Art. 114.

         (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)

   1.  All'articolo  18  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, dopo il
comma 9, sono aggiunti i seguenti:
   "9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore
dello  Stato  per  il  risarcimento  del danno di cui al comma 1, ivi
comprese  quelle  derivanti  dall'escussione di fideiussioni a favore
dello  Stato,  assunte  a  garanzia  del  risarcimento medesimo, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,
con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  ad  un  fondo  di  rotazione da istituire
nell'ambito  di  apposita  unita' previsionale di base dello stato di
previsione  del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche
in via di anticipazione:
   a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa
in  sicurezza  dei  siti  inquinati, con priorita' per le aree per le
quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
   b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale
delle  aree  per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno
ambientale;
   c)  interventi  di  bonifica  e ripristino ambientale previsti nel
programma  nazionale  di  bonifica  e  ripristino ambientale dei siti
inquinati  di  cui  all'articolo  1,  comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 426.
   9-ter.   Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  adottato  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   sono   disciplinate   le  modalita'  di
funzionamento  e  di  accesso  al  predetto  fondo  di rotazione, ivi
comprese  le  procedure per il recupero delle somme concesse a titolo
di anticipazione".
   2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8
luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
   3.  L'accantonamento  per  gli  oneri a fronte degli interventi di
bonifica   ai   sensi   dell'articolo  9  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente   25   ottobre  1999,  n.  471,  costituisce  un  onere
pluriennale  da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo
non  superiore  a  dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione
delle  bonifiche  previsti nel progetto approvato ed i criteri per la
deducibilita'  dei  costi  sostenuti,  anche  se non imputati a conto
economico.
   4.  Al  fine  di  assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di
incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la
ristrutturazione  e  la modifica strutturale degli ambienti di lavoro
nelle  cave  localizzate  in  giacimenti  di  calcare metamorfico con
sviluppo  a  quote  di  oltre  300  metri,  che per i loro sistemi di
fratturazione  e  per  la  elevata  pendenza presentino situazioni di
pericolosita'  potenziale  di  particolare  rilevanza  ai  fini della
sicurezza  dei  lavoratori,  sono  concessi  finanziamenti  in  conto
capitale  riservati  a programmi di particolare valenza e qualita' ai
fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in
conformita'  al  parere  dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di
una  disponibilita'  pari  a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi
per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.
   5.  All'articolo  27 del decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo
le  parole:  "laureato  in  ingegneria"  sono  inserite  le seguenti:
"ovvero  in  geologia"  e  al  secondo  comma,  dopo  le  parole: "in
Ingegneria  Ambiente - Risorse" sono inserite le seguenti: "ovvero in
geologia".
   6.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  con  proprio  decreto,  provvede  a definire le
modalita' e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.
   7.   Chiunque   abbia  adottato  o  adotti  le  procedure  di  cui
all'articolo  17  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive   modificazioni,   e   di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  25  ottobre  1999,  n.  471,  o  che abbia stipulato o
stipuli  accordi  di  programma  previsti  nell'ambito delle medesime
normative,  non  e'  punibile  per  i  reati  diretta  mente connessi
all'inquinamento  del sito posti in essere anteriormente alla data di
entrata  in  vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che
siano   accertati   a  seguito  dell'attivita'  svolta,  su  notifica
dell'interessato,  ai  sensi  dell'articolo  17  del medesimo decreto
legislativo  n.  22  del 1997, e successive modificazioni, qualora la
realizzazione  e  il  completamento  degli  interventi  ambientali si
realizzino  in  conformita'  alle  predette  procedure  o ai predetti
accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.
   8.  La  disposizione di cui al comma 7 non e' applicabile quando i
fatti  di  inquinamento  siano  stati  commessi  a  titolo  di dolo o
comunque  nell'ambito  di  attivita'  criminali  organizzate  volte a
realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.
   9.  Per  costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del
decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f)
ed  i)  del  comma  1  dell'articolo,  2  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento
ad  impianti  in  esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non
comporti  un  arresto  prolungato  delle  attivita'  produttive o che
comunque   non  siano  sproporzionati  rispetto  al  fatturato  annuo
prodotto dall'impianto in questione.
   10.  Al  fine  di  conservare  e  valorizzare  anche per finalita'
sociali  e  produttive,  i siti e i beni dell'attivita' mineraria con
rilevante  valore  storico,  culturale ed ambientale, e' assegnato un
finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi
a  decorrere  dall'anno  2002  al  Parco geominerario della Sardegna,
istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica  e  di  intesa  con  la  regione Sardegna e gestito da un
consorzio  assimilato  agli  enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n.
168,  costituito  dai  Ministeri  dell'ambiente,  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  e  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica   e  tecnologica,  dalla  regione  Sardegna,  dai  comuni
interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine
di  garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per
finalita'  sociali  e  occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi
aventi   rilevante   valore   ambientale,   storico,  archeologico  e
culturale,  e'  assegnato  un  finanziamento  di  lire  2  miliardi a
decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di
Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti
con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
per   i  beni  e  le  attivita'  culturali,  dei  trasporti  e  della
navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la
regione  Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero
dell'ambiente,  dal  Ministero  per i beni e le attivita' culturali e
dalla  regione  Campania,  con  la  rappresentanza delle associazioni
ambientaliste.  I  decreti  istitutivi  di  cui ai periodi precedenti
stabiliscono  altresi'  le  attivita'  incompatibili con le finalita'
previste  dal  presente  comma,  alla  cui violazione si applicano le
sanzioni  previste  dall'articolo  30 della legge 6 dicembre 1991, n.
394.
   11. E' istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa
con  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, con il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  con  le regioni
Abruzzo,  Basilicata,  Campania,  Lazio, Molise e Puglia, nonche' con
gli  Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei
tratturi   e   della  civilta'  della  transumanza,  all'interno  del
programma   d'azione  per  lo  sviluppo  sostenibile  dell'Appennino,
denominato   "Appennino   Parco   d'Europa".   In  tale  intesa  sono
individuati:
   a)  i  siti,  gli  itinerari  le attivita' antropiche e i beni che
hanno    rilevanza    naturale,   ambientale,   storica,   culturale,
archeologica,  economica,  sociale  e  connessi con la civilta' della
transumanza;
   b)  gli  obiettivi  per il recupero, la tutela e la valorizzazione
dei  siti  e  dei  beni  di  cui  alla lettera a) anche ai fini dello
sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al
presente comma.
