Articolo 2 (Riparto delle risorse tra le regioni) 1. Le risorse finanziarie, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, pari a lire 511.974.000.000, sono ripartite tra le singole regioni, in fase di prima applicazione e con decorrenza dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea ad esercitare le funzioni in materia di istruzione scolastica e le tipologie di intervento cui sono destinate le risorse medesime, come segue: - in relazione ai contributi per il mantenimento per scuole elementari parificate, i criteri seguiti sono quelli fissati dal DM. del 16/7/1998 (tabella a), sommando per ciascuna regione la quota parte assegnata alle singole province della stessa con l'esclusione delle somme assegnate agli enti a carattere nazionale che gestiscono scuole materne non statali, somme che saranno attribuite alle regioni sedi degli enti stessi; - in relazione ai contributi per il mantenimento e per la diffusione delle scuole materne non statati i criteri sono quelli di cui al D.M. 10/1991, n. 210 (tabella a), sommando per ciascuna regione la quota parte assegnata alle singole province della stessa; - in relazione ai contributi per il mantenimento delle scuole magistrali convenzionate e scuole medie legalmente riconosciute e pareggiate i criteri adottati sono quelli previsti rispettivamente dai D.D.M.M. 8/6/98, n. 261 e 19/11/99, n. 279 (tabella a), sommando per ciascuna regione la quota parte assegnata alle singole province della stessa. Le risorse relative alle spese per la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato e i sussidi straordinari alle scuole materne, sono ripartite in misura direttamente proporzionale alla quota derivante a ciascuna regione dal totale parziale dei contributi per le scuole elementari e materne non statali (tabella a e b). Le spese di funzionamento sono state ripartite in misura direttamente proporzionale alle unita' di personale assegnate a ciascuna regione (tabelle c). Il contingente di 103 unita' di personale, individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, da trasferire alle regioni, e' ripartito tra le regioni in via principale, sulla base della popolazione scolastica, riferita all'anno scolastico 1999/2000 di ciascuna regione, assicurando ad ognuna un contingente di personale omogeneo in termini di quantita' e qualita', secondo quanto indicato nella tabella d) allegata al presente decreto. 2. Per le successive annualita', il riparto delle risorse di cui al comma 1, potra' avvenire anche sulla base di nuovi o ulteriori criteri, definiti in sede di Conferenza unificata.