Articolo 3 (Riparto delle risorse umane e finanziarie) 1. Il contingente di 104 unita' da trasferire alle regioni, individuato dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, e' ripartito tra le stesse sulla base della incidenza delle ore lavorative impiegate per la gestione dei beni del demanio idrico sul totale delle ore lavorate per la gestione di tutte le attivita' afferenti i servizi demaniali dal personale in servizio secondo quanto indicato nella tabella "B", allegata al presente decreto. 2. Le risorse finanziarie per le spese di funzionamento, quantificate dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 in lire 457 milioni, sono ripartite tra le regioni in percentuale alla attribuzione delle singole unita' di personale.