Art.2 (Riparto delle risorse tra le regioni) 1. Le risorse finanziarie, individuate dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, da trasferire alle regioni, pari a lire 4.200 milioni sono ripartite tra le singole regioni in base al numero degli assistiti, relativo ad ogni regione, con riferimento al mese di ottobre 1999, cosi' come indicato nella tabella A), allegata al presente decreto, e tenendo conto della necessita' di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea ad esercitare le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili nonche' delle tipologie di intervento cui sono destinate le risorse medesime. 2. Il contingente di 557 unita' di personale, individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, da trasferire alle regioni, e' ripartito tra le regioni in base al numero degli assistiti, relativo ad ogni regione, con riferimento al mese di ottobre 1999, cosi' come indicato nella tabella A), allegata al presente decreto.