Art. 127.

(Nuove   norme  procedurali  in  materia  di  assicurazioni  agricole
                             agevolate)

   1.  All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
e  successive  modificazioni,  il  terzo  periodo  e'  sostituito dai
seguenti:  "Nel  calcolo della percentuale dei danni sono comprese le
perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi subiti dalla stessa
azienda,  nel  corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto
di  precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo
dell'incidenza  di  danno  non  e' comprensiva dei contributi o delle
altre integrazioni concessi dall'Unione europea".
   2.  I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono
essere  stipulati  anche  da cooperative e loro consorzi, autorizzate
dalle  regioni  in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche
la  copertura  della  produzione  complessiva  aziendale  danneggiata
dall'insieme   delle   avversita'   atmosferiche.   I   consorzi,  le
cooperative  e  loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie,
possono  istituire  fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative
per  azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni
alle  produzioni  degli  associati.  Il  contributo  dello  Stato  e'
contenuto  nei  limiti  dei  parametri  contributivi  stabiliti per i
contratti assicurativi agevolati.
   3.  I  valori  delle produzioni assicurabili con polizze agevolate
sono  stabiliti  con  decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali,  da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno
successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato
alla  produzione,  effettuate  dall'Istituto  per  studi,  ricerche e
informazioni  sul  mercato  agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la
competitivita'   delle   imprese   e   favorire  la  riduzione  delle
conseguenze  dei  rischi  atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un
fondo  per  la  riassicurazione  dei rischi. Con decreto del Ministro
delle   politiche   agricole   e  forestali,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
del fondo.
   4.  Le  modalita'  di erogazione del contributo dello Stato per il
pagamento  del  premio  delle  polizze  stipulate  singolarmente  dal
produttore,  sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
   5.   Per  le  polizze  multirischio  e  globali  delle  produzioni
aziendali,  ammesse  all'assicurazione agevolata, il contributo dello
Stato per il pagamento del premio e' determinato nella misura massima
dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione
della  Commissione  europea  2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C
n. 28 del 1 febbraio 2000.
   6.  La  riscossione dei contributi consortili puo' essere eseguita
mediante  ruolo  in  base  alle  disposizioni  vigenti  in materia di
esazione dei contributi non erariali.
   7.  Con  le  maggioranze  previste  dagli statuti per le assemblee
ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:
   a) la soppressione della cassa sociale;
   b)   la   contabilita'  separata  dei  contributi,  associativi  e
pubblici,  relativi  alla  difesa  attiva e passiva dalle calamita' e
alle iniziative mutualistiche.
   8.  All'articolo  17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n.
364,  e  successive  modificazioni, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente:
   "f)  la  nomina  del  collegio  sindacale,  le  cui modalita' sono
stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza permanente per i
rapporti  fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  nel  quale deve essere presente anche un rappresentante
della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;".
   9.  Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono
comprese  nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14
febbraio 1992, n. 185.
 
          Note all'art. 127:
              - Il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n.
          185,  cosi'  come  modificato  dal  decreto legge 17 maggio
          1996,  n.  273,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          18 luglio  1996,  n. 380, cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   3   (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita'   produttiva).   -   1.  Hanno  titolo  agli
          interventi  di cui al presente articolo e agli articoli 4 e
          5,  le  aziende  agricole,  singole ed associate, ricadenti
          nelle   zone  delimitate,  che  abbiano  subito  danni  non
          inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile,
          esclusa   quella   zooteonica.  A  decorrere  dagli  eventi
          calamitosi  verificatisi  nel  1995 sono esclusi, altresi',
          dal  computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette
          i  danni  alle  produzioni  assicurate,  relativamente agli
          eventi  determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2.
          Nel  calcolo  della  percentuale dei danni sono comprese le
          perdite  derivanti  da precedenti eventi calamitosi, subiti
          dalla  stessa  azienda,  nel corso dell'annata agraria, che
          non   siano   stati  oggetto  di  precedenti  benefici.  La
          produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di
          danno  non  e'  comprensiva  dei  contributi  o delle altre
          integrazioni concessi dall'Unione europea.
              2.  Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo
          ai seguenti interventi:
                a) misure  di  pronto intervento previste dall'art. 1
          della   legge   15 ottobre   1981,  n.  590,  e  successive
          modificazioni;
                b) contributi   in   conto  capitale  ai  coltivatori
          diretti  e  agli  imprenditori agricoli a titolo principale
          fino  a  3  milioni  di lire, elevabili a 10 milioni per le
          aziende  che  abbiano  subito  danni  a impianti di colture
          specializzate  protette, per la ricostituzione dei capitali
          di conduzione, da erogarsi con le modalita' di cui all'art.
