Art.2
               (Riparto delle risorse tra le regioni)

   1. Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni, quantificate
dall'articolo  2,  comma  1,  del  citato  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  12 ottobre 2000 in lire 1.156 milioni,
sono ripartite tra le singole regioni secondo le percentuali indicate
nella  tabella  "A",  allegata al presente decreto, che tengono conto
dei  rispettivi  consumi  energetici, della necessita' di garantire a
ciascuna  regione  una  base  finanziaria  idonea  ad  esercitare  le
funzioni  in  materia di politica energetica, nonche' delle tipologie
di intervento cui sono destinate le risorse medesime.
   2. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si procede, a
decorrere  dal  1  gennaio 2001, al riparto delle risorse individuate
dal  DPCM  26  maggio  2000  in  materia  di  incentivi  alle imprese
(capitoli   7718   e   7719   della  tabella  relativa  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato) per l'esercizio
delle  funzioni  di  cui  all'articolo  30 del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.112,  quantificate,  sulla  base  di  quanto previsto
dall'articolo  3,  comma  3,  del  citato  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  12 ottobre 2000 in materia di energia,
miniere e risorse geotermiche, in lire 50.000 milioni.
   3.  Il  contingente  di  67 unita' di personale da trasferire alle
regioni, individuato dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  12  ottobre  2000, e'
ripartito  tra  le  stesse sulla base della dislocazione territoriale
dei  distretti  minerari,  secondo quarto, indicato nella tabella "B"
allegata al presente decreto.