Articolo 4
          (Regioni a statuto speciale e province autonome)

   1.  Le  risorse  destinate  alle regioni a statuto speciale e alle
province  autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione
di  cui alle tabelle allegate al presente decreto, saranno trasferite
alle  stesse  ai  sensi  dell'articolo  10 del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.  112,  nei  limiti  e  con le modalita' previste dai
rispettivi statuti.

Roma, 13 novembre 2000

                                  p. Il Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri: BASSANINI