Art.4 (Regioni a statuto speciale e province autonome) 1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alle tabelle "A" e "B", allegate al presente decreto, saranno trasferite alle stesse, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.1 12, nei limiti e con le modalita' previste nei rispettivi statuti. Roma, 13 novembre 2000 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BASSANINI