Art.2 (Riparto delle risorse tra le regioni) 1. Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni, quantificate dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 in lire 1.156 milioni, sono ripartite tra le singole regioni secondo le percentuali indicate nella tabella "A", allegata al presente decreto, che tengono conto dei rispettivi consumi energetici, della necessita' di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea ad esercitare le funzioni in materia di politica energetica, nonche' delle tipologie di intervento cui sono destinate le risorse medesime. 2. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si procede, a decorrere dal 1 gennaio 2001, al riparto delle risorse individuate dal DPCM 26 maggio 2000 in materia di incentivi alle imprese (capitoli 7718 e 7719 della tabella relativa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, quantificate, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, in lire 50.000 milioni. 3. Il contingente di 67 unita' di personale da trasferire alle regioni, individuato dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, e' ripartito tra le stesse sulla base della dislocazione territoriale dei distretti minerari, secondo quarto, indicato nella tabella "B" allegata al presente decreto.