Art. 13.

(Regime  fiscale  agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e
                         di lavoro autonomo)

   1.  Le  persone fisiche che intraprendono un'attivita' artistica o
professionale  ovvero  d'impresa,  ai  sensi,  rispettivamente, degli
articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono  avvalersi,  per  il  periodo d'imposta in cui l'attivita' e'
iniziata  e  per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che
prevede  il  pagamento  di  un'imposta  sostitutiva  dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche, pari al 10 per cento del reddito di
lavoro  autonomo  o  d'impresa,  determinato rispettivamente ai sensi
dell'articolo  50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso
di  imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico,
l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore.
   2.  Il  beneficio  di  cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione
che:
   a)  il  contribuente  non  abbia  esercitato negli ultimi tre anni
attivita'  artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma
associata o familiare;
   b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di
lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il caso in cui l'attivita'
precedentemente  svolta  consista nel periodo di pratica obbligatoria
ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
   c)  sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non
superiore  a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a
lire  60  milioni  per  le  imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi  ovvero  a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto
altre attivita';
   d)  qualora  venga  proseguita  un'attivita'  d'impresa  svolta in
precedenza  da  altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi  ricavi,
realizzati  nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento
del  predetto  beneficio,  non sia superiore a lire 60 milioni per le
imprese  aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120
milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';
   e)   siano  regolarmente  adempiuti  gli  obblighi  previdenziali,
assicurativi e amministrativi.
   3.  Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente
e' assoggettato a tassazione ordinaria:
   a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale
i  compensi  o  i  ricavi conseguiti superano gli importi indicati al
comma 2, lettera c);
   b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi
o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2,
lettera  c);  in  tale  caso sara' assoggettato a tassazione nei modi
ordinari  l'intero  reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito
nel periodo d'imposta.
   4.  I  contribuenti  che si avvalgono del regime fiscale di cui al
comma   1   possono   farsi  assistere  negli  adempimenti  tributari
dall'ufficio  delle  entrate  competente  in  ragione  del  domicilio
fiscale.   In   tal   caso,   devono  munirsi  di  un'apparecchiatura
informatica  corredata  di  accessori  idonei  da  utilizzare  per la
connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze.
   5.  Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente
articolo,   e'  attribuito  un  credito  d'imposta,  utilizzabile  in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nella  misura  del  40  per  cento  della  parte  del prezzo unitario
d'acquisto dell'apparecchiatura, informatica e degli accessori di cui
al  comma  4.  Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non
superiore  a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione
dei  beni  in  locazione  finanziaria.  In  tale  caso  il credito e'
commisurato  al  40  per cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato
con  riferimento  ai  canoni  di  locazione pagati in ciascun periodo
d'imposta,  fino  a  concorrenza  di  lire  seicentomila.  Il credito
d'imposta  non  concorre alla formazione del reddito imponibile e non
e' rimborsabile.
   6.  Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo
22  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti,  gli  obblighi  di  fatturazione  e di certificazione dei
corrispettivi,  i  soggetti  ammessi  al regime agevolato previsto al
comma  1  sono  esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta
delle  scritture  contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette,
dell'IRAP  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto (IVA),nonche' dalle
liquidazioni  e  dai  versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA
previsti  dal  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100.
   7.  Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche'
del  riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,   n.   917,   e  successive  modificazioni,  la  posizione  dei
contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime  previsto al comma 1 e'
valutata  tenendo  conto  dell'ammontare  che,  ai sensi dello stesso
comma  1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva.
   8.   Per   l'accertamento,   la  riscossione,  le  sanzioni  e  il
contenzioso,  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia  di  imposte  sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che
hanno  fruito  del  regime  di cui al presente articolo e per i quali
risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso
si  applicano,  in  particolare,  le  sanzioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
   9. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze sono dettate
le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
 
          Note all'art. 13:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 49, 50 e 51 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917 - gia' citato nelle note all'art. 2:
              "Art.  49  (Redditi  di  lavoro  autonomo).  -  1. Sono
          redditi    di   lavoro   autonomo   quelli   che   derivano
          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
          e   professioni  si  intende  l'esercizio  per  professione
          abituale,  ancorche'  non esclusiva, di attivita' di lavoro
          autonomo   diverse  da  quelle  considerate  nel  capo  VI,
          compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
          c) del comma 3 dell'articolo 5.
