IL DIRETTORE GENERALE
               DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge  23 luglio  1991, n. 223, contenente, tra l'altro,
norme  in  materia  di  cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione speciale;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto   l'art.  1  del  decreto-legge  26 novembre  1993,  n.  478,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;
  Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  il  decreto  n.  16096  del 7 novembre 1994, con il quale e'
stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale
per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti
dalla  S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e figlio, con sede legale ed
unita'   produttiva  in  Castano  Primo  (Milano),  a  decorrere  dal
7 febbraio 1993;
  Vista l'istanza di proroga del trattamento in questione, presentata
dalla  predetta  societa'  ai sensi dell'art. 1, comma l della citata
legge n. 56/1994;
  Visto  il  provvedimento n. 110544 del 2 ottobre 1995, con il quale
il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale ha respinto la
precitata istanza, limitatamente a quarantacinque lavoratori che sono
stati  posti in mobilita' nel periodo interessato, con la motivazione
che  l'applicazione  della  normativa invocata presuppone un piano di
gestione  delle eccedenze, da realizzarsi in corso di fruizione della
proroga  del  trattamento CIGS, al fine di evitare, appunto, la messa
in mobilita' dei lavoratori considerati eccedentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 20354 del 4 aprile 1996, con il
quale   il   Ministro   del   lavoro   ha  prorogato  il  trattamento
straordinario  di integrazione salariale di cui sopra, per il periodo
dal  7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, per i lavoratori interessati
dipendenti    dalla   sopracitata   societa',   ad   esclusione   dei
quarantacinque lavoratori posti in mobilita' nel periodo interessato;
  Visto   il   ricorso  al  Tribunale  amministrativo  della  regione
Lombardia  proposto  dalla S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e figlio
per  ottenere  l'annullamento  del  provvedimento  del  Ministero del
lavoro n. 110544 del 2 ottobre 1995;
  Vista   la  sentenza  n.  2678/1998,  con  la  quale  il  Tribunale
amministrativo  della  regione  Lombardia ha annullato il sopracitato
provvedimento  reiattivo, ritenendo, erroneamente, applicabile, nella
fattispecie,  l'art.  2,  comma  2-ter, della legge n. 56/1994, norma
transitoria,  finalizzata,  esclusivamente,  alla  concessione  della
proroga  in  questione  "anche  per  periodi  antecedenti  la data di
entrata  in  vigore  del presente decreto" (decreto-legge 26 novembre
1993, n. 478, convertito, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56);
  Considerato   che   la  sentenza  sopracitata  e'  stata  trasmessa
all'amministrazione,  dall'avvocatura  distrettuale dello Stato, solo
in  data  20  ottobre  2000,  e, quindi, quando erano ormai scaduti i
termini per la proposizione dell'appello;
  Ritenuto,   pertanto,   di  dover  dare  esecuzione  alla  predetta
sentenza,  essendo  la  stessa,  per  quanto, come sopra evidenziato,
erronea, ormai passata in giudicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Rinaldo
Miramonti  e figlio, sede legale in Castano Primo (Milano), unita' in
Castano  Primo  (Milano), e' prorogata, ai sensi dell'art. l, comma l
del   decreto-legge   26 novembre   1993,  n.  478,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
7 febbraio  1994  al  6 agosto  1994,  unita' lavorative interessate:
ottanta.