Art. 123.

(Promozione   e   sviluppo   delle  aziende  agricole  e  zootecniche
                             biologiche)

   1.  All'articolo  59  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  il  comma  1  e'  sostituito  dai  seguenti:  "1.  Al  fine di
promuovere  lo  sviluppo  di  una  produzione agricola di qualita' ed
eco-compatibile  e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione
dei  rischi  per  la  salute  degli  uomini  e  degli  animali  e per
l'ambiente, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito un contributo
annuale  per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del
fatturato  dell'anno  precedente  relativo  alla  vendita di prodotti
fitosanitari,  autorizzati  ai  sensi  degli  articoli  5, 8 e 10 del
decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194, dei fertilizzanti da
sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei
presidi  sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed
etichettati  con  le  sigle:  R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28,
R27,  R26,  R25,  R24,  R23. Con decreti dei Ministri della sanita' e
delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre
di  ciascun  anno, e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti
di cui al presente comma.
   1-bis.  Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1
i  titolari  delle  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio dei
prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di
vendita.
   1-ter.  E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento
di   mangimi   contenenti   proteine  derivanti  da  tessuti  animali
incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole
speci.  Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione di
mangimi  contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della
sanita',  di  concerto.  con  il  Ministro delle politiche agricole e
forestali,  da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della   presente   disposizione,   sono   definiti  i  criteri  e  le
disposizioni per l'attuazione del presente comma";
   b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
   "2.  E'  istituito  il  fondo  per  lo  sviluppo  dell'agricoltura
biologica  e  di  qualita',  alimentato  dalle  entrate derivanti dai
contributi di cui al comma 1, nonche' da un contributo statale pari a
lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo
e'  finalizzato  al  finanziamento  di programmi annuali, nazionali e
regionali, concernenti:
   a)  il  sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica
mediante  incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la
riconversione  del  metodo  di  produzione, nonche' mediante adeguate
misure  di assistenza tecnica e codici di buona pratica agri cola per
un   corretto  uso  dei  prodotti  fitosanitari;  il  Ministro  delle
politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione,
determina  le  modalita' di erogazione degli incentivi e la tipologia
delle spese ammissibili;
   b) il potenziamento dell'attivita' di ricerca e di sperimentazione
in  materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza
e salubrita' degli alimenti;
   c)  l'informazione  dei  consumatori  sugli  alimenti ottenuti con
metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali,
nonche' su quelli a denominazione di origine protetta.
   2-bis.  Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito annualmente, entro
il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  con  decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura
delle  regioni  nell'ambito  di un'apposita conferenza di servizi, ai
sensi  dell'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni, sulla base:
   a)  delle  proposte  di  programmi  regionali  che  gli  assessori
all'agricoltura  possono  presentare  al  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
   b) delle priorita' stabilite al comma 2";
   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
   "3-bis.  Le  attivita'  di ricezione e di ospitalita', compresa la
degustazione  dei  prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita'
ricreative,   culturali  e  didattiche  svolte  da  aziende  agricole
nell'ambito  della  diffusione  di  prodotti  agricoli biologici o di
qualita',  possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita'
agrituristiche  di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n.
730,  secondo  i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni
emanate dalle regioni o dalle province autonome.
   3-ter.  In  deroga  alle  disposizioni  vigenti  e'  consentita ai
produttori  di  prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a
indicazione   geografica   protetta   (IGP)  e  con  attestazione  di
specificita'  (AS),  di  cui  ai  regolamenti  (CEE)  n. 2081/92 e n.
