Articolo 2 (Compensazione delle risorse da trasferire alle regioni con le entrate dei canoni del demanio idrico) 1. A decorrere dall'anno 2001, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, le risorse finanziarie da trasferire dal bilancio dello Stato per l'esercizio delle funzioni di cui al titolo III del decreto legislativo 112/98 saranno ridotte per ciascuna regione degli importi previsti nella tabella "A", allegata al presente decreto.