Art. 110.

(Fondo  per  la  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  e per la
promozione  dell'efficienza  energetica  e delle fonti sostenibili di
                              energia)

   1.  Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo
di  Kyoto  sui  cambiamenti  climatici  di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
3  dicembre  1997,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio  1998,  e successive modificazioni, e' istituito, a decorrere
dall'anno  2001,  nell'ambito di apposita unita' previsionale di base
dello  stato  di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per
la  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  e  per  la promozione
dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.
   2.  Ai  fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento
delle  entrate  derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
accertate  al  31  dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, e'
destinata  al  fondo  di  cui al comma 1. La predetta quota affluisce
annualmente al fondo stesso.
   3.  Le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono
destinate  al  finanziamento  di  programmi  di  rilievo  nazionale e
regionale  finalizzati  alla  riduzione delle emissioni in atmosfera,
alla  promozione  dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle
fonti   rinnovabili  di  energia,  definiti  ai  sensi  della  citata
deliberazione  del CIPE del 3 dicembre 1997, nonche' al finanziamento
di   programmi  agricoli  e  forestali  finalizzati  all'assorbimento
dell'anidride  carbonica,  e  sono ripartite, con deliberazione dello
stesso  Comitato,  su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
   4.  Fra  i  programmi  di  rilievo  nazionale  da  sottoporre alla
deliberazione  del  Comitato  di  cui  al  comma  3,  e' inserito, su
proposta  del  Ministro  dell'ambiente, un piano di installazione con
priorita'  nel  Mezzogiorno  di  pannelli solari, che preveda, in una
logica  sistemica  integrata  e  per  il superamento della dipendenza
dalla tecnologia estera:
   a)  l'incentivazione,  mediante finanziamenti nella misura dell'80
per  cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari in
abitazioni private;
   b)  il  sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali
di produzione di collettori solari;
   c)  la  predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici di
standardizzazione   dei  collettori  e  delle  attrezzature  ad  essi
collegate,  nonche'  la  revisione e il raccordo con le iniziative in
atto  di  formazione di tecnici per l'installazione e la manutenzione
degli impianti solari termici nell'ambito del progetto interregionale
"Comune solarizzato".
 