2082/92  del  Consiglio,  del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti
ammessi  a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la
vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle
regioni  o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della
legge  21  dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta"
sono inserite le seguenti: "anche per via telematica"";
   d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
   "4-bis.  Presso  il Ministero delle politiche agricole e forestali
e'  istituito  un  comitato  per  la  valorizzazione  e la tutela del
patrimonio   alimentare  italiano,  con  il  compito  di  censire  le
lavorazioni   alimentari  tipiche  italiane,  nonche'  di  tutelarle,
valorizzarle  e  diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del
comitato   fanno  parte  esperti  di  settore,  rappresentanti  delle
categorie   produttive,   delle   regioni   e  delle  amministrazioni
interessate.  Con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e
forestali  sono  dettate  le  regole relative alla composizione ed al
funzionamento  del  Comitato,  che  svolge  anche  le  funzioni  e le
attivita'  del  comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso".
   2.  In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma
1, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo,
e'  emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
 
          Note all'art. 123:
              - Il  testo  dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999,
          n.  488,  cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "Art. 59. - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una
          produzione  agricola  di  qualita'  ed eco-compatibile e di
          perseguire  l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi
          per   la   salute  degli  uomini  e  degli  animali  e  per
          l'ambiente,  a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito un
          contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura
          del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo
          alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi
          degli  articoli  5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare
          con  i  decreti  di  cui  al  presente comma, e dei presidi
          sanitari  di  cui  all'art. 1 del regolamento approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
          1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45,
          R40,  R33,  R28,  R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei
          Ministri   della  sanita'  e  delle  politiche  agricole  e
          forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno,
          e'  determinato  ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui
          ai presente comma.
              1-bis.  Sono tenuti al versamento del contributo di cui
          al  comma  1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione
          in  commercio  dei  prodotti di cui al medesimo comma 1, in
          base al relativo fatturato di vendita.
              1-ter.  E'  vietata la somministrazione agli animali da
          allevamento  di  mangimi  contenenti  proteine derivanti da
          tessuti  animali incompatibili con l'alimentazione naturale
          ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici
          e'  consentita  la  somministrazione  di mangimi contenenti
          proteine  di pesce. Con decreto del Ministro della sanita',
          di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e
          forestali,  da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  disposizione,  sono definiti i
          criteri  e  le  disposizioni  per l'attuazione del presente
          comma.
              2.    E'   istituito   il   fondo   per   lo   sviluppo
          dell'agricoltura  biologica e di qualita', alimentato dalle
          entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonche'
          da  un  contributo  statale  pari  a  lire  15 miliardi per
          ciascun   anno  del  triennio  2001-2003.  Detto  fondo  e'
          finalizzato   al   finanziamento   di   programmi  annuali,
          nazionali e regionali, concernenti:
                a) il   sostegno   allo   sviluppo  della  produzione
          agricola  biologica  mediante  incentivi agli agricoltori e
          agli  allevatori che attuano la riconversione del metodo di
          produzione.  nonche' mediante adeguate misure di assistenza
          tecnica  e codici di buona pratica agricola per un corretto
          uso  dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche
          agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,  determina  le  modalita' di erogazione degli
          incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;
                b) il  potenziamento  dell'attivita'  di ricerca e di
          sperimentazione   in   materia  di  agricoltura  biologica,
          nonche'   in   materia  di  sicurezza  e  salubrita'  degli
          alimenti;
                c) l'informazione   dei  consumatori  sugli  alimenti
          ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti
          tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di
          origine protetta.
              2-bis.   Il  fondo  di  cui  al  comma 2  e'  ripartito
          annualmente,  entro  il  31 dicembre  di  ciascun anno, con
          decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          sentiti   gli   assessori   all'agricoltura  delle  regioni
          nell'ambito  di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi
          dell'art.   14   della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, sulla base:
                a) delle  proposte  di  programmi  regionali  che gli
          assessori  all'agricoltura  possono presentare al Ministero
          delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di
          ciascun anno:
                b) delle priorita' stabilite al comma 2.
