Art. 125.

               (Disposizioni per il settore agricolo)

   1.  All'articolo  4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987,
n.  370,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987,
n.  460, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito
dai  seguenti: "L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla
distillazione  previsto  dall'articolo  39  del  regolamento (CEE) n.
822/87,  del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n.
854/96   della   Commissione,   del   24  marzo  1986,  e  successive
modificazioni,   comporta,  a  decorrere  dalla  campagna  1988-1989,
l'applicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila per
quintale,   o   frazione   di  quintale,  di  vino  da  avviare  alla
distillazione  obbligatoria.  Gli  importi  della  sanzione di cui al
periodo  precedente  possono essere versati in non piu' di dieci rate
semestrali.  Nell'ambito  delle  risorse  recuperate.  ai  sensi  del
periodo  precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il
bilancio  dello  Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori
di  vino  che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i
quantitativi  cui  erano  tenuti,  hanno pagato le sanzioni in misura
maggiore  del citato importo di lire diciottomila, sono restituite le
somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. Non si
da'  seguito  alle  riscossioni  coattive  su  ruoli  esattoriali e i
pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma
non  pagate,  qualora  il  produttore  versi la predetta sanzione, ai
sensi del presente comma".
   2.  All'articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
come  sostituito  dall'articolo  14  della legge 21 dicembre 1999, n.
526, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
 
          Note all'art. 125:
              -  Il testo dell'articolo 4, comma 11 del decreto legge
          7 settembre  1987,  n.  370, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 4 novembre 1987, n. 460, cosi' come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "11.  L'inosservanza  delle  disposizioni contenute nel
          regolamento   CEE   n.  2179/1983  del  Consiglio  in  data
          25 luglio  1983 e nel decreto del Ministro dell'agricoltura
          e  delle  foreste 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta
          ufficiale  n. 140 del 19 giugno 1986, circa gli obblighi da
          osservarsi  nel corso delle operazioni di distillazione dei
          vini  e  dei  sottoprodotti  della  vinificazione  comporta
          l'applicazione della sanzione prevista al comma 6.
              L'inosservanza  dell'obbligo  di consegna del vino alla
          distillazione  previsto  dall'articolo  39  del regolamento
          (CEE)  n. 822/1987, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal
          regolamento   (CEE)  n.  854/1986  della  Commissione,  del
          24 marzo  1986,  e  successive  modificazioni,  comporta, a
          decorrere  dalla  campagna  1988-1989, l'applicazione della
          sanzione  amministrativa di lire diciottomila per quintale,
          o   frazione   di   quintale,   di  vino  da  avviare  alla
          distillazione  obbligatoria.  Gli importi della sanzione di
          cui  al  periodo  precedente  possono essere versati in non
          piu'  di  dieci  rate semestrali. Nell'ambito delle risorse
          recuperate  ai sensi del periodo precedente, e comunque nel
          limite  massimo di un onere per il bilancio dello Stato non
          superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non
          avendo   conferito   alla   distillazione   obbligatoria  i
          quantitativi  cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in
          misura maggiore  del  citato  importo di lire diciottomila,
          sono  restituite  le somme versate in eccedenza, maggiorate
          degli interessi legali. Non si da' seguito alle riscossioni
          coattive  su  ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere,
          derivanti  da  precedenti sanzioni comminate ma non pagate,
          qualora  il produttore versi la predetta sanzione, ai sensi
          del presente comma.
              L'inosservanza  dell'obbligo  di consegna del vino alla
          distillazione previsto dall'art. 39 del regolamento CEE del
          Consiglio  n.  822/1987 del 16 marzo 1987 e dal regolamento
          CEE  della  Commissione  n.  854/1986  del 24 marzo 1986, e
          successive   modificazioni,   comporta,   a  partire  dalla
          campagna  1987-1988,  l'applicazione della sanzione di lire
          cinquantamila  per  quintale o frazione di quintale di vino
          da avviare alla distillazione obbligatoria".
              -  Il  regolamento  (CEE) n. 822/1987 del Consiglio del
          16 marzo   1987,  relativo  all'organizzazione  comune  del
          mercato  vitivinicolo, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L84 del
          27 marzo 1987.
              -  Il  regolamento  (CEE) n. 854/1986 della Commissione
          del 24 marzo 1986, recante modalita' di applicazione per la
          distillazione   obbligatoria   di   cui   all'art.  41  del
          regolamento (CEE) n. 337/1979 del Consiglio del 15 febbraio
          1979, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L80 del 25 marzo 1986.
              -  Il  testo  dell'articolo  53,  comma 18, della legge
          24 aprile  1998,  n.  128, come sostituito dall'articolo 14
          della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' il seguente:
              "1.  L'articolo  53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
          e' sostituito dal seguente:
              "Art.  53  (Controlli  e  vigilanza sulle denominazioni
          protette  e  sulle  attestazioni  di specificita'). - 1. In
          attuazione   di   quanto   previsto   all'articolo  10  del
          regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio
          1992,  e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/1992
          del  Consiglio,  del  14 luglio  1992,  il  Ministero delle
          politiche  agricole  e  forestali  e' l'autorita' nazionale
          preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo e'
          responsabile  della  vigilanza sulla stessa. L'attivita' di
          controllo  di  cui  all'articolo  10 del citato regolamento
          (CEE) n. 2081/1992 e all'articolo 14 del citato regolamento
          (CEE)  n.  2082/1992  e'  svolta  da autorita' di controllo
          pubbliche  designate e da organismi privati autorizzati con
          decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          sentito  il  gruppo  tecnico  di  valutazione istituito con
          decreto  del  Ministro  per le politiche agricole 25 maggio
          1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del
          1 agosto 1998.
