Art. 126.

             (Garanzie a favore di cooperative agricole)

   1.  A titolo di riconoscimento di somme gia' maturate e dovute per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, e' autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per
l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario gia' previsto
dal citato articolo 1, comma 1-bis.
   2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le
finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  237,  e'  effettuato  secondo  l'ordine  stabilito
nell'elenco  n.  1  di  cui  al  decreto  del Ministero delle risorse
agricole,  alimentari  e  forestali  18 dicembre 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1996,  e  sulla  base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero
delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  2 febbraio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve
le  successive  modifiche  conseguenti  a pronunce definitive in sede
amministrativa o giurisdizionale.
   3.  L'intervento  dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma
1-bis,  del  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 149, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di
soci,  come  individuati  ai sensi del comma 2 del presente articolo,
che  abbiano  rilasciato  garanzie,  individualmente  o in solido con
altri  soci  di  una  stessa cooperativa, determina la liberazione di
tutti i soci garanti.
   4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti
nell'elenco  di  cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono
sospese  sino  alla comunicazione da parte dell'amministrazione della
messa a disposizione della somma spettante.
   5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici
previsti  dall'articolo  1,  comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  149,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici
le  cooperative  ed  i  consorzi tra cooperative che alla data del 19
luglio  1993  si  trovavano  nelle  condizioni  previste dal suddetto
articolo,  che  abbiano  presentato  domanda entro i termini previsti
dalla  citata  legge,  per  i  quali sia intervenuta, almeno in primo
grado,  la  pronuncia  da  parte del tribunale attestante lo stato di
insolvenza  oppure  che  si  trovino  in  stato  di  liquidazione. Le
procedure  esecutive  nei confronti dei soci garanti per l'escussione
delle   garanzie  sono  sospese  sino  alla  comunicazione  da  parte
dell'amministrazione   della   messa   a   disposizione  della  somma
spettante.
 
          Note all'art. 126:
              -  Il testo dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge
          20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' il seguente:
              "1-bis.  Le  garanzie  concesse,  prima  della  data di
          entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  da  soci  di
          cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di
          cui  sia  stata  previamente  accertata  l'insolvenza, sono
          assunte  a  carico  del bilancio dello Stato. A tal fine e'
          stanziata  la  somma  di lire 20 miliardi annui a decorrere
          dall'anno  1993  per  un periodo di dieci anni. Al relativo
          onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1993-1995, al capitolo 6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno     1993,    all'uopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  tesoro, con
          imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno".