La  retribuzione  di  posizione  di cui ai commi 1 e 2 spetta per
intero,  detratto  quanto  gia'  previsto dalla tabella allegato 1 al
CCNL del 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996-1997 e successive
modificazioni, ai dirigenti tuttora in servizio, ai quali l'azienda -
dopo  l'entrata in vigore del contratto citato - non abbia attribuito
una retribuzione di posizione superiore al minimo; nei casi in cui la
retribuzione  di  posizione  sia  superiore al minimo contrattuale ma
inferiore  a  quella  del  comma  1,  l'azienda  provvede al relativo
conguaglio  mentre nel caso sia superiore a quella del comma 1 ovvero
al  dirigente  sia stato conferito l'incarico di struttura complessa,
nulla e' dovuto allo stesso.

4.  Per  i  dirigenti  di cui al comma 1 che alla data del 1 febbraio
2001   non   avessero   ancora  compiuto  cinque  anni  di  servizio,
l'equiparazione  opera  al  compimento  del  quinto  anno che avviene
nell'arco  di  vigenza  del  presente  contratto.  Ferma rimanendo la
componente  di  parte  fissa  della  retribuzione di posizione minima
contrattuale,  la  parte  variabile  spettante  agli  stessi,  dal  1
febbraio 2001 e' cosi' rideterminata:


                      sanitario    amministrativo    tecnico e
                                                     professionale

- parte variabile:   L. 4.194.000    4.087.000        3.888.000

5.  Sono  fatti salvi i casi in cui l'azienda abbia gia' conferito ai
dirigenti  del comma 3 incarichi di maggior valore economico rispetto
al  minimo  contrattuale  di  cui  all'art.  40,  comma  11  del CCNL
stipulato  in  data  8  giugno  2000.  Il  relativo  conguaglio,  ove
necessario, opera con le modalita' del comma 2 sia al 1 febbraio 2001
che al compimento del quinto anno.

6. Con i commi 1, 2 e 3 le parti considerano definitivamente conclusa
la  vertenza  relativa  all'equiparazione  dei  dirigenti  di  cui al
presente articolo.

7.  All'incremento della retribuzione di posizione di cui ai commi 1,
2 e 3 si provvede con le risorse dei fondi dell'art. 8.

8. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa
parte  del trattamento fondamentale di cui all'art. 35, comma 1 Lett.
A)  del  CCNL  stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto sostituisce
quella  gia'  prevista  nella  tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre
1996, II biennio economico 1996-1997.