   12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 e' gestito da un
consorzio formato, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di
cui  al medesimo comma 11, nonche' dalle province, dai comuni e dalle
comunita'   montane  interessati.  Alle  attivita'  di  promozione  e
programmazione  dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti
pubblici  e privati, quali universita', associazioni ambientalistiche
e   culturali,  enti  economici  e  di  volontariato,  organizzazioni
sociali.
   13.  L'istituzione  e il funzionamento del coordinamento di cui ai
commi  11  e  12  sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire
1.000  milioni  nel  2001,  di  lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire
1.000 milioni nel 2003.
   14.  Al  fine  di  conservare  e  valorizzare, anche per finalita'
sociali  e  produttive,  i siti e i beni dell'attivita' mineraria con
rilevante  valore  storico,  culturale  e ambientale, e' assegnato un
finanziamento  di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere
grossetane  e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i
beni  e  le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito da
un  consorzio  costituito  dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero
per  i  beni  e le attivita' culturali, dalla regione Toscana e dagli
enti  locali.  Al  fine  di  consentire  la realizzazione di opere di
recupero  e  di  ripristino  della  ufficiosita'  del  fiume  Sile e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  2 miliardi per l'anno 2001 a favore
dell'Ente parco naturale del fiume Sile.
   15.  Al  fine  di  conservare  e  valorizzare  gli antichi siti di
escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e
ambientale  connessi  con  l'attivita'  estrattiva,  e'  assegnato un
finanziamento  di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto
del Ministro dell'ambiente,, d'intesa con il Ministro per i beni e le
attivita'  culturali  e  con  la  regione  Toscana  e  gestito  da un
consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali,  dalla regione Toscana, dagli enti
locali  e  dall'Ente  parco  delle  Alpi  Apuane. Nell'intesa, previo
parere dei comuni interessati, sono individuati:
   a)  i  siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza
storica, culturale e ambientale connessi con l'attivita' estrattiva;
   b)   gli   obiettivi  per  il  recupero,  la  conservazione  e  la
valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a).
   16.  I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi
nell'area  del  Parco  regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di
cui  alla  lettera  b)  dello  stesso comma 15 ad essi correlati sono
individuati  dal  Ministero  dell'ambiente, d'intesa con il Ministero
per  i  beni  e  le attivita' culturali e con l'Ente parco delle Alpi
Apuane.
   17.  Con  decreto  del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica,  e' approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero
ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano e' predisposto,
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge   20   settembre   1996,   n.   486,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel
rispetto   degli  strumenti  urbanistici  vigenti  relativi  all'area
interessata  e  comprende il completamento delle azioni gia' previste
dal  citato  articolo  1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonche'
la  conservazione  degli elementi di archeologia industriale previsti
dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti
dall'articolo  31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al
piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati,
sono  allegati  una  relazione  tecnico-economica  sullo  stato degli
interventi   gia'  realizzati  ed  un  cronoprogramma  relativo  alla
esecuzione  dei  lavori futuri, nonche' un motivato parere del comune
di Napoli. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001-2003.
   18.  Sono  abrogati  i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del
citato  decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 582 del 1996.
   19.   Il   Comitato  di  coordinamento  di  alta  vigilanza  e  la
commissione  per  il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo
1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni,  dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente
di  cui  al comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo
riepilogativo  delle  opere  effettuate  e  dei  costi  sostenuti. La
funzione  di  vigilanza  e  controllo  sulla  corretta  e  tempestiva
attuazione  del  piano  di  recupero  di  Bagnoli  e'  attribuita  al
Ministero  dell'ambiente,  il  quale,  in  caso di inosservanza delle
prescrizioni  e  dei  tempi  stabiliti nel piano stesso, puo', previa
diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre
l'affidamento  a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi
dell'articolo  17,  commi  2,  9,  10 e 11, del decreto legislativo 5
febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
dell'ambiente  presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo
stato  di avanzamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,
del   citato   decreto-legge   n.   486  del  1996,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  582 del 1996. In considerazione del
pubblico  interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione
dell'area  di  Bagnoli,  e'  attribuita facolta' al comune di Napoli,
entro  il  31  dicembre  2001,  di acquisire la proprieta' delle aree
oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una societa' di
trasformazione  urbana.  In tale caso possono partecipare al capitale
sociale,  fino alla completa acquisizione della proprieta' delle aree
al  patrimonio  della  societa' medesima, esclusivamente il comune di
Napoli,  la  provincia  di Napoli e la regione Campania. Il comune di
Napoli,  a  seguito  del  trasferimento di proprieta', subentra nelle
attivita'  di bonifica attualmente gestite dalla societa' Bagnoli spa
con  il  trasferimento  dei  contratti  in  essere, dei finanziamenti
specifici  ad  essi  riferiti  e di quelli non ancora utilizzati, ivi
compresi  i  finanziamenti  per  il completamento della bonifica, gli
affidamenti  dei  lavori  avverranno  secondo le norme vigenti per la
pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994,
n.  109,  e  successive modificazioni, e altresi' secondo modalita' e
procedure   che   assicurino  il  mantenimento  dell'occupazione  dei
lavoratori  dipendenti  della societa' Bagnoli spa nelle attivita' di
bonifica.  Ai  fini  dell'acquisizione  da parte del comune di Napoli
della  proprieta'  delle  aree  oggetto  dei progetti di bonifica, il
corrispettivo  e'  calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al
valore  effettivo  dei  terreni  e  degli  immobili  che,  secondo il
progetto   di  completamento  approvato,  devono  rimanere  nell'area
oggetto  di  cessione; dall'importo cosi' determinato e' detratto, ai
fini  dell'ottenimento  della  cifra  di  cessione,  il  30 per cento
dell'intervento  statale  utilizzato  sino  al momento della cessione
nelle  attivita'  di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte
del  comune  di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi
di  bonifica,  l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data
di  entrata  in vigore della presente legge, provvede all'alienazione
mediante   asta   pubblica,   il   cui  prezzo  base  e'  determinato
dall'ufficio  tecnico  erariale  secondo  i criteri di cui al periodo
precedente,  senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione e'
detratto  a  favore  dello  Stato il valore delle migliorie apportate
alle aree interessate sino al momento della cessione.