              2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
                a) (lettera abrogata);
                b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
          da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
          brevetti  industriali e di processi, formule o informazioni
          relativi  ad  esperienze  acquisite  in  campo industriale,
          commerciale   o   scientifico,   se   non  sono  conseguiti
          nell'esercizio di imprese commerciali;
                c) le  partecipazioni  agli utili di cui alla lettera
          f)  del  comma  l  dell'articolo  41  quando  l'apporto  e'
          costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
                d) le   partecipazioni   agli   utili   spettanti  ai
          promotori  e  ai  soci fondatori di societa' per azioni, in
          accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
                e) le  indennita'  per  la  cessazione di rapporti di
          agenzia;
                f) i  redditi  derivanti dall'attivita' di levata dei
          protesti  esercitata  dai segretari comunali ai sensi della
          legge 12 giugno 1973, n. 349.
              3.  Per  i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
          oggetto  di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge
          23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative
          ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.
              Art.   50   (Determinazione   del   reddito  di  lavoro
          autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
          e   professioni   e'   costituito   dalla   differenza  tra
          l'ammontare  dei  compensi  in denaro o in natura percepiti
          nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
          agli  utili,  e  quello  delle  spese sostenute nel periodo
          stesso  nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
          quanto  stabilito  nei  successivi  commi.  I compensi sono
          computati   al   netto   dei   contributi  previdenziali  e
          assistenziali  stabiliti  dalla legge a carico del soggetto
          che li corrisponde.
              2.  Per  i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
          professione,  esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di
          antiquariato  o  da  collezione  di  cui  al  comma 5, sono
          ammesse  in  deduzione  quote  annuali  di ammortamento non
          superiori  a  quelle  risultanti dall'applicazione al costo
          dei  beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
          omogenei,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze.  E'
          tuttavia  consentita la deduzione integrale, nel periodo di
          imposta  in  cui  sono  state  sostenute,  delle  spese  di
          acquisizione  di beni strumentali il cui costo unitario non
          sia  superiore a l milione di lire. La deduzione dei canoni
          di  locazione  finanziaria  di  beni  mobili  e'  ammessa a
          condizione  che  la  durata del contratto non sia inferiore
          alla  meta'  del  periodo di ammortamento corrispondente al
          coefficiente   stabilito  nel  predetto  decreto.  Per  gli
          immobili    strumentali   per   l'esercizio   dell'arte   o
          professione  utilizzati  in  base  a contratto di locazione
          finanziaria  e'  ammesso  in deduzione un importo pari alla
          rendita  catastale.  I  canoni  di locazione finanziaria di
          beni  mobili  sono deducibili nel periodo di imposta in cui
          maturano.   Le   spese  relative  all'ammodernamento,  alla
          ristrutturazione   e  alla  manutenzione  straordinaria  di
          immobili  utilizzati  nell'esercizio  di arti e professioni
          sono  deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in
          cui sono sostenute e nei quattro successivi.
              3.  Le  spese  realtive  all'acquisto  di  beni  mobili
          diversi   da   quelli   indicati   nel   comma  4,  adibiti
          promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e
          all'uso   personale   o  familiare  del  contribuente  sono
          ammortizzabili,  o  deducibili  se il costo unitario non e'
          superiore  a  un  milione  di lire, nella misura del 50 per
          cento;  nella  stessa  misura  sono  deducibili i canoni di
          locazione  anche  finanziaria  e  di  noleggio  e  le spese
          relativi   all'impiego  di  tali  beni.  Per  gli  immobili
          utilizzati  promiscuamente  e' deducibile una somma pari al
          50  per  cento della rendita catastale, anche se utilizzati
          in  base  a  contratto di locazione finanziaria, ovvero una
          somma  pari  al  50  per  cento  del canone di locazione, a
          condizione  che  il  contribuente non disponga nel medesimo
          comune    di    altro   immobile   adibito   esclusivamente
          all'esercizio  dell'arte o professione. Nella stessa misura
          sono  deducibili  le  spese  per  i servizi relativi a tali
          immobili   nonche'   quelle   relative  all'ammodernamento,
          ristrutturazione   e   manutenzione   straordinaria   degli
          immobili utilizzati.