          Note all'art. 110:
              - La  deliberazione  del comitato interministeriale per
          la  programmazione  economica  (CIPE)  del 3 dicembre 1997,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
          1998  concernente  approvazione  delle linee generali della
          "Seconda   comunicazione  nazionale  alla  convenzione  sui
          cambiamenti  climatici".  (Deliberazione  n. 211/97), e' la
          seguente:
              "1. Il  Governo  presentera'  alle  sedi internazionali
          competenti   la   seconda   comunicazione   nazionale  alla
          convenzione   sui  cambiamenti  climatici  predisposta  dal
          Ministero dell'ambiente di cui alle premesse.
              2. Entro  il 30 aprile 1998 verranno sottoposti al CIPE
          gli   specifici   programmi   -   predisposti  da  ciascuna
          amministrazione  competente  -  attuativita'  degli impegni
          scaturenti  dalle  decisioni  internazionali  richiamate in
          premessa.
              I  programmi  riguarderanno  in particolare politiche e
          misure per:
                lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
                la riduzione delle emissioni di gas serra dai settori
          di produzione, trasporto e distribuzione di energia;
                l'incremento   dell'efficienza  energetica  presso  i
          settori produttivi e gli utenti civili;
                il  contenimento  delle  emissioni  di  gas  di serra
          riferibili al settore dei trasporti;
                la  riduzione  delle  emissioni  negli  altri settori
          diversi dall'energia;
                la cooperazione internazionale per la riduzione delle
          emissioni globali;
                la   ricerca   e   il   monitoraggio  in  materia  di
          prevenzione  e  riduzione  degli  effetti  dei  cambiamenti
          climatici sul territorio;
                la  formazione  e  informazione  sulle  tematiche del
          cambiamento climatico globale.
              3. Nella  predisposizione dei programmi di contenimento
          delle  emissioni  di  gas di serra verranno favorite quelle
          misure:
                che   presentino  un  piu'  favorevole  rapporto  fra
          risorse impegnate e risultati attesi;
                che  siano  coerenti  con  gli  obiettivi generali di
          politica  economica  e  che,  in  particolare, insieme agli
          effetti di riduzione delle emissioni, concorrano:
                al consolidamento e sviluppo dell'occupazione;
                al miglioramento della bilancia dei pagamenti;
                al rafforzamento clel sistema produttivo;
                al riequilibrio territoriale;
                alla riduzione della dipendenza energetica;
                che   prevedano   un   significativo   coinvolgimento
          finanziario di operatori privati;
                che favoriscano l'utilizzo di risorse comunitarie.
              4. I   programmi  dovranno  individuare  le  occorrenze
          finanziarie  necessarie  alla loro attuazione, indicando le
          diverse  fonti  e  modalita'  di  finanziamento (pubbliche,
          private,  manovre tariffarie, project financing). Eventuali
          azioni  attivate prima della definizione di detti programmi
          dovranno   comunque   trovare  copertura  finanziana  sugli
          stanzianienti delle singole amministrazioni interessate.
              5. Al  fine  di  conseguire  un piu' elevato livello di
          integrazione nella elaborazione dei surrichiamati programmi
          attuativi    e'    istituito    un    gruppo    di   lavoro
          interministeriale  presieduto dal Ministero dell'ambiente e
          composto  dai Ministeri dell'industria, dei lavori pubblici
          delle   politiche   agricole,   del   tesoro,   bilancio  e
          programmazione economica, dei trasporti, dell'universita' e
          della   ricerca   scientifica   e   tecnologica  e  con  la
          partecipazione di rappresentanti delle regioni.".
              - I commi da 1 a 9 dell'art. 8, della legge 23 dicembre
          1998,  n.  448  recante  "misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione  e  lo sviluppo" pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302,
          sono i seguenti:
              "1. Al  fine  di  perseguire  l'obiettivo  di riduzione
          delle    emissioni    di   anidride   carbonica   derivanti
          dall'impiego  di  oli minerali secondo le conclusioni della
          Conferenza  di  Kyoto  del  1-11 dicembre 1997, le aliquote
          delle  accise  sugli  oli  minerali  sono  rideterminate in
          conformita' alle disposizioni dei successivi commi.
              2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
          finalita'  cli cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
          della  pressione  fiscale  complessiva.  A  tal  fine  sono
          adottate  misure fiscali compensative e in particolare sono
          ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
              3. L'applicazione  delle  aliquote  delle  accise  come
          rideterminate  ai  sensi del comma 4 e la modulazione degli
          aumenti   delle   stesse   aliquote   di   cui  al  comma 5
          successivamente  all'anno 2000 sono effettuate in relazione
          ai  progressi  nell'armonizzazione  della tassazione per le
          finalita'  di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
          europea.
              4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui
          alla  voce  "Oli  minerali"  dell'allegato 1 al testo unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
          successive  modificazioni,  e  al numero 11 della Tabella A
          allegata   al  medesimo  testo  unico,  nonche'  la  misura
          dell'aliquota  stabilita  nel comma 7, sono rideterminate a
          decorrere   dal   1 gennaio  2005  nelle  misure  stabilite
          nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
              5. Fino  al  31 dicembre  2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di  cui  al  comma 7, che, rispetto a a quelle vigenti alla
          data  di  entrata  in vigore della presente legge valgono a
          titolo   di   aumenti   intermedi,   occcorrenti   per   il
          raggiungimento  progressivo  della  misura  delle  aliquote
          decorrenti  dal 1 gennaio 2005, sono abiite con decreti del
          Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,  su  proposta
          dell'apposita  Commissione  del  CIPE, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri
              6. Fino al 31 dicembre 2004 con cadenza annuale, per il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  cui al comma 1, tenuto
          conto  del  valore  delle  emissioni  di anidride carbonica
          conseguenti  all'impiego  degli  oli  minerali  nonche' dei
          prodotti  di  cui  al  comma 7  nell'anno precedente, con i
          decreti   di  cui  al  comma 5  sono  stabilite  le  misure
          intermedie  delle  aliquote  in  modo da assicurare in ogni
          caso  un  aumento delle singole aliquote proporzionale alla
          differenza,  per  ciascuna  tipologia  di  prodotto, tra la
          misura  di  tali  aliquote  alla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e  la misura delle stesse stabilite
          nell'allegato  di  cui  al comma 4, nonche' il contenimento
          dell'aumento  annuale  delle  misure intermedie in non meno
          del  10  e  in  non  piu'  del  30 per cento della predetta
          differenza.
              7. A  decorrere  dal  1 gennaio  1999  e' istituita una
          imposta  sui  consumi  di  lire  1.000  per  tonnellata  di
          carbone,  coke  di  petrolio,  bitume  di  origine naturale
          emulsionato  con  il  30  per  cento  di  acqua, denominato
          "Orimulsion"   (NC   2714)   impiegati  negli  impianti  di
          combustione,  come  definiti dalla direttiva 38/609/CEE del
          Consiglio,  del  24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
          minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
          cui  al  numero 11  della tabella A dell'allegato 1 annesso
          alla  presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
          fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
              8. L'imposta  versata,  a  titolo  di  acconto, in rate
          trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno
          precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del
          primo   trimestre   dell'anno  successivo  unitamente  alla
          prestazione  di  apposita  dichiarazione annuale con i dati
          dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al
          versamento   della   prima   rata   di  acconto.  Le  somme
          eventualmente   versate  in  eccedenza  sono  detratte  dal
          versamento  della  prima  rata di acconto e ove necessario,
          delle  rate successive. In caso di cessazione dell'impianto
          nel   corso   dell'anno,  la  dichiarazione  annuale  e  il
          versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
              9. In  caso  di  inosservanza  di termini di versamento
          previsti  al  comma 8 si applica la sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  dal  doppio  al
          quadruplo  dell'imposta  dovuta,  fermi restando i principi
          generali  stabiliti  dal  decreto  legislativo  18 dicembre
          1997,   n.   472.   Per   ogni   altra  inosservanza  delle
          disposizioni   del   comma 8   si   applica   la   sanzione
          amministrativa   prevista  dall'art.  50  del  testo  unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".
              -  L'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281 recante: "Definizione ed ampliamento della attribuzioni
          della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali" pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1997,  n.  202 e' il
          seguente:
              "8.  (Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali e
          Conferenza  unificata). - 1. La  Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati alti membri del Governo, nonche' rappresentanti di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, delI'UPI o dell'UNCEM.
              4. La   Conferenza   unificata  di  cu  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute dal Presidente e del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.