Art. 4 (Riparto dei beni) 1. I beni mobili di cui alla tabella D del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, sono trasferiti alle regioni ivi indicate, con le modalita' di cui all'articolo 4 del predetto decreto. 2. I beni immobili di cui alla tabella E del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, sono trasferiti alle regioni ivi indicate, con le modalita' di cui all'articolo 5 del predetto decreto.