              3-bis.  Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
          finanziaria   o  di  noleggio  e  le  spese  di  impiego  e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione
          soggette  alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
              4. (Abrogato).
              5.  Le  spese  relative  a  prestazioni alberghiere e a
          somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi
          sono   deducibili   per  un  importo  complessivamente  non
          superiore  al  2  per  cento  dell'ammontare  dei  compensi
          percepiti   nel   periodo   di   imposta.   Le   spese   di
          rappresentanza  sono deducibili nei limiti dell'1 per cento
          dei   compensi  percepiti  nel  periodo  di  imposta.  Sono
          comprese   nelle   spese  di  rappresentanza  anche  quelle
          sostenute  per  l'acquisto  o  l'importazione di oggetti di
          arte,  di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati
          come   beni   strumentali   per   l'esercizio  dell'arte  o
          professione,  nonche'  quelle  sostenute  per  l'acquisto o
          l'importazione  di beni destinati ad essere ceduti a titolo
          gratuito;  le spese di partecipazione a convegni, congressi
          e  simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
          quelle  di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura
          del 50 per cento del loro ammontare.
              6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si
          comprendono,  salvo  il  disposto  di  cui al comma 6-bis),
          anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
          del  comma  l  dell'articolo  16  maturate  nel  periodo di
          imposta.  Le  spese  di  vitto  e alloggio sostenute per le
          trasferte  effettuate  fuori  dal  territorio  comunale dai
          lavoratori  dipendenti  degli  esercenti arti e professioni
          sono  deducibili  nelle  misure  previste  dal  comma 1-ter
          dell'articolo 62.
              6-bis.  Non  sono  ammesse  deduzioni per i compensi al
          coniuge,  ai  figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
          permanentemente  inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
          dell'artista  o  professionista ovvero dei soci o associati
          per  il  lavoro  prestato  o  l'opera  svolta nei confronti
          dell'artista  o  professionista  ovvero  della  societa'  o
          associazione.  I  compensi  non  ammessi  in  deduzione non
          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   dei
          percipienti.
              7. (Abrogato).
              8.  I  redditi  indicati  alla  lettera  b) del comma 2
          dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in
          denaro  o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche
          sotto  forma  di  partecipazione agli utili, ridotto del 25
          per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le
          partecipazioni  agli  utili  e  le  indennita'  di cui alle
          lettere  c),  d),  ed e) costituiscono reddito per l'intero
          ammontare  percepito  nel  periodo  di  imposta.  I redditi
          indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti
          dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
          nel  periodo  di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo
          di deduzione forfettaria delle spese.
              Art.  51  (Redditi  di  impresa). - 1.  Sono redditi di
          impresa  quelli  che  derivano  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali.   Per  esercizio  di  imprese  commerciali  si
          intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
          esclusiva,  delle attivita' indicate nell'articolo 2195 del
          codice  civile e delle attivita' indicate alle lettere b) e
          c)  del  comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi
          stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
              2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
                a) i  redditi  derivanti  dall'esercizio di attivita'
          organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di
          servizi  che  non  rientrano  nell'articolo 2195 del codice
          civile;
                b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere,
          cave,   torbiere,  saline,  laghi,  stagni  e  altre  acque
          interne;
                c) i  redditi  dei  terreni,  per  la parte derivante
          dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo
          29,  pur  se  nei  limiti  ivi  stabiliti,  ove spettino ai
          soggetti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del  comma l
          dell'articolo  87, nonche' alle societa' in nome collettivo
          e in accomandita semplice.
              3.  Le  disposizioni  in materia di imposte sui redditi
          che   fanno   riferimento  alle  attivita'  commerciali  si
          applicano,   se   non  risulta  diversamente,  a  tutte  le
          attivita' indicate nel presente articolo".
              - Per  il  testo  dell'art.  79,  cosi' come modificato
          dalla  presente  legge,  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, si rimanda alle note
          all'art. 6.
              - Per  il  testo  dell'art. 5, comma 4, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          rimanda alle note all'art. 9 della presente legge.