              3.  Il  contributo  di cui al comma 1 e' corrisposto in
          rate   semestrali  con  scadenza  il  giorno  15  del  mese
          successivo  con  le  modalita'  stabilite  con  decreto del
          Ministro  delle  politiche agricole e forestali di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica,
              3-bis.  Le  attivita'  di  ricezione  e di ospitalita',
          compresa   la   degustazione   dei   prodotti  aziendali  e
          l'organizzazione   di  attivita'  ricreative,  culturali  e
          didattiche  svolte  da  aziende  agricole nell'ambito della
          diffusione  di  prodotti  agricoli biologici o di qualita',
          possono  essere equiparate ai sensi di legge alle attivita'
          agrituristiche  di  cui  all'art.  2 della legge 5 dicembre
          1985,  n.  730,  secondo  i  principi  in  essa contenuti e
          secondo  le  disposizioni  emanate  dalle  regioni  o dalle
          province autonome.
              3-ter.   In   deroga   alle   disposizioni  vigenti  e'
          consentita  ai  produttori  di  prodotti a denominazione di
          origine  protetta  (DOP), a indicazione geografica protetta
          (IGP)  e  con  attestazione di specificita' (AS), di cui ai
          regolamenti   (CEE)   n.   2081/1992  e  n.  2082/1992  del
          Consiglio,  del  14 luglio  1992,  ivi  compresi i prodotti
          ammessi   a   tutela   provvisoria,  la  presentazione,  la
          degustazione  e  la  vendita,  anche  per  via  telematica,
          secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province
          autonome.  Al  comma 8 dell'art. 10 della legge 21 dicembre
          1999,  n.  526,  dopo  le  parole "la vendita diretta" sono
          inserite le seguenti: "anche per via telematica".
              4.   Per   garantire  la  promozione  della  produzione
          agricola  biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche
          che  gestiscono  mense scolastiche ed ospedaliere prevedono
          nelle   diete   giornaliere   l'utilizzazione  di  prodotti
          biologici,  tipici  e  tradizionali  nonche'  di  quelli  a
          denominazione  protetta,  tenendo conto delle linee guida e
          delle  altre  raccomandazioni dell'Istituto nazionale della
          nutrizione.  Gli  appalti pubblici di servizi relativi alla
          ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai
          sensi  dell'art.  23,  comma  1,  lettera  b),  del decreto
          legislativo   17   marzo   1995,   n.   157,  e  successive
          modificazioni,  attribuendo  valore preminente all'elemento
          relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.
              4-bis.  Presso  il Ministero delle politiche agricole e
          forestali  e' istituito un comitato per la valorizzazione e
          la  tutela  del  patrimonio  alimentare  italiano,  con  il
          compito   di  censire  le  lavorazioni  alimentari  tipiche
          italiane,  nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne
          la  conoscenza  in  Italia  e nel mondo. Del comitato fanno
          parte  esperti  di  settore, rappresentanti delle categorie
          produttive,   delle   regioni   e   delle   amministrazioni
          interessate.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e  forestali sono dettate le regole relative alla
          composizione  ed  al funzionamento del Comitato, che svolge
          anche  le  funzioni  e  le attivita' del comitato di cui ai
          commi  3,  4  e  5  dell'art.  8 del decreto legislativo 30
          aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.
              5.  A  partire  dal  1  gennaio 2001, il Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali,  entro  il  30 aprile di
          ciascun  anno,  trasmette al Parlamento una relazione sullo
          stato   di   attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo,  con particolare riguardo ai contributi erogati a
          valere  sulle  risorse  del  Fondo di cui al comma 2 e alla
          realizzazione dei programmi di cui al presente articolo".
              - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 194, e' il seguente:
              "Art.   5.   -   1.  L'autorizzazione  di  un  prodotto
          fitosanitario e' rilasciata dal Ministero della sanita' per
          un  periodo di tempo non superiore a dieci anni e prescrive
          i  requisiti  di  commercializzazione  e  di utilizzazione,
          nonche'  quelli  necessari  per  essere  in  regola  con le
          disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).
              2.   La   domanda  di  autorizzazione  di  un  prodotto
          fitosanitario  deve  essere  inoltrata  al  Ministero della
          sanita'  dal  responsabile  o a nome del responsabile della
          prima  immissione  in  commercio legalmente domiciliato nel
          territorio comunitario, unitamente a:
                a) un  fascicolo  rispondente  ai  requisiti  di  cui
          all'allegato III.
                b) un  fascicolo  rispondente  ai  requisiti  di  cui
          all'allegato  II  per ciascuna sostanza attiva presente nel
          preparato.
