Art. 3 (Riparto delle risorse tra le province) 1. Le risorse finanziarie da trasferire alle province, quantificate dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 in lire 2.500 milioni, sono ripartite tra le singole province in parti uguali. 2. Le 4 unita' di personale da trasferire alle province, individuate dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, sono attribuite a quattro province differenti, sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato.