Art. 3.
  Le  proroghe  di  cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i
lavoratori  nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per
accedere  ai  benefici  previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
  Il   presente   provvedimento  annulla  e  sostituisce  il  decreto
ministeriale n. 20354 del 4 aprile 1996.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi