Articolo 3 (Regioni a statuto speciale e province autonome) 1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speci'ale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alla tabella A, allegata al presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti. Roma, 13 novembre 2000 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BASSANINI