Art. 5.
    Le  cisterne  fisse o smontabili devono inoltre essere sottoposte
ad  una  prova  di  tenuta  e  di  buon  funzionamento  di  tutti gli
equipaggiamenti  ad  intervalli di tempo non superiori a tre anni per
quelle  idonee  al trasporto stradale (ADR) o quattro anni per quelle
idonee  al  trasporto  ferroviario  (RID), salvo quanto indicato alle
note (4) e (7) della tabella allegata.