Art.2 (Riparto delle risorse tra le regioni) 1. Le risorse finanziarie, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, da trasferire alle regioni, pari a lire 168.028.952.000, sono ripartite tra le singole regioni sulla base dell'entita' demografica di ognuna di esse. Di tali risorse quelle destinate all'attivita' di prevalenza veterinaria - pari a 79.900.000 - sono state ripartite sulla base del medesimo criterio ma con la previsione di una percentuale di attribuzione fissa pari al 10%, cosi' come specificato nella tabella allegata al presente decreto, tenuto conto della necessita' di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea ad esercitare le funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria nonche' delle tipologie di intervento cui sono destinate le risorse medesime. L'importo di 108.865.000, di cui alla tabella del DPCM del 26 maggio citato, e' destinato alle regioni a statuto speciale e alle province autonome per l'erogazione di contributi a favore dei titolari di patenti di guida a, b, c, speciali, con incapacita' motorie permanenti. 2. I residui esistenti alla data del 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 2, comma 2, del DPCM 26 maggio citato, sono ripartiti proporzionalmente agli importi spettanti a ciascuna regione, sulla base della tabella allegata al presente DPCM. 3. Il contingente di 32 unita' di personale, individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, da trasferire alle regioni, e' ripartito tra le stesse sulla base dell'entita' demografica di ciascuna regione e con la previsione di una percentuale di attribuzione fissa pari al 10%, cosi' come specificato nella tabella allegata al presente decreto.