          2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088;
                c) prestiti,   a   tasso  agevolato  ed  ammortamento
          quinquennale,   per   la  ricostituzione  dei  capitali  di
          conduzione,  compreso  il  lavoro  del coltivatore, che non
          trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita
          della   produzione,   riferita   a   qualsiasi  ordinamento
          colturale,  mediante  abbuono  di  quota parte del capitale
          mutuato,  nei  limiti  e  con  le modalita' dell'art. 2 del
          decreto-legge  30 agosto  1968,  n.  917,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla
          determinazione   dei   parametri   provvede   il   Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  con  proprio decreto,
          sentite   le  regioni  e  le  organizzazioni  professionali
          agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con
          le  modalita'  previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio
          1964,  n.  38,  al  tasso  agevolato previsto dall'articolo
          unico,  numero  5),  lettere  a)  e  b),  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 29 novembre 1985,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre
          1985.  I  prestiti  possono  essere  finalizzati  anche  al
          consolidamento  delle  rate  dello  operazioni  di  credito
          agrario,  prorogate  ai  sensi  dell'art.  4 della presente
          legge;
                e) concessione di mutui decennali, a tasso agevolato,
          con  preammortamento  triennale  a  tasso agevolato, per il
          ripristino,  la  ricostruzione  e  la  riconversione  delle
          strutture  fondiarie  aziendali  danneggiate,  ivi compresi
          impianti  arborei,  vivai,  serre  e  opere  di  viabilita'
          aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni
          di   credito  agrario  di  miglioramento.  In  alternativa,
          possono  essere  concessi  contributi  in  conto  capitale,
          secondo  le  modalita'  e  le  misure previste dall'art. 1,
          quarto  comma,  della  legge  21 luglio  1960,  n.  739,  e
          successive modificazioni;
                f) prestiti   quinquennali   di  esercizio,  a  tasso
          agevolato,     a     favore     delle     cooperative    di
          commercializzazione  e trasformazione dei prodotti agricoli
          e  associazioni  riconosciute  dei  produttori agricoli che
          abbiano  subito  danni  finanziari  a  causa  delle  minori
          entrate  conseguenti  alle  riduzioni  dei conferimenti dei
          soci,  titolari  di aziende danneggiate dagli eventi di cui
          all'art.  2, comma 2, riduzioni pari almeno al 35 per cento
          della   media   dei   conferimenti   e   della   produzione
          commercializzata  negli  ultimi  due  anni.  L'entita'  del
          prestito  dovra'  essere  contenuta  nei limiti percentuali
          delle  predette  minori entrate. L'intervento e' concesso a
          condizioni che le cooperative soddisfino i requisiti di cui
          all'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752;
                g) concessione    a    favore    delle   associazioni
          riconosciute   dei   produttori   ortofrutticoli   e  delle
          cooperative   frutticole,   singole   o   consorziate,  del
          contributo  di  cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981,
          n.  590,  nonche' per la produzione agrumicola, concessione
          di    contributi    per    l'ammasso   degli   agrumi   non
          commercializzabili  a  seguito  di avversita' atmosferiche,
          secondo  parametri e con le modalita' stabiliti con decreto
          del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
              3.   Le   regioni,  compatibilmente  con  le  finalita'
          primarie  della  presente  legge,  possono  adottare misure
          volte:
                a) al  ripristino  delle  strade interpoderali, delle
          opere  di  approvvigionamento  idrico  nonche'  delle  reti
          idrauliche   e   degli   impianti  irrigui,  ancorche'  non
          ricadenti  in comprensori di bonifica, con onere di spesa a
          totale carico del Fondo;
                b) al  ripristino delle opere pubbliche di bonifica e
          di  bonifica  montana,  ivi  compresi i lavori diretti alla
          migliore  efficienza delle opere da ripristinare, con onere
          di spesa a totale carico del Fondo.
              4.  Le  domande di intervento debbono essere presentate
          alle   autorita'  regionali  competenti  entro  il  termine
          perentorio   di   quarantacinque   giorni   dalla  data  di
          pubblicazione    del   decreto   di   declaratoria   e   di
          individuazione  delle  zone interessate, di cui all'art. 2,
          comma 2.
              5.  Nel  caso  che le aziende di cui al comma 1 abbiano
          subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in
          conto  capitale  sono aumentati del 10 per cento e il tasso
          degli  interessi  passivi  a  carico  del  beneficiario sui
          prestiti  e  mutui  agevolati viene ridotto di un punto. Le
          stesse  misure  si  applicano  nel  caso  in  cui la stessa
          azienda  sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due
          o   piu'  anni  consecutivi,  a  partire  dagli  interventi
          riguardanti il secondo anno".
