Articolo 2
               (Riparto delle risorse tra le regioni)

   1.  Le  risorse  finanziarie,  individuate  dal citato decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, pari a
lire  511.974.000.000, sono ripartite tra le singole regioni, in fase
di  prima  applicazione  e con decorrenza dal secondo anno scolastico
immediatamente   successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale
e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
al  fine  di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea
ad  esercitare  le  funzioni in materia di istruzione scolastica e le
tipologie  di intervento cui sono destinate le risorse medesime, come
segue:

- in relazione ai contributi per il mantenimento per scuole
  elementari parificate, i criteri seguiti sono quelli fissati
  dal DM. del 16/7/1998 (tabella a), sommando per ciascuna regione
  la quota parte assegnata alle singole province della stessa con
  l'esclusione delle somme assegnate agli enti a carattere nazionale
  che gestiscono scuole materne non statali, somme che saranno
  attribuite alle regioni sedi degli enti stessi;
- in relazione ai contributi per il mantenimento e per la diffusione
  delle scuole materne non statati i criteri sono quelli di cui al
  D.M. 10/1991, n. 210 (tabella a), sommando per ciascuna regione
  la quota parte assegnata alle singole province della stessa;
- in relazione ai contributi per il mantenimento delle scuole
  magistrali convenzionate e scuole medie legalmente riconosciute e
  pareggiate i criteri adottati sono quelli previsti rispettivamente
  dai D.D.M.M. 8/6/98, n. 261 e 19/11/99, n. 279 (tabella a),
  sommando per ciascuna regione la quota parte assegnata alle
  singole province della stessa.
Le   risorse   relative   alle   spese  per  la  partecipazione  alla
realizzazione   del  sistema  prescolastico  integrato  e  i  sussidi
straordinari   alle   scuole   materne,   sono  ripartite  in  misura
direttamente  proporzionale  alla  quota derivante a ciascuna regione
dal totale parziale dei contributi per le scuole elementari e materne
non statali (tabella a e b).
Le spese di funzionamento sono state ripartite in misura direttamente
proporzionale  alle  unita' di personale assegnate a ciascuna regione
(tabelle c).
Il  contingente  di  103  unita' di personale, individuato dal citato
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 12 settembre
2000,  da trasferire alle regioni, e' ripartito tra le regioni in via
principale,   sulla   base  della  popolazione  scolastica,  riferita
all'anno  scolastico  1999/2000  di  ciascuna regione, assicurando ad
ognuna un contingente di personale omogeneo in termini di quantita' e
qualita',  secondo  quanto  indicato  nella  tabella  d)  allegata al
presente decreto.
2.  Per  le successive annualita', il riparto delle risorse di cui al
comma  1,  potra'  avvenire  anche  sulla  base  di nuovi o ulteriori
criteri, definiti in sede di Conferenza unificata.