              3.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  13,  il
          richiedente  e' esentato dal fornire i dati di cui al comma
          2,   lettera   b),   con   esclusione  di  quelli  relativi
          all'identificazione della sostanza attiva, nel caso in cui:
                a) la  sostanza  figura nell'allegato I, tenuto conto
          delle  condizioni  per l'iscrizione della sostanza in detto
          allegato;
                b) la  sostanza  non definisce in modo significativo,
          in  relazione  al  grado  di  purezza  e  alla natura delle
          impurezze,  dalla  composizione  depositata  nel  fascicolo
          unito alla domanda di iscrizione nell'allegato I.
              4.  La  domanda  di  autorizzazione e il sommario degli
          allegati II e III devono essere redatti in lingua italiana,
          mentre la documentazione di cui agli allegati II e III puo'
          essere  presentata  anche  in lingua francese o inglese; il
          Ministero  della  sanita'  puo'  chiedere  la traduzione in
          lingua italiana di studi specifici nonche' la presentazione
          di campioni del preparato o dei suoi componenti.
              5.   Il  Ministero  della  sanita',  avvalendosi  della
          Commissione  di  cui  all'art. 20, verifica che i requisiti
          del  prodotto  fitosanitario siano conformi a quelli di cui
          all'art.  4,  comma  1,  e  che  le  prove e le analisi per
          accertare  tali conformita' siano state eseguite dagli enti
          e dagli organismi di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 7.
              6. L'autorizzazione e' rilasciata senza avvalersi della
          Commissione  di  cui  all'art. 20 per prodotti fitosanitari
          uguali  ad  altri gia' autorizzati, purche', nel frattempo,
          non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto
          salvo  quanto  previsto  in  materia  di  protezione  della
          riservatezza dei dati.
              7.  Nei tempi previsti dall'allegato VI, si provvede al
          rigetto   motivato   della   domanda   ovvero  al  rilascio
          dell'autorizzazione  acquisendo  l'etichetta  del  prodotto
          fitosanitario    autorizzato    nella   veste   tipografica
          definitiva  e  rispondente  ai  requisiti  risultanti dalla
          verifica di cui al comma 5.
              8.  L'autorizzazione di cui al comma 1 e' notificata al
          titolare    interessato   con   il   relativo   numero   di
          registrazione.
              9.  A cura del Ministero della sanita' sono pubblicate,
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, le
          etichette   dei   prodotti   fitosanitari  autorizzati  nel
          trimestre precedente.
              10.  Presso il Ministero della sanita' e' costituito un
          fascicolo per ogni domanda di autorizzazione di un prodotto
          fitosanitario, contenente:
                a) almeno una copia della domanda;
                b) una  copia  dell'etichetta e dell'eventuale foglio
          illustrativo;
                c) il  provvedimento adottato in merito alla domanda,
          gli  atti relativi alla valutazione della documentazione di
          cui  al comma 2, lettere a) e b), nonche' una sintesi della
          documentazione stessa.
              11.  Il  Ministero della sanita', su richiesta, mette a
          disposizione  degli  altri Stati membri e della Commissione
          europea il fascicolo di cui al comma 10 e fornisce tutte le
          informazioni  necessarie  per  una piena comprensione delle
          istanze;  l'istante, su invito del Ministero della sanita',
          e'  tenuto  a  presentare, alla ed agli Stati membri che la
          richiedono,  copia  della  documentazione tecnica di cui al
          comma 2, lettera a).
              12.  Il Ministero della sanita', sentita la Commissione
          di  cui  all'art.  20,  puo' rinnovare l'autorizzazione, su
          richiesta documentata del titolare da presentarsi almeno un
          anno  prima  della  scadenza dell'autorizzazione, dopo aver
          verificato  che  le  condizioni di cui all'art. 4, comma 1,
          continuano  ad  essere  soddisfatte;  l'autorizzazione puo'
          essere prolungata temporaneamente per il periodo necessario
          a procedere alla verifica.