   20.  Il  decreto  di  cui al comma 17 dovra' indicare un elenco di
aree  industriali  prioritarie,  ivi  comprese  quelle  ex estrattive
minerarie,  rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il
recupero  ambientale,  nonche'  le  modalita'  per  la  redazione dei
relativi   piani   di   recupero.  Per  la  realizzazione  del  piano
straordinario per la bonifica e il recupero ambientale e' autorizzata
la  spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003.
   21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo,
con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1998,  n. 400, entro il medesimo termine di cui al
comma   17,   sentito   il   parere   delle   competenti  Commissioni
parlamentari,  e' dettata la disciplina per l'acquisizione delle aree
oggetto  di  risanamento  ambientale  da  parte dei comuni nelle aree
interessate  al  piano  straordinario  per  la bonifica e il recupero
ambientale,  con  l'obiettivo  di attribuire al comune la facolta' di
acquisire,  entro  un  termine  definito,  la  proprieta'  delle aree
oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita
da  parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta
pubblica  con  assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri
di completamento della bonifica.
   22.  Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard
europei,  alle  migliori  tecnologie  disponibili  ed  alle  migliori
pratiche   ambientali  la  progettazione  in  materia  di  rifiuti  e
bonifiche  e  di  tutela  delle  acque  interne,  nonche' programmare
iniziative   di   supporto   alle   azioni   in  tali  settori  delle
amministrazioni  pubbliche  per  aumentare  l'efficienza dei relativi
interventi,  anche  sotto il profilo della capacita' di utilizzazione
delle  risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono
istituite  presso  il  Servizio  per la gestione dei rifiuti e per le
bonifiche  e  il  Servizio  per  la  tutela  delle  acque interne del
Ministero   dell'ambiente   apposite   segreterie  tecniche  composte
ciascuna  da  non  piu'  di  dodici esperti di elevata qualificazione
nominati  con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con  il quale ne e' stabilito il funzionamento. Per la costituzione e
il funzionamento delle predette segreterie e' autorizzata la spesa di
lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002.
   23.  Al  comma  6-bis  dell'articolo 23 del decreto legislativo 11
maggio   1999,   n.  152,  introdotto  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 258, le parole: "31 dicembre 2000"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2001".
   24.  Ferme  restando  le  disposizioni  di cui al decreto-legge 20
settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre  1996,  n.  582,  all'articolo  1,  comma  4,  della legge 9
dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   "p-bis)   Sesto   San   Giovanni   (aree  industriali  e  relative
discariche);
   p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)".
   25.  All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   "p-quater) Pioltello e Rodano".
   26. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "Il trasferimento della proprieta' e degli altri diritti reali sui
beni  oggetto  di  assegnazione  ha  natura  costitutiva  ed estingue
qualsiasi  altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva
la  possibilita'  prevista  dal  penultimo comma dell'articolo 28 per
coloro che dimostrino in giudizio la titolarita', sui beni assegnati,
di   diritti  reali  diversi  da  quelle  contemplati  nel  piano  di
riordinamento   di   vedere  tali  diritti  accertati  dall'autorita'
giudiziaria.".
   27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco
naturale  Molentargius-Saline,  istituito  con la legge della regione
Sardegna  26  febbraio  1999,  n.  5,  i beni immobili compresi nelle
saline  di  Cagliari  gia'  in  uso  all'Amministrazione autonoma del
monopoli  di  Stato,  previa  intesa  con  la  regione autonoma della
Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.
   28.  All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
dopo  le parole: "Malpensa 2000", sono inserite le seguenti: "nonche'
alla  realizzazione  di  attivita'  di  monitoraggio  ambientale e di
interventi  di  delocalizzazione  o  finalizzati alla compensazione e
mitigazione  ambientale  degli  effetti conseguenti alle attivita' di
Malpensa 2000".
 
          Note all'art. 114:
              - Il  testo dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,
          n.  349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e
          norme  in  materia  di  danno  ambientale",  pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 15 luglio
          1986, n. 162, come modificato dalla legge qui pubblicata e'
          il seguente:
              "Art.  18.  -  Qualunque  fatto  doloso  o  colposo  in
          violazione  di  disposizioni  di  legge  o di provvedimenti
          adottati  in  base  a  legge che comprometta l'ambiente, ad
          esso   arrecando   danno,   alterandolo,  deteriorandolo  o
          distruggendolo  in  tutto  o in parte, obbliga l'autore del
          fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
              2. Per  la  materia  di  cui  al  precedente comma 1 la
          giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
          della  Corte  dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche
          se  esercitata  in  sede  penale,  e' promossa dallo Stato,
          nonche'  dagli  enti territoriali sui quali incidano i beni
          oggetto del fatto lesivo.
              4. Le  associazioni  di  cui al precendente art. 13 e i
          cittadini,  al  fine di sollecitare l'esercizio dell'azione
          da  parte  dei  soggetti  legittimati, possono denunciare i
          fatti   lesivi   di  beni  ambientali  dei  quali  siano  a
          conoscenza.
              5. Le  associazioni  individuate  in  base  all'art. 13
          della  presente  legge  possono intervenire nei giudizi per
          danno  ambientale  e  ricorrere  in  sede  di giurisdizione
          amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
              6. Il  giudice,  ove  non  sia  possibile  una  precisa
          quantificazione  del danno, ne determina l'ammontare in via
          equitativa,  tenendo  comunque  conto  della gravita' della
          colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e
          del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
          suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
              7. Nei  casi  di concorso nello stesso evento di danno,
          ciascuno   risponde   nei   limiti   della   piu'   propria
          responsabilita' individuale.
              8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove
          possibile, il ripristino dallo stato dei luoghi a spese del
          responsabile.
