Articolo 2
(Compensazione  delle  risorse  da  trasferire  alle  regioni  con le
               entrate dei canoni del demanio idrico)

   1.  A decorrere dall'anno 2001, ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
lettera   c)   del   decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.112  e
dell'articolo  2  del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  12  ottobre 2000, le risorse finanziarie da trasferire
dal  bilancio  dello  Stato  per l'esercizio delle funzioni di cui al
titolo  III  del  decreto  legislativo  112/98  saranno  ridotte  per
ciascuna  regione  degli importi previsti nella tabella "A", allegata
al presente decreto.