              13.   Il   Ministero   della  sanita'  puo'  modificare
          l'autorizzazione  di  un  prodotto  fitosanitario, anche su
          richiesta  documentata del titolare, sentita la Commissione
          di cui all'art. 20.
              14.     Il    Ministero    della    sanita'    modifica
          l'autorizzazione  senza  avvalersi della Commissione di cui
          all'art.  20,  se  le  modifiche  di  prodotti fitosanitari
          autorizzati    riguardano    aspetti    ininfluenti   sulle
          caratteristiche  agronomiche, sanitarie ed ambientali; tali
          aspetti  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita',  sentita  la Commissione di cui all'art. 20, entro
          sei  mesi  dalla  data  di  insediamento  della Commissione
          stessa.
              15.     Il    Ministero    della    sanita'    modifica
          l'autorizzazione,  senza avvalersi della Commissione di cui
          all'art.  20,  se  le  modifiche  di  prodotti fitosanitari
          autorizzati riguardano:
                a) la  denominazione o il marchio del preparato o del
          titolare;
                b) il  nome  o  la  ragione  sociale  o  la  sede del
          titolare dell'autorizzazione;
                c) il  trasferimento  dell'attivita'  produttiva  del
          preparato in altro stabilimento autorizzato;
                d) le  variazioni di peso o di volume o di tipo delle
          confezioni  che  siano ininfluenti sulla stabilita' e sulle
          modalita' di uso del preparato autorizzato;
                e) i materiali di confezionamento, nel rispetto delle
          norme vigenti;
                f) i cambiamenti formali dell'etichetta;
                g) l'adeguamento  delle  etichette  a prescrizioni di
          carattere   generale,   disposte   con   provvedimento  del
          Ministero della sanita' in attuazione di norme comunitarie;
                h) l'indicazione o la valutazione del distributore.
              16.  Le  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari sono
          riesaminate  qualora,  alla  luce di nuovi fatti o di nuove
          conoscenze,  risulti  necessario  verificare la sussistenza
          dei  requisiti  di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c),
          d), e) e f), richiedendo al titolare dell'autorizzazione le
          informazioni  necessarie;  il  Ministero della sanita', con
          proprio  decreto  puo'  sospendere  l'autorizzazione per il
          periodo   necessario   al   completamento  dell'esame,  ove
          l'utilizzazione del prodotto possa comportare rischi per la
          salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente.
              17.  L'autorizzazione  di  un prodotto fitosanitario e'
          ritirata, anche su motivata richiesta del titolare, se:
                a) non   sono   piu'  soddisfatte  le  condizioni  di
          autorizzazione;
                b) sono state fornite indicazioni false o ingannevoli
          in   merito  ai  dati  valutati  al  momento  del  rilascio
          dell'autorizzazione.
              18.  Il  Ministro  della  sanita', con proprio decreto,
          dispone    il    rifiuto    del   rinnovo   o   il   ritiro
          dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari, stabilendo un
          termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze.
              19.  Il  Ministero  della  sanita'  da'  la  piu' ampia
          pubblicita'  ai  provvedimenti  di  cui  ai  commi 16 e 18,
          informando  immediatamente il titolare dell'autorizzazione,
          i  competenti  organi  di  vigilanza  e  le  organizzazioni
          professionali di rivenditori e di agricoltori.
              20.   Allo  scopo  di  proteggere  le  risorse  idriche
          vulnerabili  o  per  altri  motivi  di  tutela  sanitaria o
          ambientale,  inclusa  la  tutela  dell'entomofauna  utile e
          degli  altri organismi utili, il Ministro della sanita', su
          documentata   richiesta  delle  regioni  o  delle  province
          autonome,  sentita  la commissione di cui all'art. 20, puo'
          disporre   limitazioni   o  esclusioni  di  impiego,  anche
          temporanee,  nonche'  particolari periodi di trattamento in
          aree  specifiche  del territorio, per prodotti fitosanitari
          autorizzati;  la  regione  o  la provincia autonoma possono
          chiedere   che   propri   esperti   siano   sentiti   dalla
          commissione.