              9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato
          risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme
          di  cui al testo unico delle disposizioni di legge relative
          alla  riscossione  delle  entrate patrimoniali dello Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
              9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti
          in  favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui
          al  comma  1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione
          di  fidejussioni  a  favore dello Stato, assunte a garanzia
          del  risarcimento  medesimo,  sono  versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato,  per essere riassegnate con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  ad  un  fondo  di  rotazione da
          istituire  nell'ambito  di  apposita unita' previsionale di
          base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
          al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:
                a) interventi      urgenti     di     perimetrazione,
          caratterizzazione  e  messa in sicurezza di siti inquinati,
          con  priorita'  per  le aree per le quali ha avuto luogo il
          risarcimento del danno ambientale;
                b) interventi    di   disinquinamento,   bonifica   e
          ripristino  ambientale  delle aree per le quali abbia avuto
          luogo il risarcimento del danno ambientale;
                c) interventi  di  bonifica  e  ripristino ambientale
          previsti  nel  programma nazionale di bonifica e ripristino
          ambientale  dei  siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3,
          della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
              9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica,  sono  disciplinate  le
          modalita'  di  funzionamento e di accesso al predetto fondo
          di  rotazione,  ivi  comprese  le procedure per il recupero
          delle somme concesse a titolo di anticipazione".
              - L'art.  9  del  decreto del Ministro dell'ambiente 25
          ottobre  1999,  n.  47,  concernente  "Regolamento  recante
          criteri,  procedure  e modalita' per la messa in sicurezza,
          la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati,
          ai  sensi  dell'art.  17 del decreto legislativo 5 febbraio
          1997,  n.  22  e  successive modificazioni e integrazioni",
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293, e' il seguente:
              "Art.     9    (Interventi    ad    iniziativa    degli
          interessati). - 1. Il  proprietario  di  un  sito  o  altro
          soggetto che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e
          8,  intenda attivare di propria iniziativa le procedure per
          gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza,  di
          bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 17,
          comma  13-bis  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e del presente regolamento, e' tenuto a comunicare alla
          Regione,  alla  Provincia ed al Comune la sua situazione di
          inquinamento  rilevata  nonche' gli eventuali interventi di
          messa  in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la
          tutela  della  salute e dell'ambiente adottati e in fase di
          esecuzione.  La  comunicazione  deve essere accompagnata da
          idonea  documentazione tecnica dalla quale devono risultare
          le  caratteristiche  dei  suddetti interventi.     2. Entro
          trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
          comma  1,  il  comune  o,  se  l'inquinamento  interessa il
          territorio  di piu' comuni, la regione verifica l'efficacia
          degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati
          e  puo' fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con
          particolare  riferimento  alla  misure  di  monitoraggio da
          attuare  per  accertare le condizioni di inquinamento ed ai
          controlli  da  effettuare  per verificare l'efficacia degli
          interventi  attuati  a  protezione  della salute pubblica e
          dell'ambiente circostante.
              3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato
          proceda  ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore del presente decreto, la decorrenza
          dell'obbligo  di  bonifica  verra'  definita  dalla ragione
          territorialmente  competente in base alla pericolosita' del
          sito determinata con i criteri di cui all'art. 14, comma 3,
          nell'ambito   del  Piano  regionale  o  di  suoi  eventuali
          stralci, salva in ogni caso la facolta' dell'interessato di
          procedere   agli   interventi   di  bonifica  e  ripristino
          ambientale prima del suddetto termine.
              4. Nel  caso in cui l'interessato debba provvedere alla
          contestuale   bonifica   di  una  pluralita'  di  siti  che
          interessano  il  territorio di piu' regioni o vi siano piu'
          soggetti  interessati  alla bonifica di un medesimo sito di
          rilevanza  nazionale,  i tempi e le modalita' di intervento
          possono  essere  definiti,  rispettivamente,  con  apposito
          accordo  di  programma  stipulato,  entro dodici mesi dalla
          data  di  entrata in vigore del presente decreto, con tutte
          le  regioni  interessate o con il Ministro dell'ambiente di
          concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  d'intesa  con  le  regioni
          interessate.
              5.  Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla
          contestuale   bonifica   di  una  pluralita'  di  siti  che
          interessano  tutto  il  territorio  nazionale, i tempi e le
          modalita'   di   intervento  possono  essere  definiti  con
          apposito  accordo di programma stipulato, entro dodici mesi
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, con
          il  Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della
          sanita'  e dell'industria del commercio e dell'artigianato,
          d'intesa con la conferenza Stato regioni.
              6. La  disposizione  di  cui  al comma 3 non si applica
          alle  situazioni  di inquinamento o di pericolo concreto ed
          attuale   di  inquinamento  determinate  da  eventi,  anche
          accidentali, verificatisi in data successiva all'entrata in
          vigore del presente regolamento".
              - L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica
          9  aprile  1959,  n., 128, recante: "Norme di polizia delle
          miniere e delle cave", pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  11  aprile  1959,  n.  87,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   27. - In   tutte  le  attivita'  estrattive  il
          direttore  responsabile  deve essere laureato in ingegneria
          ovvero   in   geologia  ed  abilitato  all'esercizio  della
          professione.
              Nelle  attivita'  estrattive,  per luoghi di lavoro che
          impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno piu'
          numeroso, il direttore responsabile puo' essere in possesso
          di  diploma  universitario in ingegneria ambientale-risorse
          ovvero  in  geologia o equipollente, o di diploma di perito
          minerario industriale o equipollente.
              Nelle  attivita' di cui al comma 2, con l'esclusione di
          quelle  condotte  mediante  perforazione, puo' anche essere
          nominato  direttore responsabile chi disponga di diploma in
          discipline  tecniche  industriali,  purche'  in possesso di
          formazione  specifica  nel  settore di cui e' responsabile,
          acquisita  a  seguito  della frequenza e del superamento di
          corsi.
              Con  decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro
          e   della   previdenza   sociale,  sentita  la  Commissione
          consultiva  permanente  di  cui  all'art.  26  del  decreto
          legislativo n. 626 del 1994, sono definiti i contenuti e la
          durata dei corsi di cui al comma 3".
