Articolo 3 (Riparto delle risorse tra le province ed i comuni) 1. Le risorse finanziarie, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, da trasferire agli enti locali, pari a lire 70.050.000.000, sono ripartite tra le province ed i comuni, sulla base dell'entita' delle funzioni conferite, nelle percentuali del 40% alle province e del 60% ai comuni. 2. Le 103 unita' di personale, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, da trasferire agli enti locali, sono attribuite alle province. 3. Con successivo DPCM verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra le singole province e i singoli comuni delle risorse finanziarie complessivamente attribuite ai predetti enti, per l'esercizio delle funzioni ad essi direttamente conferite dal decreto legislativo 112/98.