Art. 4
                         (Riparto dei beni)

   1.  I  beni  mobili  di  cui alla tabella D del citato decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  12 ottobre 2000, sono
trasferiti  alle  regioni  ivi  indicate,  con  le  modalita'  di cui
all'articolo 4 del predetto decreto.
   2.  I  beni  immobili di cui alla tabella E del citato decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  12 ottobre 2000, sono
trasferiti  alle  regioni  ivi  indicate,  con  le  modalita'  di cui
all'articolo 5 del predetto decreto.