Art. 11

(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o
                   nelle acque interne e lagunari)

   1.  Per  la  salvaguardia  dell'occupazione della gente di mare, i
benefici  di  cui  agli  articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997,  n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite
del  70  per  cento,  alle  imprese che esercitano la pesca costiera,
nonche'  alle  imprese  che esercitano la pesca nelle acque interne e
lagunari
 
          Note all'art. 11:
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
          legge  30 dicembre  1997,  n.  457,  recante: "Disposizioni
          urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei  trasporti  e
          l'incremento  dell'occupazione",  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  31 dicembre  1997, n. 303 e convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 1998, n. 30,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 febbraio 1998, n.
          49:
              "Art.  4  (Trattamento  fiscale).  - 1. Ai soggetti che
          esercitano  l'attivita'  produttiva  di  reddito  di cui al
          comma  2  e'  attribuito  un  credito  d'imposta  in misura
          corrispondente   all'imposta   sul  reddito  delle  persone
          fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
          autonomo  corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle
          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale, da valere ai
          fini  del  versamento  delle ritenute alla fonte relative a
          tali  redditi.  Detto  credito non concorre alla formazione
          del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico
          della  gestione commissariale del fondo di cui all'articolo
          6, comma 1.
              2.   A  partire  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al
          10 gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di
          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  concorre  in
          misura   pari   al  20  per  cento  a  formare  il  reddito
          complessivo  assoggettabile  all'imposta  sul reddito delle
          persone  fisiche  e  all'imposta  sul reddito delle persone
          giuridiche,  disciplinate dal testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917. Il relativo onere e'
          posto  a  carico  della gestione commissariale del Fondo di
          cui all'articolo 6 del presente decreto.
              2-bis.  Alla maggiore  spesa  di cui al comma 2, pari a
          lire  15,5  miliardi  per  il  1998  e lire 10,5 miliardi a
          decorrere  dal  1999,  si  provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 1998, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero dei trasporti e della navigazione.
                "2-ter.  Gli  utili  di  esercizio,  le riserve e gli
          altri  fondi formati con utili che non concorrono a formare
          il  reddito  ai  sensi  del  comma 2, rilevano agli effetti
          della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al
          comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  secondo i criteri
          previsti  per  i  proventi di cui al numero 1) dello stesso
          comma".
              "Art.  6 (Sgravi contributivi) - 1. Per la salvaguardia
          dell'occupazione  della  gente  di  mare,  a  decorrere dal
          10 gennaio  1998,  le  imprese  armatrici, per il personale
          avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della
          navigazione  ed  imbarcato  su  navi  iscritte nel Registro
          internazionale  di  cui  all'articolo  1, nonche' lo stesso
          personale  suindicato  sono  esonerati  dal  versamento dei
          contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
          Il  relativo onere e' a carico della gestione commissariale
          del   Fondo   gestione   istituti  contrattuali  lavoratori
          portuali  in  liquidazione  di cui all'articolo 1, comma 1,
          del  decreto-legge  22 gennaio  1990, n. 6, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24 marzo  1990,  n. 58, ed e'
          rimborsato su conforme rendicontazione.
              2.  II  contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del
          decreto-legge  21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1996, n. 647, e'
          prorogato,   per   l'anno  1997,  a  favore  delle  imprese
          armatrici    ai   sensi   ed   alle   condizioni   previste
          dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995,
          n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995, n. 343.
              3.  Il  contributo  di cui al comma 2 si somma a quelli
          concessi  alle  aziende  quali  aiuti  alla  gestione,  per
          ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
          legge.  I  benefici medesimi, complessivamente, non possono
          superare  per  ciascuna  nave  il massimale fissato su base
          annua dall'articolo l del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
          296,  convertito  dalla  legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
          fini  dell'erogazione  del presente beneficio va assunto il
          valore  medio  di  cambio  attribuito  alla moneta italiana
          nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.".