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, e' il seguente:
              "Art.  1.  -  1.  Il  presente  articolo  disciplina  i
          contratti  di  assicurazione  per  i  quali  e'  ammesso il
          contributo dello Stato.
              2.  I  consorzi  di  difesa di cui alle leggi 25 maggio
          1970, n. 364, e 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed
          integrate  dalla  legge  14 febbraio  1992,  n. 185, per il
          raggiungimento   delle   finalita'   associative,   possono
          deliberare  di  far  ricorso  a forme assicurative mediante
          contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome
          e  per  conto  dei  soci  qualora  essi  non  vi provvedono
          direttamente,  con  societa'  di  assicurazione autorizzate
          all'esercizio  del  ramo  grandine.  Tali contratti possono
          riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:
                a) il  risarcimento  dei  danni subiti da determinate
          colture  a causa della grandine, della brina, del gelo o di
          altre avversita' atmosferiche;
                b) il  risarcimento  dei  danni  subiti  da strutture
          aziendali  e  da  determinate  colture a causa dell'insieme
          delle  avversita'  atmosferiche  in  grado  di  incidere in
          maniera superiore all'ordinario".
              - Il testo dell'art. 17, della legge 25 maggio 1970, n.
          364,  gia'  modificato  dall'art.  10, comma 6, della legge
          14 febbraio  1992,  n.  185,  come ulteriormente modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  17  (Statuto  dei  consorzi).  - I consorzi sono
          retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con
          il   voto  favorevole  della maggioranza  degli  associati.
          Mancando  tale maggioranza,  la deliberazione e' valida se,
          in   seconda   convocazione,   si  sia  espressa  con  voto
          favorevole la maggioranza degli intervenuti.
              L'approvazione  dello  statuto e' demandata al Ministro
          per  l'agricoltura e le foreste, che decide sugli eventuali
          ricorsi ed ha facolta' di apportarvi modifiche.
              Lo   statuto,   oltre  le  indicazioni  concernenti  la
          denominazione,  la  sede  ed  il  patrimonio  dell'ente, la
          durata  dell'associazione,  che non puo' essere inferiore a
          10  anni,  e  gli  scopi  sociali,  deve contenere le norme
          sull'ordinamento   e   sull'amministrazione  del  consorzio
          nonche' quelle relative alla gestione della cassa di cui al
          successivo art. 19.
              Deve altresi' prevedere:
                a) il diritto alla ammissione per tutti i coltivatori
          della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di
          coloro  che  facciano  parte  di  altri organismi similari,
          salvo il diritto di opzione;
                b) che  i  due  terzi  dei  seggi  del  consiglio  di
          amministrazione  siano  attribuiti  alla  lista  che  abbia
          riportato  il maggior  numero  dei  voti  e che il restante
          terzo   sia   attribuito  alla  lista  o,  suddividendo  in
          proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine
          dei voti riportati;
                c) il  diritto  di ricorso in caso di reiezione della
          domanda  di  iscrizione  a  socio  davanti  al Ministro per
          l'agricoltura,  nonche'  l'automatismo  dell'iscrizione nel
          caso di accoglimento del ricorso;
                d) il termine, non superiore a quaranta giorni, entro
          il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la
          sua  decisione  motivata  sulla domanda e, decorso il quale
          senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta;
                e) l'obbligo di versamento dei contributi in rapporto
          al valore della produzione denunciata indicato dalla camera
          di   commercio,   industria,   artigianato   e  agricoltura
          competente   per   territorio   sulla  scorta  delle  medie
          mercuriali dell'annata precedente;
                f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalita'
          sono  stabilite  con  decreto  del Ministro delle politiche
          agricole  e  forestali, previa intesa in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, nel quale deve
          essere   presente  anche  rappresentante  della  regione  o
          provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;
                g) la  costituzione  dell'assemblea, nei consorzi con
          piu'  di  mille  soci,  con  delegati  eletti  da assemblee
          parziali, disciplinate dagli statuti. Le assemblee parziali
          per  la  nomina  dei  delegati  sono indette dal consorzio,
          recano   all'ordine   del   giorno   le   materie   oggetto
          dell'assemblea  generale  e  sono  convocate in tempo utile
          perche'   delegati   da  esse  eletti  possano  partecipare
          all'assemblea. I delegati devono essere soci".
              -   La   legge   14 febbraio   1992,  n.  185,  recante
          "Disciplina   del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale",  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992.