Articolo 3
          (Regioni a statuto speciale e province autonome)

   1.  Le  risorse  destinate  alle regioni a statuto speciale e alle
province  autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione
di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al  presente  decreto,  saranno
trasferite   alle  stesse  ai  sensi  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, nei limiti e con le modalita'
previste dai rispettivi statuti.

Roma, 13 novembre 2000

                                  p. Il Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri: BASSANINI