Art. 119.

(Potenziamento  dell'attivita'  ispettiva  del Ministero del lavoro e
                      della previdenza sociale)

   1.  Al  fine  di potenziare l'attivita' ispettiva nelle materie di
competenza  con particolare riferimento alle disposizioni concernenti
la  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  sui  luoghi  di lavoro, il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto
previsto  dall'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive  modificazioni, e' autorizzato ad assumere mille unita' di
personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento
nel 2002.
   2.  E'  prorogata  di  ulteriori  dodici  mesi  la validita' della
graduatoria  del  concorso espletato dal Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per
il profilo professionale di ispettore del lavoro.
   3.  L'articolo  79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' sostituito dal seguente:
   "2.  Al  medesimo  fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per
cento  dell'importo  proveniente  dalla  riscossione  delle  sanzioni
penali  e  amministrative  comminate  dalle Direzioni provinciali del
lavoro  - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi
sul  lavoro  e' destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e
di  aggiornamento  del  personale da assegnare al predetto servizio e
per  l'acquisto  dei  dispositivi  di  protezione  individuale, delle
attrezzature,  degli  strumenti e degli apparecchi indispensabili per
lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad
essa  connesse.  Il  restante  50  per  cento della quota predetta e'
destinato  all'incremento  del Fondo unico di amministrazione, di cui
al  contratto  collettivo integrativo di lavoro relativo al personale
del   Ministero   del   lavoro   e   della  previdenza  sociale,  per
l'incentivazione   dell'attivita'   ispettiva   di   controllo  sulle
condizioni di lavoro nelle aziende".
   4.  La  tenuta  dei  libri matricola e paga puo' altresi' avvenire
mediante  l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalita' di
detta  tenuta  sono  stabilite  con apposito decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
 
