Art.2 (Riparto delle risorse finanziarie) 1. Le risorse finanziarie per spese di funzionamento connesse alla manutenzione ordinaria della rete stradale (pari a lire 500 miliardi annui), le spese in conto capitale a carattere continuativo (pari a lire 1.648 miliardi annui) e quelle relative al piano straordinario di intervento (pari a complessive lire 600 miliardi per l'anno 2001 e 594 miliardi per l'anno 2002), di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni, sono ripartite tra le stesse secondo le percentuali indicate nella tabella A allegata al presente decreto, che tengono conto dei parametri strutturali della rete stradale di interesse regionale (estesa chilometrica superficie e dei parametri socio-economici relativi a ciascuna regione (densita', popolazione, traffico medio giornaliero, PIL, incidentalita', traffico, addetti al settore industriale, posti letto turistico alberghieri) come riequilibrati sulla base della suddivisione del territorio nazionale in tre zone omogenee. 2. Le risorse finanziarie per spese di personale e di funzionamento, individuate dall'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni, pari a complessive lire 433 miliardi annui, sono attribuite, in relazione alla ripartizione di cui alle tabelle B e C, secondo i seguenti criteri: - le spese relative al personale effettivamente trasferito sono attribuite sulla base delle relative retribuzioni individuali; - le risorse finanziarie corrispondenti al personale non dirigenziale non trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono attribuite nella misura di L. 87.755.102 per unità di personale; - le risorse finanziarie corrispondenti al personale dirigenziale non trasferito sono attribuite nella misura di L. 170.000.000 per unità di personale; - le rimanenti spese di funzionamento sono ripartite tra le regioni sulla base degli stessi criteri individuati per la ripartizione del personale, di cui all'articolo 3, comma 1. 3. Sulla base della tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'" rimane, comunque, determinata in lire 557.827.233.000 l'entita' delle risorse per spese di funzionamento inclusive delle spese di personale, necessarie per l'esercizio delle funzioni che restano di competenza dell'ANAS.