              21.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  il  Ministro  dell'ambiente, sentite le
          regioni  e  le  province  autonome, definisce i criteri per
          l'individuazione  delle  aree  vulnerabili,  nelle quali le
          regioni   e   le   province   autonome   possono   chiedere
          l'applicazione  delle  limitazioni  e  delle  esclusioni di
          impiego di cui al comma 20.
              22.  Le  regioni  e le province autonome regolamentano,
          per  i prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del comma
          1:
                a) l'impiego  per  scopi  non  agricoli  di quelli ad
          attivita' diserbante;
                b) il trattamento con mezzi aerei in casi eccezionali
          e  di  dimostrata  necessita', di quelli autorizzati per lo
          scopo specifico".
              -  Il  testo  dell'articolo  8  del decreto legislativo
          17 marzo 1995, n. 194 e' il seguente:
              "Art. 8. - 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo
          4,  il  Ministero  della sanita', sentita la Commissione di
          cui   all'articolo   20,   puo'  rilasciare  autorizzazioni
          provvisorie,   di   durata   non   superiore  a  tre  anni,
          all'immissione  in  commercio di un prodotto fitosanitario,
          contenente una sostanza attiva non iscritta nell'allegato I
          e non in commercio alla data del 26 luglio 1993, se:
                a) in  seguito  all'applicazione  di  quanto previsto
          dall'articolo 6,  comma  5,  e'  stato  constatato  che  il
          fascicolo  risponde  ai  requisiti degli allegati II e III,
          per quanto riguarda gli usi previsti;
                b) risulta  dalla  valutazione che la sostanza attiva
          risponde ai requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, e che
          il  prodotto  fitosanitario  che  la  contiene  risponde ai
          requisiti  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), e),
          d), e) ed f).
              2.  Il  Ministero della sanita' comunica immediatamente
          agli  altri  Stati  membri  e  alla  Commissione europea la
          valutazione   relativa   al  fascicolo  e  alle  condizioni
          dell'autorizzazione  di  cui  al  comma 1; l'autorizzazione
          puo'   essere   prorogata   per  il  tempo  indicato  dalla
          Commissione europea.
              3.  Il  Ministero della sanita', sentita la Commissione
          di  cui  all'articolo 20,  puo'  autorizzare in circostanze
          eccezionali   l'immissione  in  commercio  di  un  prodotto
          fitosanitario   non   conforme  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4,  comma 1,  per  un  periodo  massimo di 120
          giorni  e  per  un'utilizzazione  limitata  e  controllata,
          qualora   tale   provvedimento   si  renda  necessario  per
          contrastare  un  pericolo imprevedibile che non puo' essere
          combattuto  con  altri mezzi, informando immediatamente gli
          altri Stati membri e la Commissione europea".
              -  Il  testo  dell'articolo  10 del decreto legislativo
          17 marzo 1995, n. 194 e' il seguente:
              "Art.  10.  - 1. Qualora sia richiesta l'autorizzazione
          per un prodotto fitosanitario autorizzato in un altro Stato
          membro,   con   specifico   riferimento   ad   elementi  di
          comparabilita'  corredati  da  documenti giustificativi, il
          Ministero  della  sanita', fatti salvi i casi nei quali non
          risultino   comparabili  determinate  condizioni  agricole,
          fitosanitarie  o  ambientali,  comprese  quelle climatiche,
          relative all'impiego del preparato:
                a) non  richiede  la  ripetizione delle prove e delle
          analisi   gia'  effettuate  secondo  metodi  armonizzati  a
          livello comunitario;
                b) autorizza,   sentita   la   Commissione   di   cui
          all'articolo 20,  l'immissione  in  commercio del preparato
          qualora   esso   contenga   unicamente   sostanze  iscritte
          nell'allegato I e sia stato valutato dallo Stato membro che
          ha concesso l'originaria autorizzazione in applicazione dei
          principi uniformi di cui all'allegato VI.
