Art. 5. Le cisterne fisse o smontabili devono inoltre essere sottoposte ad una prova di tenuta e di buon funzionamento di tutti gli equipaggiamenti ad intervalli di tempo non superiori a tre anni per quelle idonee al trasporto stradale (ADR) o quattro anni per quelle idonee al trasporto ferroviario (RID), salvo quanto indicato alle note (4) e (7) della tabella allegata.