Articolo 3
         (Riparto delle risorse tra le province ed i comuni)

   1.  Le  risorse  finanziarie,  individuate  dal citato decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  12 settembre 2000, da
trasferire  agli  enti  locali,  pari  a  lire  70.050.000.000,  sono
ripartite  tra le province ed i comuni, sulla base dell'entita' delle
funzioni conferite, nelle percentuali del 40% alle province e del 60%
ai comuni.
   2.  Le 103 unita' di personale, individuate dal citato decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  12 settembre 2000, da
trasferire agli enti locali, sono attribuite alle province.
   3.  Con  successivo DPCM verranno individuati i criteri di riparto
ed  i  riparti,  tra  le  singole  province  e i singoli comuni delle
risorse finanziarie complessivamente attribuite ai predetti enti, per
l'esercizio delle funzioni ad essi direttamente conferite dal decreto
legislativo 112/98.