Art. 3 (Riparto delle risorse tra le province) 1. Il contingente di 165 unita' di personale, individuato dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle province, e' ripartito tra le province sulla base della dislocazione territoriale degli uffici provinciali della motorizzazione civile, secondo quanto indicato nella tabella D allegata al presente decreto. 2. Le risorse finanziarie per spese di funzionamento, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle province, pari a lire 311.422.550, sono ripartite tra le province in relazione al numero di unita' di personale a ciascuna attribuito ai sensi del comma 1, secondo quanto indicato nella tabella D allegata al presente decreto. 3. Le risorse finanziarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle province per l'esercizio delle funzioni relative alla tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori conferite dall'articolo 105, comma 3, lettera h, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pari a lire 700.000.000, sono ripartite tra le province sulla base del numero delle imprese iscritte presso ciascun Comitato provinciale, secondo quanto indicato nella tabella E allegata al presente decreto.