Art.4
          (Regioni a statuto speciale e province autonome)

   1.  Le  risorse  destinate alle regioni a statuto speciale ed alle
province  autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione
di  cui alle tabelle "A" e "B", allegate al presente decreto, saranno
trasferite  alle  stesse,  ai  sensi  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.1  12, nei limiti e con le modalita'
previste nei rispettivi statuti.

Roma, 13 novembre 2000

                                  p. Il Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri: BASSANINI