              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' gia'
          citato nelle note all'art. 2.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          recante:  "Disposizioni  comuni  in materia di accertamento
          delle  imposte  sui  redditi",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, s.o. n. 1:
              "Art.   22  (Tenuta  e  conservazione  delle  scritture
          contabili).  -  Fermo  restando quanto stabilito dal codice
          civile per il libro giornale e per il libro degli inventari
          e  dalle  leggi  speciali  per  i  libri e registri da esse
          prescritti,  le  scritture  contabili  di cui ai precedenti
          articoli  ad  eccezione  delle  scritture ausiliarie di cui
          alla  lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti
          individuali  di  cui  al secondo comma dell'art. 21, devono
          essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a
          norma  dell'art.  2215  del codice stesso, in esenzione dai
          tributi   di   bollo   e  di  concessioni  governative.  La
          numerazione  e  la  bollatura possono essere eseguite anche
          dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture
          cronologiche  e  nelle  scritture  ausiliarie  di magazzino
          devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
              Le   scritture  contabili  obbligatorie  ai  sensi  del
          presente  decreto,  di  altre  leggi tributarie, del codice
          civile  o di leggi speciali devono essere conservate fino a
          quando  non  siano  definiti  gli  accertamenti relativi al
          corrispondente  periodo  d'imposta,  anche oltre il termine
          stabilito  dall'articolo  2220 del codice civile o da altre
          leggi  tributarie,  salvo  il  disposto  dell'art. 2457 del
          detto   codice.   Gli  eventuali  supporti  meccanografici,
          elettronici  e  similari  devono  essere  conservati fino a
          quando  i  dati contabili in essi contenuti non siano stati
          stampati  sui  libri  e  registri  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni   di   legge.   L'autorita'   adita   in  sede
          contenziosa  puo'  limitare l'obbligo di conservazione alle
          scritture  rilevanti  per la risoluzione della controversia
          in corso.
              Fino  allo  stesso  termine  di cui al precedente comma
          devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
          gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
          ricevuti  e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti
          e delle fatture emesse.
              Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere
          determinate  modalita'  semplificative  per  la  tenuta del
          registro   dei   beni   ammortizzabili   e   del   registro
          riepilogativo   di   magazzino,   in  considerazione  delle
          caratteristiche dei vari settori di attivita'".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 marzo
          1998,  n.  100,  recante: "Regolamento recante norme per la
          semplificazione    e   la   razionalizzazione   di   alcuni
          adempimenti  contabili  in  materia  di  imposta sul valore
          aggiunto,  ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662",  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88.
              - Per  il  testo  dell'art.  12,  cosi' come modificato
          dalla  presente  legge,  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note
          all'art. 2.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art, 1, commi 2 e 3, del
          D.Lgs.  18 dicembre  1997,  n. 471, recante: "Riforma delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di riscossione
          dei  tributi,  a  norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, s.o.
              "2.  Se  nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
          singole  imposte,  un reddito imponibile inferiore a quello
          accertato,  o,  comunque,  un'imposta  inferiore  a  quella
          dovuta  o  un  credito  superiore  a  quello  spettante, si
          applica  la  sanzione  amministrativa dal cento al duecento
          per  cento  della maggior  imposta  o  della differenza del
          credito.   La   stessa   sanzione   si   applica  se  nella
          dichiarazione  sono  esposte  indebite detrazioni d'imposta
          ovvero  indebite  deduzioni  dall'imponibile, anche se esse
          sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
              3. Se le violazioni previste nei commi l e 2 riguardano
          redditi  prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di
          un  terzo  con  riferimento  alle  imposte  o alle maggiori
          imposte relative a tali redditi".
          Note allart. 14:
              - Per  il  testo  dell'art.  50  del  testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle
          note all'art. 13 della presente legge.
              - Per  il  testo  dell'art.  79  del  testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle
          note all'art. 6 della presente legge.
              - Per  il  testo  dell'art. 5, comma 4, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          rimanda alle note all'art. 9 della presente legge.
              - Per  il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si rimanda alle
          note all'art. 13 della presente legge.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 marzo
          1998,  n.  100, e' gia' citato nelle note all'art. 13 della
          presente legge.
              - Il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' gia'
          citato nelle note all'art. 2 della presente legge.
              - Per  il  testo dell'art. 12, comma 3, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          rimanda alle note all'art. 2 della presente legge.
              - Per  il  testo  dell'art,  1, commi 2 e 3, del D.Lgs.
          18 dicembre  1997, n. 471, si rimanda alle note all'art. 13
          della presente legge.