Art. 127. (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate) 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea". 2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati. 3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative del fondo. 4. Le modalita' di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio e' determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C n. 28 del 1 febbraio 2000. 6. La riscossione dei contributi consortili puo' essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. 7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per: a) la soppressione della cassa sociale; b) la contabilita' separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamita' e alle iniziative mutualistiche. 8. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;". 9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
Note all'art. 127: - Il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, cosi' come modificato dal decreto legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3 (Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva). - 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zooteonica. A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresi', dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. 2. Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo ai seguenti interventi: a) misure di pronto intervento previste dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni; b) contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalita' di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088; c) prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalita' dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla determinazione dei parametri provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con le modalita' previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. I prestiti possono essere finalizzati anche al consolidamento delle rate dello operazioni di credito agrario, prorogate ai sensi dell'art. 4 della presente legge; e) concessione di mutui decennali, a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilita' aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale, secondo le modalita' e le misure previste dall'art. 1, quarto comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni; f) prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'art. 2, comma 2, riduzioni pari almeno al 35 per cento della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni. L'entita' del prestito dovra' essere contenuta nei limiti percentuali delle predette minori entrate. L'intervento e' concesso a condizioni che le cooperative soddisfino i requisiti di cui all'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752; g) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonche' per la produzione agrumicola, concessione di contributi per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili a seguito di avversita' atmosferiche, secondo parametri e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 3. Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie della presente legge, possono adottare misure volte: a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo; b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo. 4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'art. 2, comma 2. 5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due o piu' anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno". - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il presente articolo disciplina i contratti di assicurazione per i quali e' ammesso il contributo dello Stato. 2. I consorzi di difesa di cui alle leggi 25 maggio 1970, n. 364, e 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per il raggiungimento delle finalita' associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedono direttamente, con societa' di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi: a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversita' atmosferiche; b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversita' atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario". - Il testo dell'art. 17, della legge 25 maggio 1970, n. 364, gia' modificato dall'art. 10, comma 6, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 17 (Statuto dei consorzi). - I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza, la deliberazione e' valida se, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole la maggioranza degli intervenuti. L'approvazione dello statuto e' demandata al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facolta' di apportarvi modifiche. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non puo' essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio nonche' quelle relative alla gestione della cassa di cui al successivo art. 19. Deve altresi' prevedere: a) il diritto alla ammissione per tutti i coltivatori della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione; b) che i due terzi dei seggi del consiglio di amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti e che il restante terzo sia attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati; c) il diritto di ricorso in caso di reiezione della domanda di iscrizione a socio davanti al Ministro per l'agricoltura, nonche' l'automatismo dell'iscrizione nel caso di accoglimento del ricorso; d) il termine, non superiore a quaranta giorni, entro il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda e, decorso il quale senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta; e) l'obbligo di versamento dei contributi in rapporto al valore della produzione denunciata indicato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio sulla scorta delle medie mercuriali dell'annata precedente; f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio; g) la costituzione dell'assemblea, nei consorzi con piu' di mille soci, con delegati eletti da assemblee parziali, disciplinate dagli statuti. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dal consorzio, recano all'ordine del giorno le materie oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perche' delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci". - La legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992.