Art.2
               (Riparto delle risorse tra le regioni)

   1.  Il contingente di personale del soppresso Servizio escavazione
porti  individuato  sulla  base  dell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 12 ottobre
2000,  da  trasferire  alle  regioni e' ripartito tra le stesse sulla
base  della  dislocazione  territoriale  del nucleo di appartenenza e
considerata la residenza anagrafica.
   2.  Il contingente di 40 unita' di personale in servizio presso le
Sezioni demanio delle Capitanerie di Porto, individuato dall'articolo
3,  comma  2,  del  citato  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  12  ottobre  2000,  da  trasferire  alle  regioni,  e'
ripartito  tra le stesse sulla base della percentuale media, relativa
agli  anni  1994-1997,  di  incidenza del numero di concessioni sulla
lunghezza  della  costa,  secondo  quanto  indicato  dalla  tabella A
allegata al presente decreto.
   3. Le risorse finanziarie per spese di funzionamento da trasferire
alle  regioni,  quantificate  dall'articolo  2,  comma  1, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000
in  lire  150.000.000,  sono  ripartite  tra  le  stesse  secondo  le
percentuali  indicate  nella  tabella A allegata al presente decreto,
che  tengono conto dei parametri utilizzati per la ripartizione delle
40  unita'  di  personale in servizio presso le Sezioni demanio delle
Capitanerie di porto, di cui al comma 2.
   4.  Le risorse finanziarie per spese di funzionamento e operative,
individuate  dal  citato  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  del  12  ottobre 2000, da trasferire alle regioni a seguito
della  soppressione  del  Servizio  escavazione  porti,  pari  a lire
11.370.000.000,  sono ripartite tra le stesse secondo quanto indicato
nella  tabella  B  allegata  al presente decreto, che tiene conto dei
seguenti  parametri: 1) manutenzione e funzionamento dei mezzi utili;
2)  quota  fissa  di  300.000.000  per  ciascuna  regione;  3)  quota
proporzionale relativa alle esigenze di escavo.
   5.  Le disponibilita' finanziarie rimanenti alla data di effettivo
esercizio  delle  funzioni  sui  residui  di  lire  33.000.000.000  e
24.500.000.000 di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  12  ottobre  2000, da
trasferire  alle  regioni  a  seguito della soppressione del Servizio
escavazione   porti,   sono   ripartite  tra  le  stesse  secondo  le
percentuali  indicate  nella  tabella C allegata al presente decreto,
che  tengono  conto dei seguenti parametri: 1) lunghezza delle coste;
2)  numero  dei  posti  barca;  3)  numero dei cantieri; 4) incidenza
compensativa del personale.
   6. I mezzi in efficienza operativa, individuati dal citato decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 12 ottobre 2000, da
trasferire  alle  regioni  a  seguito della soppressione del Servizio
escavazione  porti,  sono  assegnati alle regioni in cui hanno sede i
nuclei del Servizio escavazione porti cui erano in dotazione.