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' stabilire:
                a) prescrizioni          motivate,         risultanti
          dall'applicazione di altre misure, relative alle condizioni
          di  distribuzione e d'impiego dei prodotti fitosanitari, al
          fine   di   garantire   la   protezione  della  salute  dei
          distributori, degli utilizzatori e dei lavoratori;
                b) restrizioni   motivate  di  impiego,  al  fine  di
          evitare  rischi di esposizione dietetica per il consumatore
          dovuti   a   quantita'   di  residui  superiori  alla  dose
          giornaliera   accettabile,   tenuto   conto  delle  diverse
          abitudini alimentari.
              3.   In   caso  di  non  comparabilita'  di  condizioni
          agricole,  fitosanitarie  e  ambientali,  anche climatiche,
          l'autorizzazione  di  cui  al  comma  1 puo' prevedere, con
          l'accordo  del  richiedente,  modifiche  alle condizioni di
          impiego   allo   scopo  di  rendere  ininfluente  tale  non
          comparabilita'.
              4. Il Ministero della sanita' notifica alla Commissione
          europea  i  casi  nei  quali  e' necessario ripetere alcune
          prove  e  i  casi  di  rifiuto  dell'autorizzazione  di  un
          prodotto   fitosanitario  autorizzato  da  un  altro  Stato
          membro,  illustrando i motivi della decisione, e si attiene
          a   quanto   stabilito   dalla  Commissione  medesima,  con
          l'eventuale  riserva  di  applicazione di misure specifiche
          che   tengano   conto  della  vulnerabilita'  ecologica  di
          determinate zone".
              -  Il  testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente
          della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e' il seguente:
              "Art.  1.  -  1.  Sono  sottoposti ad autorizzazione, a
          controllo  ed  a registrazione da parte del Ministero della
          sanita',  come presidi sanitari, i fitofarmaci ed i presidi
          delle  derrate alimentari immagazzinate "pronti all'impiego
          .
              Per i presidi sanitari ai sensi dell'art. 6 della legge
          30 aprile  1962, n. 283, quale risulta modificata dall'art.
          4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, s'intendono:
                a) i  prodotti  destinati  a combattere gli organismi
          animali  e  vegetali,  i microrganismi e virus, nocivi alla
          produzione  agricola  e  alla  conservazione  delle derrate
          alimentari;
                b) i  prodotti  destinati  ad  impedire con azioni di
          repulsione,  di  ostacolo,  di prevenzione il danno causato
          dagli organismi viventi indicati alla lettera a);
                c) i  prodotti  destinati  ad  essere  impiegati come
          bagnanti,  adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio a
          tale  scopo,  per  favorire  l'azione dei presidi sanitari.
          L'inclusione  di  tali  prodotti e' valida soltanto ai fini
          del presente regolamento;
                d) i  gas  tossici  di cui al regio decreto 9 gennaio
          1927, n. 147, destinati alla difesa delle piante e dei loro
          prodotti    e    di   difesa   delle   derrate   alimentari
          immagazzinate.
              Sono comunque esclusi dalla presente disciplina i mezzi
          meccanici.
              Per  presidi  sanitari "pronti all'impiego si intendono
          quelli  pronti  e confezionati per l'uso che possono essere
          utilizzati  sia allo stato in cui si trovano all'atto della
          vendita,   sia  dopo  una  preparazione,  come  ad  esempio
          diluizione, soluzione, addizione ad esche e simili.
              Agli  effetti  dell'art.  6 della legge deve intendersi
          per  produzione  di  presidi sanitari la formulazione ed il
          confezionamento  o il solo confezionamento di prodotti gia'
          preparati".
              -  Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  cosi' come modificato dall'articolo 9 della legge
          24 novembre 2000, n. 340, e' il seguente:
              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, entro quindici
          giorni  dall'inizio  del procedimento, avendoli formalmente
          richiesti.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad applicare
          l'articolo  7  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e
          successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo'
          essere   richiesta   da   qualsiasi  altra  amministrazione
          coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente   entro   quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA)".
