Articolo 3
             (Riparto delle risorse umane e finanziarie)

   1.  Il  contingente  di  104  unita'  da  trasferire alle regioni,
individuato   dall'articolo  3,  comma  1,  del  citato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  12  ottobre  2000, e'
ripartito  tra  le  stesse  sulla  base  della  incidenza  delle  ore
lavorative  impiegate per la gestione dei beni del demanio idrico sul
totale  delle  ore  lavorate  per  la  gestione di tutte le attivita'
afferenti  i  servizi  demaniali  dal  personale  in servizio secondo
quanto indicato nella tabella "B", allegata al presente decreto.
   2.   Le   risorse  finanziarie  per  le  spese  di  funzionamento,
quantificate  dall'articolo  4,  comma  1,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 in lire 457
milioni,   sono   ripartite   tra  le  regioni  in  percentuale  alla
attribuzione delle singole unita' di personale.