Art. 108.

(Misure  a  sostegno  degli  investimenti in ricerca e sviluppo nelle
                        imprese industriali)

   1.  Alle  imprese  che  svolgono  attivita'  industriale  ai sensi
dell'articolo  2195,  primo comma, del codice civile, e' concesso dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito
di  imposta  nella  misura  massima  del 75 per cento dell'incremento
delle   spese   di   ricerca   e   sviluppo   sostenute  a  decorrere
dall'esercizio   2001   rispetto  alla  media  delle  analoghe  spese
sostenute nei tre esercizi precedenti.
   2.  Gli  investimenti  devono  riguardare  spese per l'innovazione
tecnologica  effettuate  in  strutture  situate  nel territorio dello
Stato  o  in  progetti di collaborazione internazionale a maggioranza
italiana.
   3.  Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al
comma  1  nonche'  per  la regolazione contabile dei mancati o minori
versamenti  effettuati  dai contribuenti che fruiscono del credito di
imposta   si   applicano   per  quanto  compatibili  le  norme  e  le
disposizioni  di  attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge
28  marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio  1997,  n.  140.  A tale fine il Ministero dell'industria, del
commercio   e  dell'artigianato  si  avvale  per  la  gestione  degli
interventi  della  convenzione  stipulata  in applicazione del citato
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
   4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione
e'  concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto
della  disciplina  comunitaria  degli  aiuti  per  la  ricerca  e  lo
sviluppo.  L'agevolazione  non  e'  cumulabile  con  quelle di cui al
citato  decreto-legge  28 marzo 1997, n. 79, nonche', con riferimento
alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attivita' di
ricerca  e  sviluppo  da  norme  statali,  regionali  o comunitarie o
comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
   5.  Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati
i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione e' concessa a fronte
del  valore  complessivo  dei  costi  sostenuti nell'esercizio cui la
domanda  stessa  si  riferisce  nella misura percentuale definita dal
citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
   6.  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa   con   il   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  con propria circolare, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede  alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il
termine  iniziale di presentazione delle domande nonche' le ulteriori
informazioni e documentazioni necessarie.
   7.  Il  Ministro  dell'universita',  e della ricerca scientifica e
tecnologica   provvede,   con  le  modalita'  previste  dal  presente
articolo,  in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture
situate  nel  territorio  dello Stato o in progetti di collaborazione
internazionale  a  maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente
articolo  gravano  sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17
febbraio  1982 n. 46, nonche' sul Fondo di cui al decreto legislativo
27  luglio  1999, n. 297, ai quali e' conferita, rispettivamente, per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.
 