          Note all'art. 119:
              Al comma 1:
              -  L'art.  39  della  citata  legge  n. 449/1997, e' il
          seguente:
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti  in  servizio  valutato su basi statistiche
          omogenee  secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del consiglio dei ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per  l'anno  1998,  il predetto decreto emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre  1997. Per l'anno 2000 assicurata una ulteriore
          riduzione   non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto  al
          personale in servizio al 31 dicembre 1997.
              3.  Il consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
          per  la  funzione  pubblica  e del Ministro del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione  economica,  delibera
          trimestralmente  il  numero  delle assunzioni delle singole
          amministrazioni  di cui al comma 2 sulla base di criteri di
          priorita'  che  assicurino  in  ogni caso le esigenze della
          giustizia  e  il pieno adempimento dei compiti di sicurezza
          pubblica  affidati  alle  Forze  di polizia e ai Vigili del
          fuoco,  nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.
          In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
          delle   procedure   concorsuali   avviate   alla  data  del
          27 settembre  1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23
          e  24  del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le
          assunzioni   sono   subordinate  alla  indisponibilita'  di
          personale  da  trasferire  secondo  procedure  di mobilita'
          attuate  anche  in  deroga alle disposizioni vigenti, fermi
          restando  i  criteri  generali  indicati  dall'art.  35 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni.  Le  disposizioni  del  presente articolo si
          applicano  anche alle assunzioni previste da norme speciali
          derogatorie.   Fino   al  31 dicembre  2001,  in  relazione
          all'attuazione  dell'art.  89  del  testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, il consiglio dei
          ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al
          presente  comma  considera  nei  criteri  di  priorita'  le
          assunzioni   di   personale   per   i  ruoli  locali  delle
          amministrazioni  pubbliche  nella provincia di Bolzano, nei
          limiti   delle   dotazioni  organiche  di  ciascun  profilo
          professionale.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento  e  le  nuove  assunzioni  di  personale,  ivi
          comprese  quelle relative al personale gia' in servizio con
          diversa  qualifica  o  livello  presso  la medesima o altra
          amministrazione  pubblica.  Il  decreto  del Presidente del
          consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
          anno,  entro  il  31 gennaio,  prevede criteri, modalita' e
          termini  anche  differenziati  delle assunzioni da disporre
          rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
          conto  delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle
          amministrazioni   per  il  pieno  adempimento  dei  compiti
          istituzionali.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  consiglio  dei ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro  del bilancio e della programmazione economica entro
          90  giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente
          legge,   previo   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita'  nonche'  processi formativi, per disciplinare il
          passaggio,   in   ambito   regionale  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle direzioni provinciali e regionali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  determinato  sulla  base  della  somma  delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita'  avendo  a  riferimento  il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale;  i
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo  partecipare  ad  una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12. (Omissis).
              13.  Le  graduatorie per concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita'  per un periodo di 18 mesi dalla data
          della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un anno in corrispondenti professionalita' ai piani
          o  progetti  di  cui  all'art. 6 del decreto legge 21 marzo
          1988,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          20 maggio 1988, n. 160.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita' anche al di fuori della dotazione organica
          risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista
          dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          in  ragione  delle  necessita'  sopraggiunte  alla predetta
          rilevazione,  a  seguito  di  provvedimenti  legislativi di
          attribuzione  di  nuove e specifiche competenze alle stesse
          amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni
          di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi
          8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere   dal  1 gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma 3,  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni  superiori,  ulteriormente  differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
              18.  Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della
          legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  una  percentuale  non
          inferiore   al  25  per  cento  delle  assunzioni  comunque
          effettuate  deve  avvenire  con contratto di lavoro a tempo
          parziale,  con  prestazione  lavorativa non superiore al 50
          per  cento  di  quella  a  tempo  pieno  o con contratto di
          formazione  e  lavoro,  ai sensi dell'art. 36, comma 7, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata
          complessivamente   sul   totale   delle  assunzioni  ed  e'
          verificata  al  termine  dell'anno  1999 con riferimento al
          totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999).
              19.  Le  regioni,  le province autonome di' Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  al  commi  1  e  16,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita',  si  applica  anche il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del consiglio dei ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,   la   Presidenza   del   consiglio  dei  ministri
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi  per  non  piu' di un triennio, di un contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo,  fino  ad  un massimo di 50 unita' appartenente alle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  commi  2, 4 e 5 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il   personale   di  cui  al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o
          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
          al   presente   comma   sono   attribuiti  l'indennita'  il
          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di
          ruolo  della Presidenza del consiglio dei ministri, se piu'
          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del
          consiglio   dei   ministri   valutabile,   ai   fini  della
          progressione della carriera e dei concorsi.
              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 13 ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608,  le parole: "31 dicembre 1997"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre  1998". Al
          comma  18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
          sono   sostituite   dalle   seguenti:  "31 dicembre  1998".
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della
          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, incrementato di
          3.000  unita'  da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma
          dei  carabinieri  ed  al Corpo della guardia di finanza, in
          proporzione   alle   rispettive   dotazioni   organiche.  A
          decorrere  dall'anno  1999 disposto un ulteriore incremento
          di  2.000  unita'  da  assegnare  all'Arma dei carabinieri,
          nell'ambito    delle   procedure   di   programmazione   ed
          autorizzazione   delle   assunzioni   di  cui  al  presente
          articolo.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo  in  ogni  caso  che  non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662 introdotto
          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140  devono  essere  emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del consiglio dei ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il corpo
          della  Guardia di Finanza agisce, avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il
          segreto di ufficio".
              Al comma 3:
              - L'art.  79  della  legge n. 448/1998, come modificato
          dalla presente legge, il seguente:
              "Art.  79.  -  1.  Al fine di intensificare l'azione di
          controllo  contro  il  fenomeno del lavoro non regolare, il
          Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il
          Ministero  delle  finanze,  l'INPS,  l'INAIL  e  le aziende
          unita'  sanitarie  locali  coordinano  le loro attivita' in
          materia  ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali
          e  contributivi,  anche  attraverso  la  predisposizione di
          appositi   programmi   mirati,   di  specifiche  iniziative
          formative comuni del personale addetto ai predetti compiti,
          nonche'  l'istituzione  di unita' operative integrate. Tali
          attivita', assunte su iniziative del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione,
          in  raccordo  con  le direzioni regionali e provinciali del
          medesimo  Ministero,  in  sede  locale,  si  espletano,  in
          particolare,  nelle aree territoriali ovvero nei settori di
          attivita'  in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso,
          anche   sulla   base   delle  attivita'  di  analisi  e  di
          coordinamento     espletate    dal    Comitato    di    cui
          all'articolo 78, comma 1, nonche' delle attivita' espletate
          dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4
          del medesimo articolo. Le attivita' predette si raccordano,
          ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro,
          con  i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          29 del 5 febbraio 1998.
              2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al
          10  per  cento  dell'importo  proveniente dalla riscossione
          delle  sanzioni  penali  e  amministrative  comminate dalle
          Direzioni  provinciali  del lavoro - servizio ispezione del
          lavoro   per  le  violazioni  delle  leggi  sul  lavoro  e'
          destinata  per  il  50  per  cento corsi di formazione e di
          aggiornamento   del  personale  da  assegnare  al  predetto
          servizio  e  per  l'acquisto  dei dispositivi di protezione
          individuale,  delle  attrezzature,  degli strumenti e degli
          apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita'
          ispettiva  e  delle relative procedure ad essa connesse. Il
          restante  50  per  cento  della  quota  preda  e' destinato
          all'incremento del Fondo unico di amministrazione di cui al
          conflitto  collettivo  integrativo  di  lavoro  relativo al
          personale  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  per  l'incentivazione dell'attivita' ispettiva di
          controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende".