Art. 110. (Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia) 1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, e' istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia. 2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, e' destinata al fondo di cui al comma 1. La predetta quota affluisce annualmente al fondo stesso. 3. Le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonche' al finanziamento di programmi agricoli e forestali finalizzati all'assorbimento dell'anidride carbonica, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del Comitato di cui al comma 3, e' inserito, su proposta del Ministro dell'ambiente, un piano di installazione con priorita' nel Mezzogiorno di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il superamento della dipendenza dalla tecnologia estera: a) l'incentivazione, mediante finanziamenti nella misura dell'80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari in abitazioni private; b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari; c) la predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate, nonche' la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di formazione di tecnici per l'installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nell'ambito del progetto interregionale "Comune solarizzato".
Note all'art. 110: - La deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998 concernente approvazione delle linee generali della "Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici". (Deliberazione n. 211/97), e' la seguente: "1. Il Governo presentera' alle sedi internazionali competenti la seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici predisposta dal Ministero dell'ambiente di cui alle premesse. 2. Entro il 30 aprile 1998 verranno sottoposti al CIPE gli specifici programmi - predisposti da ciascuna amministrazione competente - attuativita' degli impegni scaturenti dalle decisioni internazionali richiamate in premessa. I programmi riguarderanno in particolare politiche e misure per: lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la riduzione delle emissioni di gas serra dai settori di produzione, trasporto e distribuzione di energia; l'incremento dell'efficienza energetica presso i settori produttivi e gli utenti civili; il contenimento delle emissioni di gas di serra riferibili al settore dei trasporti; la riduzione delle emissioni negli altri settori diversi dall'energia; la cooperazione internazionale per la riduzione delle emissioni globali; la ricerca e il monitoraggio in materia di prevenzione e riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio; la formazione e informazione sulle tematiche del cambiamento climatico globale. 3. Nella predisposizione dei programmi di contenimento delle emissioni di gas di serra verranno favorite quelle misure: che presentino un piu' favorevole rapporto fra risorse impegnate e risultati attesi; che siano coerenti con gli obiettivi generali di politica economica e che, in particolare, insieme agli effetti di riduzione delle emissioni, concorrano: al consolidamento e sviluppo dell'occupazione; al miglioramento della bilancia dei pagamenti; al rafforzamento clel sistema produttivo; al riequilibrio territoriale; alla riduzione della dipendenza energetica; che prevedano un significativo coinvolgimento finanziario di operatori privati; che favoriscano l'utilizzo di risorse comunitarie. 4. I programmi dovranno individuare le occorrenze finanziarie necessarie alla loro attuazione, indicando le diverse fonti e modalita' di finanziamento (pubbliche, private, manovre tariffarie, project financing). Eventuali azioni attivate prima della definizione di detti programmi dovranno comunque trovare copertura finanziana sugli stanzianienti delle singole amministrazioni interessate. 5. Al fine di conseguire un piu' elevato livello di integrazione nella elaborazione dei surrichiamati programmi attuativi e' istituito un gruppo di lavoro interministeriale presieduto dal Ministero dell'ambiente e composto dai Ministeri dell'industria, dei lavori pubblici delle politiche agricole, del tesoro, bilancio e programmazione economica, dei trasporti, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con la partecipazione di rappresentanti delle regioni.". - I commi da 1 a 9 dell'art. 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, sono i seguenti: "1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi commi. 2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' cli cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. 3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea. 4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge. 5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge valgono a titolo di aumenti intermedi, occcorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005, sono abiite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri 6. Fino al 31 dicembre 2004 con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta differenza. 7. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e' istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 38/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento. 8. L'imposta versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prestazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. 9. In caso di inosservanza di termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed ampliamento della attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202 e' il seguente: "8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati alti membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, delI'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cu al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente e del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.