Art.2
               (Riparto delle risorse tra le regioni)

   1.  Le  risorse finanziarie, individuate dall'articolo 3, comma 1,
del  citato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
maggio  2000,  da  trasferire alle regioni, pari a lire 4.200 milioni
sono  ripartite  tra  le  singole  regioni  in  base  al numero degli
assistiti,  relativo  ad  ogni  regione,  con  riferimento al mese di
ottobre  1999,  cosi'  come  indicato  nella  tabella A), allegata al
presente  decreto,  e  tenendo  conto della necessita' di garantire a
ciascuna  regione  una  base  finanziaria  idonea  ad  esercitare  le
funzioni  in  materia  di  concessione  dei  trattamenti economici in
favore  degli  invalidi  civili nonche' delle tipologie di intervento
cui sono destinate le risorse medesime.
   2.  Il  contingente  di  557  unita' di personale, individuato dal
citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 26
maggio  2000, da trasferire alle regioni, e' ripartito tra le regioni
in  base  al  numero  degli  assistiti, relativo ad ogni regione, con
riferimento  al  mese  di  ottobre  1999,  cosi'  come indicato nella
tabella A), allegata al presente decreto.