Art. 10.
  La  proroga  del  trattamento  di cui all'art. 1, comporta una pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato ad
erogare  direttamente  il  trattamento  straordinario di integrazione
salariale.