Art. 108. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali) 1. Alle imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, e' concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. 2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. 3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonche' per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79. 4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione e' concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione non e' cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonche', con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attivita' di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici. 5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione e' concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonche' le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie. 7. Il Ministro dell'universita', e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalita' previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46, nonche' sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali e' conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.
Note all'art. 108: - Il testo vigente dell'art. 2195, primo comma, deI codice civile e' il seguente: "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti". - Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (testo coordinato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997) reca: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.". Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 come modificato dalla legge di conversione 28 maggio 1997 n. 140 e successivamente dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266: "Art. 13 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali) - 1. Alle imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi dell'art. 2195, comma primo, del codice civile e' concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attivita' di ricerca industriale e di sviluppo, annesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. L'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non e' cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche' la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni. 3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonche' dei relativi interessi e sanzioni. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo. 4. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione e in particolare: a) le tipologie di spesa ammissibili; b) l'entita' e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonche' dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti; c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2; d) i controlli successivi sulle modalita' di utilizzo dell'agevolazione; e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalita' di restituzione. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le medesime modalita' di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'art. 3, comma 162, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi: decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modifacazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi; legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi; legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi. 7. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Per il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 v. nelle note all'art. 106. - Per l'argomento del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 v. nelle note all'art. 106.