          Note all'art. 108:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  2195, primo comma, deI
          codice civile e' il seguente:
              "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
          delle imprese gli imprenditori che esercitano:
                1) un'attivita'  industriale  diretta alla produzione
          di beni o di servizi;
                2) un'attivita'  intermediaria nella circolazione dei
          beni;
                3) un'attivita'  di  trasporto per terra, per acqua o
          per aria;
                4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
                5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti".
              - Il   decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79  (testo
          coordinato  nella  Gazzetta  ufficiale n. 123 del 29 maggio
          1997)  reca:  "Misure  urgenti  per  il  riequilibrio della
          finanza pubblica.". Si trascrive il testo vigente dell'art.
          13  come  modificato  dalla  legge di conversione 28 maggio
          1997  n.  140  e  successivamente  dall'art. 17 della legge
          7 agosto 1997, n. 266:
              "Art.  13  (Misure  fiscali a sostegno dell'innovazione
          nelle  imprese  industriali) - 1. Alle imprese che svolgono
          attivita' industriale ai sensi dell'art. 2195, comma primo,
          del  codice  civile  e'  concesso  un credito di imposta in
          misura percentuale sull'importo delle spese per l'attivita'
          di ricerca industriale e di sviluppo, annesse dalla vigente
          disciplina  comunitaria  per gli aiuti di Stato in materia,
          secondo le modalita' di cui al presente articolo.
              2. L'agevolazione   e'  riconosciuta  secondo  l'ordine
          cronologico  di  presentazione della dichiarazione prevista
          al   presente   comma   e   non  e'  cumulabile  con  altre
          agevolazioni  disposte  per  le  stesse attivita' con norme
          dello  Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          una  dichiarazione  sottoscritta  dal legale rappresentante
          dell'impresa   e   dal   responsabile   del   progetto   di
          innovazione,   alla   quale   sono   allegati  la  relativa
          certificazione  sottoscritta  dal  presidente  del collegio
          sindacale  ovvero,  in mancanza, da un revisore dei conti o
          da  un  professionista  iscritto nell'albo dei revisori dei
          conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori
          commercialisti,   in   quello   dei   ragionieri  e  periti
          commerciali  o in quello dei consulenti del lavoro, nonche'
          la  perizia  giurata  di  un  professionista  competente in
          materia,   iscritto   al   relativo   albo   professionale,
          attestante  la  congruita'  e  la inerenza delle spese alle
          tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi.
              3. Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato   rende   nota   la   data  dell'accertato
          esaurimento  dei  fondi  con un comunicato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. A decorrere
          dal   momento   nel   quale  stato  accertato  il  predetto
          esaurimento   dei   fondi  non  possono  essere  presentate
          dichiarazioni  per  ottenere  le  agevolazioni  di  cui  al
          presente  articolo.  Ove  si  rendano disponibili ulteriori
          risorse   finanziarie,   il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato puo', con proprio decreto da
          pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  dalla  Repubblica
          italiana,  stabilire  nuovi  termini  per  la presentazione
          delle dichiarazioni.
              3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le
          disposizioni  di  cui  all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5, della
          legge  5 ottobre  1991,  n. 317. Il provvedimento di revoca
          delle  agevolazioni  costituisce  titolo per l'iscrizione a
          ruolo,  ai  sensi  dell'art.  67,  comma 2, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle
          somme  utilizzate  come  credito  di  imposta  nonche'  dei
          relativi  interessi  e  sanzioni.  Le  somme  restituite  a
          seguito  di  revoca  delle  agevolazioni  sono  versate  in
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere   riassegnate  al  fondo  di  cui  al  comma 5,  per
          l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
              4. Con    uno   o   piu'   regolamenti   del   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologia,
          da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
          vigore   del  presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
          le modalita' di attuazione e in particolare:
                a) le tipologie di spesa ammissibili;
                b) l'entita'   e   la  modulazione  dell'agevolazione
          concedibile,  per  tipologia  di  spesa  e per categoria di
          beneficiari,  tenendo  anche conto dei criteri e dei limiti
          previsti  dalla  vigente  normativa  dell'Unione europea in
          materia  di  trasferimenti  statali  alle  imprese, nonche'
          dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla
          media  delle  analoghe  spese  sostenute nei tre periodi di
          imposta precedenti;
                c) la  definizione delle condizioni e dei criteri per
          l'accesso    automatico    all'agevolazione    tramite   la
          dichiarazione di cui al comma 2;
                d) i controlli successivi sulle modalita' di utilizzo
          dell'agevolazione;
                e) i  casi di revoca delle agevolazioni e le relative
          modalita' di restituzione.
              5. Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo, al
          fondo  di  cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
          46,  e'  conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la
          somma  di  lire  350 miliardi. Con le medesime modalita' di
          cui   al   comma 4   possono  essere  emanate  disposizioni
          integrative   dei  regolamenti  ivi  previsti  al  fine  di
          coordinarli  con  i decreti legislativi di attuazione della
          delega  disposta  dall'art. 3, comma 162, lettera g), della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              6. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli
          anni  1998  e  1999,  si  provvede mediante riduzione per i
          medesimi  anni  delle  autorizzazioni  di spesa di cui alla
          tabella  C  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative
          alle seguenti leggi:
                decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 649 del
          1972  e  decreto-legge  n.  11  del  1993,  convertito, con
          modifacazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi;
                legge  n.  385 del 1978 (adeguamento della disciplina
          dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi;
                legge  n.  16  del  1980 (disposizioni concernenti la
          corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi.
              7. Il  Ministro  del tesoro e autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
              - Per  il  testo  dell'art.  14 della legge 17 febbraio
          1982, n. 46 v. nelle note all'art. 106.
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 27 luglio
          1999, n. 297 v. nelle note all'art. 106.