              - L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22  recante  "Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui
          rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
          imballaggi  e  sui  rifiuti  di imballaggio, pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio
          1997, n. 38, e' il seguente:
              "Art.  17. (Bonifico  e  ripristino ambientale dei siti
          inquinati). - 1. Entro  tre  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  il  Ministro dell'ambiente,
          avvalendosi   dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente   (ANPA),   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita',  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano, definisce:
                a) i  limiti  di  accettabilita' della contaminazione
          dei   suoli,   delle   acque  superficiali  e  delle  acque
          sotterranee  in relazione alla specifica destinazione d'uso
          dei siti:
                b) le  procedure  di  riferimento  per  il prelievo e
          l'analisi dei campioni;
                c) i  criteri  generali per la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il  ripristino ambientale dei siti inquinati,
          nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
                c-bis) tutte  le  operazioni  di  bonifica di suoli e
          falde  acquifere  che  facciano  ricorso a batteri, a ceppi
          batterici  mutanti,  a  stimolanti  di batteri naturalmente
          presenti   nel  suolo  al  fine  di  evitare  i  rischi  di
          contaminazione del suolo e delle falde acquifere;
              1-bis.  I  censimenti  di  cui  al decreto del Ministro
          dell'ambiente  16  maggio  1989,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
          interne  ai  luoghi  di produzione, raccolta, smaltimento e
          recupero  dei  rifiuti,  in  particolare  agli  impianti  a
          rischio  di  incidente  rilevante  di  cui  al  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1998,  n. 175, e
          successive   modificazioni.   Il   Ministro   dell'ambiente
          dispone,  eventualmente attraverso accordi di programma con
          gli  enti  provvisti  delle  tecnologie di rilevazione piu'
          avanzate,  la  mappatura  nazionale  dei  siti  oggetto dei
          censimenti e la loro verifica con le regioni.
              2. Chiunque  cagiona,  anche in maniera accidentale, il
          superamento  dei  limiti  di  cui  al  comma 1, lettera a),
          ovvero   determina  un  pericolo  concreto  ed  attuale  di
          superamento  dei  limiti  medesimi, e' tenuto a procedere a
          proprie  spese  agli  interventi  di messa in sicurezza, di
          bonifica  e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
          degli impianti dai quali deriva il periodo di inquinamento.
          A tal fine:
                a) deve  essere data, entro quarantotto ore, notifica
          al  Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente
          competenti,  nonche'  agli  organi di controllo sanitario e
          ambientale,  della  situazione  di  inquinamento ovvero del
          pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
                b) entro  le quarantotto ore successive alla notifica
          di  cui  alla lettera a), deve essere data comunicazione al
          comune  ed  alla provincia ed alla regione territorialmente
          competenti  degli interventi di messa in sicurezza adottati
          per  non  aggravare  la  situazione  di  inquinamento  o di
          pericolo  di  inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
          il rischio sanitario ed ambientale;
                c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
          l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
          di  pericolo,  deve  essere  presentato  al  Comune ed alla
          Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
              3. I  soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
          delle  proprie  funzioni istituzionali individuano siti nei
          quali  i  livelli  di inquinamento sono superiori ai limiti
          previsti,  ne danno comunicazione al Comune, che diffida il
          responsabile  dell'inquinamento  a  provvedere ai sensi del
          comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
              4. Il  comune  approva  il  progetto  ed  autorizza  la
          realizzazione   degli  interventi  previsti  entro  novanta
          giorni  dalla data di presentazione del progetto medesimo e
          ne  da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica
          le   eventuali   modifiche  ed  integrazioni  del  progetto
          presentato,   ne   fissa   i  tempi,  anche  intermedi,  di
          esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
          essere prestate a favore della regione per la realizzazione
          e  l'esercizio  degli  impianti  previsti  dal  progetto di
          bonifica  medesimo.  Se l'intervento di bonifica e di messa
          in  sicurezza  riguarda  un'area compresa nel territorio di
          piu'  comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
          autorizzati dalla regione.
              5. Entro  sessanta  giorni  dalla data di presentazione
          del  progetto  di  bonifica  la  regione puo' richiedere al
          comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
          stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
              6. Qualora   la   destinazione   d'uso  prevista  dagli
          strumenti  urbanistici  in  vigore  imponga  il rispetto di
          limiti  di accettabilita' di contaminazione che non possono
          essere  raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
          tecnoilogie     disponibili     a    costi    sopportabili,
          l'autorizzazione   di  cui  al  comma  4  puo'  prescrivere
          l'adozione  di  misure di sicurezza volte ad impedire danni
          derivanti  dall'inquinamento  residuo  da  attuarsi  in via
          prioritaria  con  l'impiego  di  tecniche  e  di ingegneria
          ambientale,  nonche'  limitazioni  temporanee  o permanenti
          all'utilizzo  dell'area bonificata rispetto alle previsioni
          degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  ovvero particolari
          modalita'   per   l'utilizzo   dell'area   medesima.   Tali
          prescrizioni  comportano,  ove  occorra,  variazione  degli
          strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
              6--bis. Gli  interventi  di bonifica dei siti inquinati
          possono   essere   assistiti,   sulla   base   di  apposita
          disposizione  legislativa  di  finanziamento, da contributo
          pubblico  entro  il  limite  massimo del 50 per cento delle
          relative  spese  qualora  sussistano  preminenti  interessi
          connessi   ad   esigenze  di  tutela  igienico-sanitaria  e
          ambientale   o   occupazioniali.   Ai  predetti  contributi
          pubblici  non  si applicano le disposizioni di cui ai commi
          10 e 11.
              7. L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4  costituisce
          variante  urbanistica,  comporta  dichiarazioni di pubblica
          utilita',  di  urgenza  e  di  indifferenza  dei  lavori, e
          sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni, le
          concessioni,  i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
          e   gli   assensi   previsti   dalla  legislazione  per  la
          realizzazione   e   l'esercizio   degli  impianti  e  delle
          autorizzazioni  necessarie  all'attuazione  del progetto di
          bonifica.
              8. Il   completamento  degli  interventi  previsti  dai
          progetti  di  cui  al  comma 2, lettera c), e' attestato da
          apposita    certificazione   rilasciata   dalla   provincia
          competente per territorio.
              9. Qualora  i  responsabili  non  provvedano ovvero non
          siano  individuabili, gli interventi di messi in sicurezza,
          di  bonifica  e  di  ripristino  ambientale sono realizzati
          d'ufficio  dal  comune  territorialmente  competente  e ove
          questo  non  provveda dalla regione, che si avvale anche di
          altri  enti  pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
          predetti  interventi  le regioni possono istituire appositi
          fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
              10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
          di  ripristino  ambientale  costituiscono onere reale sulle
          aree  inquinate  di  cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve
          essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica
          ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 18, comma 2, della
          legge 28 febbraio 1985, n. 47.
              11. Le  spese  sostenute  per la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il ripristino ambientale delle aree inquinate
          di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale
          immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  2748,  secondo  comma,  del codice civile. Detto
          privilegio  si  puo'  esercitare  anche  in pregiudizio dei
          diritti  acquisiti  dai  terzi  sull'immobile.  Le predette
          spese   sono  altresi'  assistite  da  privilegio  generale
          mobiliare.
