Art.2
               (Riparto delle risorse tra le regioni)

   1.  Le  risorse  finanziarie,  individuate  dal citato decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  26  maggio  2000,  da
trasferire  alle regioni, pari a lire 168.028.952.000, sono ripartite
tra  le singole regioni sulla base dell'entita' demografica di ognuna
di esse. Di tali risorse quelle destinate all'attivita' di prevalenza
veterinaria - pari a 79.900.000 - sono state ripartite sulla base del
medesimo  criterio  ma  con  la  previsione  di  una  percentuale  di
attribuzione  fissa pari al 10%, cosi' come specificato nella tabella
allegata  al  presente  decreto,  tenuto  conto  della  necessita' di
garantire   a   ciascuna  regione  una  base  finanziaria  idonea  ad
esercitare   le  funzioni  in  materia  di  salute  umana  e  sanita'
veterinaria  nonche' delle tipologie di intervento cui sono destinate
le risorse medesime.
   L'importo  di  108.865.000,  di  cui  alla tabella del DPCM del 26
maggio  citato,  e'  destinato alle regioni a statuto speciale e alle
province  autonome  per  l'erogazione  di  contributi  a  favore  dei
titolari  di  patenti  di  guida  a,  b, c, speciali, con incapacita'
motorie permanenti.
   2.  I  residui  esistenti  alla  data del 31 dicembre 2000, di cui
all'articolo  2,  comma  2, del DPCM 26 maggio citato, sono ripartiti
proporzionalmente  agli  importi  spettanti a ciascuna regione, sulla
base della tabella allegata al presente DPCM.
   3.  Il  contingente  di  32  unita'  di personale, individuato dal
citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 26
maggio  2000,  da trasferire alle regioni, e' ripartito tra le stesse
sulla  base  dell'entita'  demografica  di  ciascuna regione e con la
previsione  di  una  percentuale  di  attribuzione fissa pari al 10%,
cosi' come specificato nella tabella allegata al presente decreto.