              2.  Le  autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi
          di  controllo  privati devono preventivamente prevedere una
          valutazione dei requisiti relativi a:
                a) conformita'   alla  norma  europea  EN  45011  del
          26 giugno 1989;
                b) disponibilita'   di   personale   qualificato  sul
          prodotto   specifico   e   di   mezzi  per  lo  svolgimento
          dell'attivita' di controllo;
                c) adeguatezza delle relative procedure.
              3.  Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano,
          per  taluni  controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo
          deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
              4.  Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate
          in  caso di: a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia
          da  parte  degli organismi privati autorizzati sia da parte
          di  organismi  terzi  dei quali essi si siano eventualmente
          avvalsi;
                b) violazione della normativa comunitaria in materia;
                c) mancanza  dei  requisiti  in  capo  agli organismi
          privati  e  agli organismi terzi, accertata successivamente
          all'autorizzazione  in  forza  di silenzio-assenso ai sensi
          del comma 13.
              5.  La  revoca  o  la  sospensione  dell'autorizzazione
          all'organismo  di  controllo  privato puo' riguardare anche
          una  singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di
          tale  attivita'  il  Ministero  delle  politiche agricole e
          forestali  si avvale delle strutture del Ministero stesso e
          degli enti vigilati.
              6.  Gli organismi privati che intendano proporsi per il
          controllo  delle  denominazioni  registrate  ai sensi degli
          articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/1992 e
          dell'articolo  7  del citato regolamento (CEE) n. 2082/1992
          devono  presentare  apposita  richiesta  al Ministero delle
          politiche agricole e forestali.
              7.  E'  istituito  presso  il Ministero delle politiche
          agricole  e forestali un elenco degli organismi privati che
          soddisfino  i  requisiti  di  cui  al  comma 2, denominato.
          `Elenco   degli  organismi  di  controllo  privati  per  la
          denominazione  di  origine  protetta  (DOP), la indicazione
          geografica protetta (LGP) e la attestazione di specificita'
          (STO)'.
              8.  La  scelta dell'organismo privato e' effettuata tra
          quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
                a) dai  soggetti  proponenti le registrazioni, per le
          denominazioni  registrate  ai  sensi  dell'articolo  5  del
          citato regolamento (CEE) n. 2081/1992;
                b) dai  soggetti  che  abbiano svolto, in conformita'
          alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente
          protette,  funzioni  di  controllo  e  di vigilanza, per le
          denominazioni  registrate  ai  sensi  dell'articolo  17 del
          citato  regolamento  (CEE)  n.  2081/1992.  In  assenza dei
          suddetti  soggetti  la richiesta e' presentata dai soggetti
          proponenti le registrazioni;
                c) dai produttori, singoli o associati, che intendono
          utilizzare attestazioni di specificita' registrate ai sensi
          del  citato  regolamento  (CEE)  n. 2082/1992, individuando
          l'organismo   di  controllo  nella  corrispondente  sezione
          dell'elenco  previsto  al comma 7 e comunicando allo stesso
          l'inizio della loro attivita'.
              9.  In  assenza  della  scelta  di  cui  al comma 8, le
          regioni  e le province autonome, nelle cui aree geografiche
          ricadono  le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da
          designare   o  gli  organismi  privati  che  devono  essere
          iscritti  all'elenco  di  cui  al  comma  7.  Nel  caso  di
          indicazione   di  autorita'  pubbliche,  queste,  ai  sensi
          dell'articolo  10,  paragrafi 2 e 3, del citato regolamento
          (CEE)   n.   2081/1992   e   dell'articolo  14  del  citato
          regolamento   (CEE)  n.  2082/1992,  possono  avvalersi  di
          organismi  terzi  che,  se  privati,  devono  soddisfare  i
          requisiti  di  cui  al  comma  2  e  devono essere iscritti
          all'elenco.
              10.  Il  Governo  esercita,  ai  sensi dell'articolo 11
          della  legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei
          confronti  delle  regioni  nell'adozione  dei provvedimenti
          amministrativi  necessari  in caso di inadempienza da parte
          delle autorita' di controllo designate.
              11.  Gli  organismi  privati autorizzati e le autorita'
          pubbliche  designate possono svolgere la loro attivita' per
          una  o  piu'  produzioni  riconosciute  ai sensi del citato
          regolamento  (CEE)  n.  2081/1992  e del citato regolamento
          (CEE)  n.  2082/1992. Ogni produzione riconosciuta ai sensi
          del  citato  regolamento  (CEE) n. 2082/1992 e' soggetta al
          controllo  di un solo organismo privato autorizzato o delle
          autorita'  pubbliche  designate, competenti per territorio,
          tra  loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi
          del  citato  regolamento  (CEE) n. 2082/1992 e' soggetta al
          controllo  di  uno  o  piu' organismi privati autorizzati o
          delle   autorita'   pubbliche   designate,  competenti  per
          territorio, fra loro coordinate.