              12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche
          dei  soggetti  interessati  ovvero degli accertamenti degli
          organi  di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
          individui:
                a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
          livello degli inquinamenti presenti;
                b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
                c) gli  enti  di cui la regione intende avvalersi per
          l'esecuzione d'ufficio in caso di inadembienza dei soggetti
          obbligati;
                d) la stima degli oneri finanziari.
              13. Nel  caso  in  cui  il mantenimento di destinazione
          d'uso  di  un'area  comporti  l'applicazione  dei limiti di
          accettabilita'    di   contaminazione   piu'   restrittivi,
          l'interessato  deve  procedere a proprie spese ai necessari
          interventi  di  bonifica sulla base di un apposito progetto
          che e' approvato dal comune ai sensi di cui al comma 4 e 6.
          L'accertamento  dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
          provincia ai sensi del comma 8.
              13-bis.  Le  procedure  per  gli interventi di messa in
          sicurezza,   di   bonifica   e   di  ripristino  ambientale
          disciplinate  dal presente articolo possono essere comunque
          utilizzate ad iniziative degli interessati.
              14. I  progetti  relativi  ad interventi di bonifica di
          interesse    nazionale   sono   presentati   al   Ministero
          dell'ambiente  ed  approvati,  ai  sensi  e per gli effetti
          delle  disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
          con  la regione territorialmente competente. L'approvazione
          produce  gli  effetti  di  cui al comma 7 e, con esclusione
          degli  impianti  di incenerimento e di recupero energetico,
          sostituisce,  ove  prevista  per  legge,  la  pronuncia  di
          valutazione   di   impatto  ambientale  degli  impianti  da
          realizzare   nel  sito  inquinato  per  gli  interventi  di
          bonifica.
              15. I  limiti,  le procedure, i criteri generali di cui
          al  comma  1  ed  i progetti di cui al comma 14 relativi ad
          aree  destinate  alla produzione agricola e all'allevamento
          sono  definiti  ed  approvati  di concerto con il Ministero
          delle risorse agricole, alimentari e forestali.
              15-bis. Il  Ministro  dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
          informazioni   per  le  imprese  industriali,  consorzi  di
          imprese,  cooperative,  consorzi tra imprese industriali ed
          artigiane    che   intendano   accedere   a   incentivi   e
          finanziamenti  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuove
          tecnologie di bonifica prevista dalla vigente legislazione.
              15-ter. Il  Ministro dell'ambiente e le regioni rendono
          pubblica,  rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
          e regionale dei siti contaminati da bonificare".
              - Il  comma  1,  dell'art.  2,  del  citato decreto del
          Ministro  dell'ambiente  25  ottobre  1999,  n.  471, e' il
          seguente:
              "1. Ai  fini  dell'applicazione del presente decreto si
          intende per:
                a) sito:    area    o    porzione    di   territorio,
          geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse
          matrici  ambientali e comprensiva delle eventuali strutture
          edilizie ed impiantistiche presenti;
                b)  sito  inquinato:  sito  che  presenta  livelli di
          contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche
          del  suolo  o  del  sottosuolo o delle acque superficiali o
          delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per
          la  salute  pubblica o per l'ambiente naturale o costruito.
          Ai fini del presente decreto e' inquinato il sito nel quale
          anche  uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze
          inquinanti  nel  suolo  o  nel  sottosuolo  o  nelle  acque
          sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai
          valori  di  concentrazione limite accettabili stabiliti dal
          presente regolamento;
                c) sito  potenzialmente  inquinato: sito nel quale, a
          causa  di  specifiche  attivita'  antropiche pregresse o in
          atto,   sussiste  la  possibilita'  che  nel  suolo  o  nel
          sottosuolo   o  nelle  acque  superficiali  o  nelle  acque
          sotterranee   siano   presenti   sostanze  contaminanti  in
          concentrazioni  tali  da  determinare  un  pericolo  per la
          salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito;
                d) messa  in  sicurezza  d'emergenza: ogni intervento
          necessario  ed  urgente  per rimuovere le fonti inquinanti,
          contenere  la  diffusione  degli  inquinanti  e impedire il
          contatto  con  le  fonti  inquinanti  presenti nel sito, in
          attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale
          o degli interventi di messa in sicurezza permanente;
                e) bonifica:   l'insieme  degli  interventi  atti  ad
          eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti
          o  a  ridurre  le  concentrazioni delle sostanze inquinanti
          presenti   nel   suolo,   nel   sottosuolo,   nelle   acque
          superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale
          o  inferiore ai valori di concentrazioni limiti accettabili
          stabiliti dal presente regolamento;
                f) bonifica: con misure di sicurezza: l'insieme degli
          interventi  atti a ridurre le concentrazioni delle sostanze
          inquinanti   nel   suolo,   nel   sottosuolo,  nelle  acque
          sotterranee   o   nelle  acque  superficiali  a  valore  di
          concentrazione superiori ai valori di concentrazione limite
          accettabili  stabiliti  per  la destinazione d'uso prevista
          dagli  strumenti  urbanistici, qualora i suddetti valori di
          concentrazione   limite   accettabili  non  possano  essere
          raggiunti  neppure  con  l'applicazione, secondo i principi
          della  normativa  comunitaria,  delle  migliori  tecnologie
          disponibili  a  costi  sopportabili. In tali casi per l'uso
          del   sito   devono  essere  previste  apposite  misure  di
          sicurezza,  piani  di monitoraggio e controllo ed eventuali
          limitazioni   rispetto   alle  previsioni  degli  strumenti
          urbanistici. I valori di concentrazione residui di sostanze
          inquinanti  devono  comunque  essere  tali  da garantire la
          tutela  della salute pubblica e la protezione dell'ambiente
          naturale o costruito;
                g) misure   di   sicurezza:   gli  interventi  e  gli
          specifici  controlli  necessari  per  impedire  danni  alla
          salute  pubblica  o  all'ambiente  derivanti dai livelli di
          concentrazione   residui   di  inquinanti  nel  suolo,  nel
          sottosuolo,  nelle acque sotterranee e superficiali o della
          presenza  di  rifiuti  stoccati sottoposti ad interventi di
          messa   in  sicurezza  permanente,  nonche'  le  azioni  di
          monitoraggio   idonee   a  garantire,  in  particolare,  il
          controllo nel tempo dell'efficacia delle limitazioni d'uso,
          qualora, pur applicando, secondo i principi della normativa
          comunitaria,  le  migliori  tecnologie  disponibili a costi
          sopportabili,  la  bonifica  ed a ripristino ambientale non
          consentono  di rispettare i valori di concentrazione limite
          accettabili  dal  presente  regolamento per la destinazione
          d'uso  prevista  dagli  strumenti  urbanistici  o  non  sia
          possibile  rimuovere  la  fonte  inquinante  costituita dai
          rifiuti stoccata;
                h) ripristino    ambientale:    gli   interventi   di
          riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica, costituenti
