Art. 16.
    Concessione di premi per progetti di ricerca gia' finanziati
  nell'ambito dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo
   1.  Al  fine  di  favorire la partecipazione italiana ai Programmi
Quadro  di  Ricerca  e  Sviluppo  della Unione Europea, il MURST, nel
quadro  delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 4, comma
2,  del  presente  decreto,  riconosce  un  premio,  nella  forma del
contributo  a  fondo perduto, per progetti per la realizzazione delle
attivita'  di  cui all'articolo 2 presentati nell'ambito dei predetti
Programmi,  ed  ivi  agevolati,  dai  soggetti di cui all'articolo 5,
comma  1,  lettere a), b), c), del presente decreto, e rientranti nei
parametri  dimensionali  di  piccole  e  media  impresa  ai sensi del
successivo articolo 21.
   2.  Il  MURST  riconosce il premio secondo l'ordine cronologico di
pervenuto  delle  domande  al  MURST, nel rispetto dei limiti dettati
dalla   Comunicazione  della  Commissione  relativa  agli  aiuti  "de
minimis"  n. 96/C 68/06 e nei limiti delle disponibilita' finanziarie
di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.
   3.  Il  premio e' riconosciuto soltanto ai progetti per i quali il
contratto  con  la  Unione  Europea sia stipulato tra il 30 settembre
dell'anno  precedente  a  quello della presentazione della domanda al
MURST  e  il  31  dicembre  dell'anno  di  presentazione medesimo; la
relativa concessione e' disciplinata dalle seguenti disposizioni.
   4.  Dal  1o  giugno  al  31  dicembre  di  ciascun anno i soggetti
indicati  al comma 1 del presente articolo possono presentare domanda
di concessione dell'agevolazione ivi prevista, utilizzando a tal fine
lo schema ufficiale predisposto dal MURST.
   5.   La   domanda   dovra'  contenere,  oltre  a  quanto  indicato
nell'apposito schema, i seguenti elementi:
a) descrizione sintetica del progetto di ricerca, con indicazione del
   costo,  delle  modalita'  di  realizzazione,  nonche' dei soggetti
   partecipanti;
b) descrizione    dell'iniziativa    internazionale   o   comunitaria
   nell'ambito   della   quale   il   progetto   e'   stato   ammesso
   all'agevolazione, nei termini di cui al precedente comma 3;
c) copia  del  contratto  di  finanziamento  stipulato  con la Unione
   Europea;
d) modalita' per l'accreditamento, da parte del MURST, del premio.
   6.  Il premio e' riconosciuto dal MURST nella misura di 50 milioni
di  Lire per ciascun progetto beneficiante di un aiuto concesso dalla
Commissione  nell'ambito  del  Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo
dell'Unione Europea non inferiore a 300 milioni di Lire: si applicano
le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 14.
   7.  In  caso  di  esaurimento  delle risorse disponibili di cui al
comma  2  del  presente articolo prima della data del 31 dicembre, il
MURST pubblica apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
   8.   Il   MURST   effettua   controlli   sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, nonche' sul rispetto delle
disposizioni   del   comma   4  del  precedente  articolo  14,  anche
avvalendosi  di  societa'  o  enti  prescelti  ai  sensi  del decreto
legislativo  17  marzo 1995, n. 157. In caso di non veridicita' delle
predette  dichiarazioni,  fatta  salva  l'applicazione delle relative
sanzioni penali, i premi sono revocati ed il soggetto responsabile e'
tenuto  alla  restituzione  e,  inoltre,  e'  escluso  per  gli  anni
successivi dagli interventi di cui al presente articolo.
   9. L'elenco dei soggetti ammessi all'intervento di cui al presente
articolo  e'  trasmesso  dal  MURST ai competenti uffici della Unione
Europea.