Art.2 (Riparto delle risorse tra le regioni) 1. Il contingente di personale del soppresso Servizio escavazione porti individuato sulla base dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni e' ripartito tra le stesse sulla base della dislocazione territoriale del nucleo di appartenenza e considerata la residenza anagrafica. 2. Il contingente di 40 unita' di personale in servizio presso le Sezioni demanio delle Capitanerie di Porto, individuato dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni, e' ripartito tra le stesse sulla base della percentuale media, relativa agli anni 1994-1997, di incidenza del numero di concessioni sulla lunghezza della costa, secondo quanto indicato dalla tabella A allegata al presente decreto. 3. Le risorse finanziarie per spese di funzionamento da trasferire alle regioni, quantificate dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 in lire 150.000.000, sono ripartite tra le stesse secondo le percentuali indicate nella tabella A allegata al presente decreto, che tengono conto dei parametri utilizzati per la ripartizione delle 40 unita' di personale in servizio presso le Sezioni demanio delle Capitanerie di porto, di cui al comma 2. 4. Le risorse finanziarie per spese di funzionamento e operative, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni a seguito della soppressione del Servizio escavazione porti, pari a lire 11.370.000.000, sono ripartite tra le stesse secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto, che tiene conto dei seguenti parametri: 1) manutenzione e funzionamento dei mezzi utili; 2) quota fissa di 300.000.000 per ciascuna regione; 3) quota proporzionale relativa alle esigenze di escavo. 5. Le disponibilita' finanziarie rimanenti alla data di effettivo esercizio delle funzioni sui residui di lire 33.000.000.000 e 24.500.000.000 di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni a seguito della soppressione del Servizio escavazione porti, sono ripartite tra le stesse secondo le percentuali indicate nella tabella C allegata al presente decreto, che tengono conto dei seguenti parametri: 1) lunghezza delle coste; 2) numero dei posti barca; 3) numero dei cantieri; 4) incidenza compensativa del personale. 6. I mezzi in efficienza operativa, individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni a seguito della soppressione del Servizio escavazione porti, sono assegnati alle regioni in cui hanno sede i nuclei del Servizio escavazione porti cui erano in dotazione.