          complemento  degli  interventi  di bonifica nei casi in cui
          sia  richiesto,  che  consentono di recuperare il sito alla
          effettiva  e  definitiva  fruibilita'  per  la destinazione
          d'uso   conforme  agli  strumenti  urbanistici  in  vigore,
          assicurando  la  salvaguardia  della qualita' delle matrici
          ambientali;
                i) messa   in  sicurezza  permanente:  insieme  degli
          interventi  atti  a  isolare  in  modo  definitivo le fonti
          inquinanti  rispetto  alle  matrici  ambientali circostanti
          qualora  le  fonti  inquinanti  siano costituite da rifiuti
          stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli
          stessi  pur applicando le migliori tecnologie disponibili a
          costi   sopportabili,   secondo  principi  della  normativa
          comunitaria.  In  tali casi devono essere previste apposite
          misure  di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed
          eventuali  limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli
          strumenti  urbanistici.  I  valori  di concentrazione delle
          sostanze  inquinanti  nelle  matrici ambientali influenzate
          dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono
          superare  nel  suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque
          superficiali i valori previsti nell'allegato 1;
                j) inquinamento diffuso: contaminazione o alterazioni
          chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o
          delle   acque   superficiali   o  delle  acque  sotterranee
          imputabili alla collettivita' indifferenziata e determinate
          da fonti diffuse".
              - La  legge  9 maggio 1989, n. 168 recante "Istituzione
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108.
              - L'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante
          "Legge   quadro   sulle   aree  protette",  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
          1991, n. 292, e' il seguente:
              "Art.    30    (Sanzioni). - 1. Chiunque    viola    le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 6  e 13 e' punito con
          l'arresto  fino  a  dodici  mesi  e  con  l'ammenda da lire
          duecentomila  a  lire  cinquantamilioni.  Chiunque viola le
          disposizioni  di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma
          3,  e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
          da  lire  duecentomila  a  lire venticinquemilioni. Le pene
          sono raddoppiante in caso di recidiva.
              2. La   violazione  delle  disposizioni  emanate  dagli
          organi  di  gestione delle aree protette e' altresi' punita
          con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
          da  lire  cinquantamilioni  a  lire  duecentomilioni.  Tali
          sanzioni  sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di
          cui  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  dal legale
          rappresentante   dell'organismo   di   gestione   dell'area
          protetta.
              3. In  caso  di violazioni costituenti ipotesi di reati
          perseguiti  ai  sensi  degli  articoli 733 e 734 del codice
          penale  puo'  essere  disposto  dal  giudice  o, in caso di
          flagranza,  per  evitare  l'aggravamento o la continuazione
          del   reato,  dagli  addetti  alla  sorveglianza  dell'area
          protetta,  il  sequestro di quanto adoperato per commettere
          gli  illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto a
          provvedere    alla    riduzione   in   pristino   dell'area
          danneggiata,   ove  possibile,  e  comunque  e'  tenuto  al
          risarcimento del danno.
              4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre,
          nei  casi  di  particolare gravita', la confisca delle cose
          utilizzate per la consumazione dell'illecito.
              5. Si  applicano  le  disposizioni di cui alla legge 24
          novembre  1981,  n.  689, in quanto non in contrasto con il
          presente articolo.
              6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'art.
          18  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349, sul diritto al
          risarcimento  del  danno ambientale da parte dell'organismo
          di gestione dell'area protetta.
              7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
          anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure
          di salvaguardia delle riserve naturali statali.
              8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
          anche  in  relazione  alla  violazione alle disposizioni di
          leggi  regionali  che  prevedono  misure di salvaguardia in
          vista  della  istituizione  di aree protette e con riguardo
          alla   trasgressione  di  regolamenti  di  parchi  naturali
          regionali.
              9. Nell'area   protetta   dei  monti  Cervati,  non  si
          applicano,  fino  alla  costituzione del parco nazionale, i
          divieti di cui all'art. 17, comma 2.
              - Il   comma  1,  dell'art.  1,  del  decreto-legge  20
          settembre  1996,  n. 486 recante: "Disposizioni urgenti per
          il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e
          di Sesto San Giovanni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          21 settembre 1996, n. 222 e' il seguente:
              "1.  L'Istituto  per la ricostruzione industriale (IRI)
          direttamente  o  per  il  tramite di societa' partecipate e
          quando  occorra  di  societa'  specializzate,  provvede  al
          risanamento  ambientale  dei sedimi industriali interessati
          da  stabilimenti  di societa' del Gruppo e dell'ex Eternit,
          sulla base del progetto del "Piano di recupero ambientale -
          Progetto  delle  operazioni  tecniche  di bonifica dei siti
          industriali   dismessa   nella   zona  ad  elevato  rischio
          ambientale  dell'area  di crisi produttiva ed occupazionale
          di   Bagnoli"   di   cui   alle   delibere   del   Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica del 13
          aprile   1994   e   del   20   dicembre  1994,  pubblicate,
          rispettivamente,  nelle  Gazzette  Ufficiali  n. 184 dell'8
          agosto  1994  e  n.  46  del 24 febbraio 1995, e sulla base
          dello  specifico piano di risanamento di cui al decreto del
          Ministro   dell'ambiente   in   data   21   dicembre  1995,
          predisposto    secondo   le   prescrizioni   tecniche   per
          l'attuazione   del   progetto  del  Ministro  dell'ambiente
          approvate  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
          giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  272  del  21  novembre  1995. Il risanamento
          ambientale di cui al presente comma comprende le operazioni
          di  smantellamento  e  di  rimozione,  le  demolizioni e le
          rottamazioni, nonche' la bonifica delle aree dalla presenza
          di  inquinanti  fino  alla  profondita'  interessata  dalla
          contaminazione,   i  valori  da  esso  risultanti  dovranno
          corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti
          il   sito   con   analoghe   caratteristiche  geologiche  e
          pedologiche.  Il  comitato di coordinamento di cui al comma
          4,  integrato  solo a tale scopo dal Sovrintendente ai beni
          architettonici  e  ambientali  di  Napoli,  o  da  un  solo
          delegato,  sentito il responsabile del Servizio urbanistico
          del    comune,    individua    i    manufatti   industriali
          particolarmente  significativi dal punto di vista storico e
          testimoniale  che, a salvaguardia della memoria storica del
          sito,  non  dovranno  essere  demoliti. La destinazione dei
          manufatti salvaguardati e' decisa dal consiglio comunale di
          Napoli   nell'ambito   della   pianificazione   urbanistica
          esecutiva".
