Art. 5.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui all'art. 1 comporta una pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato ad
erogare  direttamente  il  trattamento  straordinario di integrazione
salariale.