Art. 3
               (Riparto delle risorse tra le province)

   1.   Le   risorse   finanziarie   da   trasferire  alle  province,
quantificate  dall'articolo  4,  comma  1,  del  citato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 12 ottobre 2000 in lire
2.500  milioni,  sono  ripartite  tra  le  singole  province in parti
uguali.
   2.   Le  4  unita'  di  personale  da  trasferire  alle  province,
individuate   dall'articolo  6,  comma  1,  del  citato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  12 ottobre 2000, sono
attribuite a quattro province differenti, sulla base delle preferenze
di destinazione espresse dal personale interessato.