Art.2
                 (Riparto delle risorse finanziarie)

   1. Le risorse finanziarie per spese di funzionamento connesse alla
manutenzione  ordinaria della rete stradale (pari a lire 500 miliardi
annui),  le  spese in conto capitale a carattere continuativo (pari a
lire  1.648  miliardi annui) e quelle relative al piano straordinario
di intervento (pari a complessive lire 600 miliardi per l'anno 2001 e
594  miliardi per l'anno 2002), di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3
del  citato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
ottobre  2000,  da  trasferire  alle  regioni,  sono ripartite tra le
stesse  secondo  le  percentuali indicate nella tabella A allegata al
presente  decreto,  che tengono conto dei parametri strutturali della
rete  stradale di interesse regionale (estesa chilometrica superficie
e   dei   parametri   socio-economici  relativi  a  ciascuna  regione
(densita',    popolazione,    traffico    medio   giornaliero,   PIL,
incidentalita', traffico, addetti al settore industriale, posti letto
turistico   alberghieri)   come   riequilibrati   sulla   base  della
suddivisione del territorio nazionale in tre zone omogenee.
   2.   Le   risorse   finanziarie   per  spese  di  personale  e  di
funzionamento,  individuate  dall'articolo  2,  comma  3,  del citato
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 12 ottobre
2000,  da  trasferire  alle  regioni,  pari  a  complessive  lire 433
miliardi  annui,  sono  attribuite, in relazione alla ripartizione di
cui alle tabelle B e C, secondo i seguenti criteri:

- le spese relative al personale effettivamente trasferito sono
  attribuite sulla base delle relative retribuzioni individuali;
- le risorse finanziarie corrispondenti al personale non
  dirigenziale non trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
  sono attribuite nella misura di L. 87.755.102 per unità di
  personale;
- le risorse finanziarie corrispondenti al personale dirigenziale
  non trasferito sono attribuite nella misura di L. 170.000.000 per
  unità di personale;
- le rimanenti spese di funzionamento sono ripartite tra le regioni
  sulla base degli stessi criteri individuati per la ripartizione
  del personale, di cui all'articolo 3, comma 1.
   3.  Sulla  base della tabella C allegata al decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri   del   12   ottobre   2000  recante
"Individuazione   dei   beni  e  delle  risorse  finanziarie,  umane,
strumentali  e  organizzative  da trasferire alle regioni e agli enti
locali  per  l'esercizio  delle funzioni amministrative conferite dal
decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'"
rimane, comunque, determinata in lire 557.827.233.000 l'entita' delle
risorse   per   spese  di  funzionamento  inclusive  delle  spese  di
personale,  necessarie  per l'esercizio delle funzioni che restano di
competenza dell'ANAS.