Art. 12.
 Progetti di ricerca e formazione presentati in conformita' a bandi
    emanati dal Murst per la realizzazione di obiettivi specifici
   1.  Ai fini del potenziamento di specifici settori tecnologici, il
Ministro,  in  coerenza  con  il  Programma Nazionale per la Ricerca,
individua,   con   proprio   decreto,  settori  e  aree  tecnologiche
prioritarie  di  intervento  e definisce temi di ricerca e formazione
professionale,   determinando,   altresi',  l'entita'  dell'ammontare
massimo della spesa.
   2. Il competente Servizio, quindi, con decreto direttoriale invita
i  soggetti  ammissibili  di  cui  all'art.  5,  commi 1, 2, 3, 4 del
presente  decreto  a  presentare  progetti per la realizzazione delle
attivita'  di  cui  all'articolo  2 sui temi prioritari di intervento
individuati  e  indica  i  criteri  per  la  selezione  degli stessi,
nonche',  ove  necessario,  i  limiti  temporali  e  di  costo per lo
sviluppo di ciascuna tematica.
   3.  Per  le  modalita'  di  selezione  e  gestione  di progetti si
applicano  le  stesse  procedure  indicate  all'art.  5  del presente
decreto,  ad  eccezione del comma 5 e salva, comunque, l'applicazione
delle disposizioni seguenti.
   4.  Per  tali progetti, l'agevolazione del MURST e' concessa nella
forma  del  contributo  nella spesa secondo le disposizioni di cui al
comma 26 del precedente articolo 5. Si applica, altresi', il comma 21
del medesimo articolo 5.
   5.  Per  i progetti ammessi all'agevolazione i costi riconoscibili
decorrono  dal  90o giorno successivo al termine fissato ai sensi del
precedente comma 2 per la presentazione dei progetti.
   6.  Per  eventuali  iniziative  di  ricerca  che, per finalita' di
straordinario  interesse  pubblico,  sono  agevolate  a totale carico
dello  Stato, si applicano le procedure di cui al decreto legislativo
17  marzo  1995,  n. 157, di recepimento della Direttiva 92/50 CEE in
materia  di  appalti  pubblici  di servizi. In tali casi, i risultati
conseguiti  restano  acquisiti  alla  proprieta' dello Stato ai sensi
dell'art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
   7.  Ogni  progetto  di  ricerca deve prevedere la realizzazione di
progetti  di  formazione  professionale di ricercatori e/o tecnici di
ricerca, individuando a tal fine obiettivi, tempi e spese.
   8. Il personale in formazione non deve essere legato da alcun tipo
di  rapporto  lavorativo con le strutture coinvolte nell'attivita' di
formazione.
   9.  Gli  interventi  a  favore di tali progetti di formazione sono
concessi,  nella  forma  del  contributo nella spesa per un ammontare
pari al 100% del costo ammissibile.