              12.  La  vigilanza sugli organismi di controllo privati
          autorizzati  e'  esercitata  dal  Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali  e dalle regioni o province autonome
          per  le  strutture  ricadenti  nel  territorio  di  propria
          competenza.
              13.  Le  autorizzazioni  agli  organismi  privati  sono
          rilasciate  entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto
          si  forma  il  silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di
          sospensione o revoca, ai sensi del comma 4.
              14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di
          cui  al  comma 7  sono posti a carico degli iscritti, senza
          oneri per il bilancio dello Stato.
              15.  I  consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
          attestazioni  di  specificita'  sono  costituiti  ai  sensi
          dell'articolo  2602  del codice civile ed hanno funzioni di
          tutela,  di  promozione, di valorizzazione, di informazione
          del consumatore e di cura generale degli interessi relativi
          alle  denominazioni.  Tali  attivita'  sono  distinte dalle
          attivita'  di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di
          quanto  previsto  all'articolo  10  del  citato regolamento
          (CEE) n. 2081/1992 e all'articolo 14 del citato regolamento
          (CEE)  n. 2082/1992. I consorzi di tutela gia' riconosciuti
          svolgono  le  funzioni di cui al presente comma su incarico
          dell'autorita'  nazionale  preposta  ai  sensi  delle leggi
          vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su
          incarico   conferito   con   decreto  del  Ministero  delle
          politiche  agricole  e  forestali.  Nello svolgimento della
          loro attivita' i consorzi di tutela:
                a) possono    avanzare    proposte    di   disciplina
          regolamentare  e  svolgono  compiti  consultivi relativi al
          prodotto interessato;
                b) possono   definire  programmi  recanti  misure  di
          carattere  strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate
          al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
          sicurezza   igienico-sanitaria,  caratteristiche  chimiche,
          fisiche,   organolettiche   e   nutrizionali  del  prodotto
          commercializzato;
                c) possono  promuovere  l'adozione di delibere con le
          modalita'  e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto
          legislativo  30 aprile  1998, n. 173, purche' rispondano ai
          requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
                d) collaborano,  secondo  le  direttive impartite dal
          Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  alla
          vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della
          IGP  o della attestazione di specificita' da abusi, atti di
          concorrenza  sleale,  contraffazioni,  uso  improprio delle
          denominazioni  tutelate  e  comportamenti  comunque vietati
          dalla  legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e
          nei  confronti  di chiunque, in ogni fase della produzione,
          della   trasformazione   e   del   commercio.  Agli  agenti
          vigilatori  dipendenti  dai consorzi, nell'esercizio ditali
          funzioni,  puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di
          legge  la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche'
          essi  possiedano  i  requisiti determinati dall'articolo 81
          del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909,
          n.  666,  e  prestino  giuramento  innanzi al sindaco o suo
          delegato.  Gli  agenti  vigilatori  gia'  in possesso della
          qualifica  di  agente  di  pubblica sicurezza mantengono la
          qualifica    stessa,    salvo   che   intervenga   espresso
          provvedimento di revoca.
              16.  I  segni  distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STO
          sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai
          sensi  dei  citati  regolamenti  (CEE)  n.  2081/1992  e n.
          2082/1992. Gli eventuali marchi collettivi che identificano
          i  prodotti  DOP, LGP e SIG, sono detenuti, in quanto dagli
          stessi  registrati,  dai consorzi di tutela per l'esercizio
          delle attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi
          sono  utilizzati  come  segni  distintivi  delle produzioni
          conformi  ai  disciplinari delle rispettive DOP, IGP e SIG,
          come   tali   attestate   dalle   strutture   di  controllo
          autorizzate  ai  sensi  del presente articolo, a condizione
          che  la  relativa  utilizzazione  sia  garantita  a tutti i
          produttori   interessati  al  sistema  di  controllo  delle
          produzioni   stesse.  I  costi  derivanti  dalle  attivita'
          contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori
          e   gli   utilizzatori   secondo   criteri   stabiliti  con
          regolamento   del   Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali.
              17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e
          forestali,   da   emanare  entro  il  31 marzo  2000,  sono
          stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di
          rappresentativita'  per  il  riconoscimento dei consorzi di
          tutela  nonche'  i  criteri  che assicurino una equilibrata
          rappresentanza   delle   categorie  dei  produttori  e  dei
          trasformatori  interessati alle DOP, IGP e STO negli organi
          sociali dei consorzi stessi.
              18.  I  consorzi  regolarmente  costituiti alla data di
          entrata   in  vigore  della  presente  disposizione  devono
          adeguare,  ove  necessario,  i  loro statuti entro due anni
          dalla  data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17
          alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
              19.  Nelle  regioni a statuto speciale e nelle province
          autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si
          applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme
          di attuazione ".