              - Il testo dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985,
          n. 730 e' il seguente:
              "Art.  2.  -  Per attivita' agrituristiche si intendono
          esclusivamente  le  attivita'  di  ricezione ed ospitalita'
          esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
          del   codice  civile,  singoli  od  associati,  e  da  loro
          familiari  di  cui  all'art.  230-bis  del  codice  civile,
          attraverso   l'utilizzazione   della  propria  azienda,  in
          rapporto  di  connessione  e complementarita' rispetto alle
          attivita'   di   coltivazione   del   fondo,  silvicoltura,
          allevamento  del  bestiame,  che  devono  comunque rimanere
          principali.
              Lo   svolgimento   di   attivita'  agrituristiche,  nel
          rispetto  delle  norme  di  cui  alla  presente  legge, non
          costituisce  distrazione  della  destinazione  agricola dei
          fondi e degli edifici interessati.
              Rientrano fra tali attivita':
                a) dare  stagionalmente  ospitalita'  anche  in spazi
          aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
                b) somministrare  per la consumazione sul posto pasti
          e  bevande  costituiti  prevalentemente da prodotti propri,
          ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
                c) organizzare   attivita'   ricreative  o  culturali
          nell'ambito   dell'azienda.  Sono  considerati  di  propria
          produzione   le  bevande  e  i  cibi  prodotti  e  lavorati
          nell'azienda  agricola  nonche'  quelli ricavati da materie
          prime  dell'azienda  agricola  anche attraverso lavorazioni
          esterne".
              -  Il  regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del
          14 luglio  1992, relativo alla protezione delle indicazioni
          geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti
          agricoli  ed  alimentari, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L208
          del 24 luglio 1992.
              -  Il  regolamento (CEE) n. 2082/1992 del Consiglio del
          14 luglio  1992, relativo alle attestazioni di specificita'
          dei  prodotti  agricoli  ed  alimentari,  e'  pubblicato in
          G.U.C.E. n. L208 del 24 luglio 1992.
              -  Il  testo  dell'articolo  10,  comma  8, della legge
          21 dicembre 1999, n. 526 e' il seguente:
              "8.  Non  costituisce commercializzazione, ai sensi del
          divieto   di  cui  al  comma  7,  la  vendita  diretta  dal
          produttore   e   da  consorzio  fra  produttori  ovvero  da
          organismi  e  associazioni  di  promozione  degli  alimenti
          tipici  al  consumatore finale, nell'ambito della provincia
          della zona tipica di produzione".
              -  Il testo dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5 del decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e' il seguente:
              "3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni
          agroalimentari   italiane  tipiche  e  di  qualita'  e  per
          accrescere   le   capacita'   concorrenziali   del  sistema
          agroalimentare   nazionale,  nell'ambito  di  un  programma
          integrato   di  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,
          artigianale  e  turistico  nazionale,  e' costituito, senza
          oneri,  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un
          Comitato,  composto  da  un rappresentante della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  che lo presiede, da quattro
          rappresentanti  designati,  uno  per ciascuno, dai Ministri
          per   le   politiche  agricole,  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  per l'industria, il commercio e l'artigianato,
          per  il  commercio con l'estero e da quattro rappresentanti
          delle  regioni  designati  dalla  Conferenza dei presidenti
          delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
          Bolzano.
              4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   puo'   essere   integrato  da
          rappresentanti  di enti ed associazioni pubbliche o private
          e  da  persone  particolarmente  esperte  nel settore della
          diffusione del marketing agroalimentare.
              5.  Il  Comitato  ha  il  compito di redigere una guida
          tecnica  per  la  catalogazione,  per  ogni singola regione
          italiana,  di  produzioni e beni agroalimentari a carattere
          di  tipicita',  con  caratteristiche  tradizionali, ai fini
          della  redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico,
          integrato   con   riferimenti   al   patrimonio  culturale,
          artigianale e turistico."