              -  La  legge  11 febbraio  1994, n. 109, recante "Legge
          quadro  in  materia  di lavori pubblici", e' pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 41 del
          19 febbraio 1994.
              -  L'art.  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante  "Disciplina  delle  attivita'  di  Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della podesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              -  Il  comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo
          11 maggio  1999, n. 152, introdotto dall'art. 7 del decreto
          legislativo  18 agosto  2000, n. 258, recante "Disposizioni
          correttive  e integrative del decreto legislativo 11 maggio
          1999,   n.   152,   in   materia   di  tutela  delle  acque
          dall'inquinamento,  a  norma  dell'art.  1,  comma 4, della
          legge  24 aprile  1998, n. 138", pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre
          2000,  cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              "6-bis.  I  termini  previsti dall'art. 1, comma 4, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999,
          n.   238,   per   la   presentazione   delle   domande   di
          riconoscimento   o  di  concessione  preferenziale  di  cui
          all'art.  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
          dall'art.  2  della  legge  17 agosto  1999, n. 290, per le
          denunce  dei  pozzi,  sono  prorogati al 30 giugno 2001. In
          tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999".
              -  L'art.  1,  comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.
          426,   recante  "Nuovi  interventi  in  campo  ambientale",
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre
          1998,  cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              "4.  Sono  considerati  primi interventi di bonifica di
          interesse  nazionale  quelli  compresi  nelle seguenti aree
          industriali  e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
          sono   perimetrati,   sentiti  i  comuni  interessati,  dal
          Ministro  dell'ambiente  sulla  base  dei  criteri  di  cui
          all'art.  18,  comma 1, lettera n), del decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
                a) Venezia (Porto Marghera);
                b) Napoli orientale;
                c) Gela e Priolo;
                d) Manfredonia;
                e) Brindisi;
                f) Taranto;
                g) Cengio e Saliceto;
                h) Piombino;
                i) Massa e Carrara;
                l) Casal Monferrato;
                m) Litorale  Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta
          - Napoli);
                n) Pitelli (La Spezia);
                o) Balangero;
                p) Pieve Vergonte;
                p-bis) Sesto   San   Giovanni   (aree  industriali  e
          relative discariche);
                p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
                p-quater) Pioltello e Rodano.".
              - L'art. 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
          recante "Nuove norme per la bonifica integrale", pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  79 del 4 aprile 1933, cosi'
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "29.  L'approvazione  del  piano  produce  senz'altro i
          trasferimenti  di  proprieta'  e degli altri diritti reali,
          nonche'  la  costituzione  di  tutte  le servitu' prediali,
          imposte nel piano stesso.
              Il provvedimento di approvazione del piano di riordino,
          che  determina  i  trasferimenti  di  cui  al  primo comma,
          costituisce  titolo  per  la apposita trascrizione dei beni
          immobili  trasferiti.  Alla  trascrizione  si  applicano le
          agevolazioni  previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e
          successive   modificazioni,   nei   limiti   delle  risorse
          disponibili  della Cassa per la formazione della proprieta'
          contadina,  alla  quale  fanno carico i relativi oneri. Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro   perle   politiche  agricole,  sono  regolate  le
          modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento
          della  suddetta  Cassa all'entrata del bilancio dello Stato
          delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime.
              Il trasferimento della proprieta' e degli altri diritti
          reali   sui   beni   oggetto   di  assegnazione  ha  natura
          costitutiva  ed  estingue  qualsiasi  altro  diritto  reale
          incidente  sui  beni  stessi.  Resta  salva la possibilita'
          prevista  dal  penultimo  comma dell'art. 28 per coloro che
          dimostrino  in giudizio la titolarita', sui beni assegnati,
          di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di
          riordinamento    di    vedere    tali   diritti   accertati
          dall'autorita' giudiziaria.".
              -  L'art.  43,  comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
          144,  recante "Misure in materia di investimenti, delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per  il  riordino  degli  enti prevideziali",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 118 del 27 maggio 1999, e' il seguente:
              "Art.  43 (Misure di programmazione negoziata). - 1. In
          occasione  della prima verifica di cui al comma 3 dell'art.
          10  dell'intesa  di  programma  tra  lo  Stato e la regione
          Lombardia  approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi
          dell'art.  2,  comma  203, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662  (91),  Il Comitato istituzionale di gestione sentiti i
          rappresentanti degli enti locali interessati provvedera' ad
          individuare,  nel quadro delle risorse aggiuntive destinate
          all'intesa    medesima,   i   fondi   da   destinare   alla
          delocalizzazione  dei centri abitati dei comuni, o frazioni
          di  essi, che insistono sul sedime areoportuale di Malpensa
          2000,   nonche'   alla   realizzazione   di   attivita'  di
          monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione
          o  finalizzati  alla compensazione e mitigazione ambientale
          degli  effetti conseguenti alle attivita' di Malpensa 2000,
          nell'ambito dell'apposito accordo di programma quadro anche
          mediante   l'approvazione   di   protocolli  aggiuntivi  al
          medesimo.  La  ripartizione  delle  risorse  destinate allo
          scopo,  da  erogare  anche  nella forma di un contributo ai
          proprietari  di  immobili  ad  uso  di residenza principale
          residenti  da  almeno  cinque  anni in tali centri abitati,
          dovra' essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei
          piani  di  volo e delle richieste dei comuni interessati da
          fenomeni   di   inquinamento  acustico  e  atmosferico  con
          riferimento  ai  normali  livelli  definiti dalla normativa
          vigente.".