Art. 3
               (Riparto delle risorse tra le province)

   1.   Il  contingente  di  165  unita'  di  personale,  individuato
dall'articolo  3,  comma  3,  del  citato  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  12  ottobre  2000,  da trasferire alle
province,  e' ripartito tra le province sulla base della dislocazione
territoriale  degli  uffici  provinciali della motorizzazione civile,
secondo quanto indicato nella tabella D allegata al presente decreto.
   2.  Le risorse finanziarie per spese di funzionamento, individuate
dal  citato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
ottobre  2000,  da trasferire alle province, pari a lire 311.422.550,
sono  ripartite  tra  le province in relazione al numero di unita' di
personale  a ciascuna attribuito ai sensi del comma 1, secondo quanto
indicato nella tabella D allegata al presente decreto.
   3.  Le  risorse  finanziarie  individuate  dal  citato decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  12  ottobre  2000, da
trasferire alle province per l'esercizio delle funzioni relative alla
tenuta  degli  albi  provinciali  degli  autotrasportatori  conferite
dall'articolo  105,  comma  3,  lettera h, del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.  112, pari a lire 700.000.000, sono ripartite tra le
province  sulla base del numero delle imprese iscritte presso ciascun
Comitato   provinciale,  secondo  quanto  indicato  nella  tabella  E
allegata al presente decreto.