Art. 121.

(Interventi   per  la  ristrutturazione  delle  imprese  agricole  in
                            difficolta')

   1.  A  favore  delle  imprese  agricole,  singole  ed  associate e
cooperative,  iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamita' o da
eventi  eccezionali  conseguenti  a  gravi crisi di mercato ovvero in
difficolta',   e'   istituito  un  programma  di  interventi  per  il
salvataggio  e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino
della  redditivita',  in  conformita' con gli orientamenti comunitari
sugli  aiuti  di  Stato  per  il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese  in  difficolta'  di cui alla comunicazione della Commissione
delle   Comunita'   europee  97/C283/02,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita'  europee  C283  del  19 settembre 1997, e
successive modificazioni.
   2.  Alle  imprese  di  cui  al comma 1 e' concesso il concorso nel
pagamento  degli  interessi,  nella misura massima del 3 per cento ed
entro  il  limite  di  impegno  di  lire  40  miliardi,  sui mutui di
ammortamento   a  quindici  anni,  di  cui  tre  di  preammortamento,
contratti  per  il  salvataggio  e  la ristrutturazione delle imprese
medesime,  anche  in  relazione  ad  esposizioni debitorie verso enti
pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
   3.  I  mutui  di  cui  al  comma  2 sono considerati operazioni di
credito  agrario  ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1
settembre  1993,  n.  385,  e possono essere assistiti dalla garanzia
fideiussoria  della  sezione  speciale  del  Fondo  interbancario  di
garanzia  di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad
integrazione  delle  garanzie  ritenute idonee dalle banche mutuanti.
Detta  garanzia fideiussoria potra' impegnare una quota non superiore
all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.
   4.  I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti
alla  banca  un  piano  finalizzato  al ripristino della redditivita'
dell'impresa,  e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione,
razionalizzazione  e  riqualificazione delle attivita' aziendali, con
abbandono  di  quelle  non  redditizie;  riduzione  delle  produzioni
soggette  il  ritiro;  riconversione verso produzioni di qualita' che
tutelino e migliorino l'ambiente naturale.
   5.  L'importo  dei mutui puo' essere ragguagliato all'intera spesa
ritenuta   ammissibile   dalla   banca   a   seguito  della  compiuta
istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e
corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
   6.  Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole,
nei  limiti  dello  stanziamento di cui al comma 2, possono assumere,
inoltre,  le  seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare
ai beneficiari prospettive di redditivita' a lungo termine:
   a)   conferimenti   di   capitale,  cancellazione  di  esposizioni
debitorie,  erogazione  di crediti, ovvero concessioni di garanzie su
operazioni  creditizie,  secondo  criteri  e  modalita' stabiliti con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
   b)  riduzione  della  base  imponibile  ai  fini  dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito delle
persone giuridiche nella misura del 30 per cento;
   c)  esonero  parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali nella misura del 30 per cento.
   7.  Nel  caso  di imprese individuali, nel valutare lo stato della
difficolta'  finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti
ai  soggetti che esercitano l'attivita' di impresa, anche quando tali
beni non riguardino l'esercizio di attivita' agricola.
   8.  Nei  confronti  delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi,
sino  alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di
ristrutturazione, i termini, di pagamento delle rate delle operazioni
creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.
 
          Note all'art. 121:
              - Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
          580 e' il seguente:
              "Art. 8. - 1. E istituito presso la camera di commercio
          l'ufficio  del  registro delle imprese di cui all'art. 2188
          del codice civile.
              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
          imprese  gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice  civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083
          del  medesimo  codice  e  le  societa' semplici. Le imprese
          artigiane  iscritte  agli  albi  di cui alla legge 8 agosto
          1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in  una  sezione
          speciale del registro delle imprese.
              5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8".
              - Il   testo   dell'art.  43  del  decreto  legislativo
          10 settembre 1993, n. 385 e' il seguente:
              "Art.  43.  -  1.  Il credito agrario ha per oggetto la
          concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati
          alle  attivita'  agricole  e zootecniche nonche' a quelle a
          esse connesse o collaterali.
              2.   Il   credito   peschereccio   ha  per  oggetto  la
          concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati
          alle attivita' di pesca e acquacoltura, nonche' a quelle ad
          esse connesse o collaterali.
              3. Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo,
          la     manipolazione,     conservazione,    trasformazione,
          commercializzazione  e valorizzazione dei prodotti, nonche'
          le altre attivita' individuate dal CICR.
              4.  Le  operazioni  di  credito  agrario  e  di credito
          peschereccio  possono  essere effettuate mediante utilizzo,
          rispettivamente,  di  cambiale agraria e di cambiale pesca.
          La  cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo
          scopo  del  finanziamento  e  le garanzie che lo assistono,
          nonche'  il  luogo  dell'iniziativa finanziata. La cambiale
          agraria  e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto
          di legge alla cambiale ordinaria".
              - Il  testo  dell'art.  45  del  decreto  legislativo 1
          settembre 1993, n. 385 e' il seguente:
              "Art. 45. - 1. Le operazioni di credito agrario possono
          essere  assistite  dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo
          interbancario  di garanzia, avente personalita' giuridica e
          gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero
          del tesoro.
              2.  Il  Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il
          coordinamento   delle   politiche  agricole,  alimentari  e
          forestali, individua le operazioni alle quali si applica la
          garanzia  e determina i criteri e i limiti degli interventi
          del  Fondo,  nonche'  l'entita'  delle contribuzioni a esso
          dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei
          finanziamenti assistiti dalla garanzia.
              3.  L'organizzazione  interna  e  il  funzionamento del
          Fondo   sono  disciplinati  dallo  statuto,  approvato  con
          decreto del Ministro del tesoro.
              4.  Presso  il  Fondo  e'  operante la Sezione speciale
          prevista  dall'art.  21  della legge 9 maggio 1975, n. 153,
          dotata  di  autonomia  patrimoniale  e amministrativa. Alla
          Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
              5.  Presso il Fondo e' altresi' operante una Sezione di
          garanzia  per  il credito peschereccio, avente personalita'
          giuridica  con  amministrazione  autonoma  e gestione fuori
          bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,
          n.  1041,  e  sottoposta  alla  vigilanza del Ministero del
          tesoro. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi
          2 e 3".