Art. 138.

             (Disposizioni relative a eventi calamitosi)

   1.  I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi  dell'articolo  3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299 del 24 dicembre 1990,
destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi in materia di versamento
delle  somme  dovute  a  titolo  di  tributi  e  contributi,  possono
regolarizzare  la  propria  posizione relativa agli anni 1990, 1991 e
1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza,
versando  l'ammontare  dovuto  a titolo di capitale, maggiorato di un
importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.
   2.  Dalle  somme  dovute  ai  sensi del comma 1, sono scomputati i
versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale e di interessi.
   3.  Le  somme  dovute  ai sensi del comma 1 possono essere versate
fino  ad  un  massimo  di dieci rate semestrali, di pari importo, con
l'applicazione  degli  interessi  legali.  La  prima rata deve essere
versata entro il termine di cui al comma l.
   4.   Le   somme  dovute,  anche  sulla  base  delle  dichiarazioni
presentate,  dai  contribuenti  di cui al comma 1 e non versate, sono
recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il
31  dicembre  dell'anno  successivo  alla  scadenza  dell'ultima rata
utile.
   5.  Alla  procedura  di  cui ai commi da 1 a 4 non si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n.
266.
   6.  Le  modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
   7.  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai
contributi  e  premi  dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di
versamento sono fissate dagli enti impositori.
   8.   I  soggetti  residenti  alla  data  delle  calamita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225,  interessati  al  servizio  militare  di  leva le cui abitazioni
principali,  a  causa  degli eventi calamitosi, sono state oggetto di
ordinanza  di  sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale e
permangono  in  questa  condizione all'atto della presentazione della
domanda  di  cui  al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando
persiste  lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
ai  sensi  dell'articolo  5  della citata legge n. 225 del 1992, come
coadiutori  del  personale  delle  Amministrazioni dello Stato, delle
regioni  o  degli  enti  locali territoriali per le esigenze connesse
alla  realizzazione  degli  interventi  necessari  a fronteggiare gli
eventi calamitosi.
   9.  Coloro  che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al
comma   8   devono   presentare  domanda  al  distretto  militare  di
appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto
arruolamento,  entro  venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero
di  proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto e' alle armi, la
domanda  deve  essere  presentata  ai  rispettivi Comandi di corpo. I
comandi  militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate
da  parte  delle  Amministrazioni  dello Stato, delle regioni e degli
enti   locali   territoriali   e  loro  consorzi,  assegnano,  previa
convenzione,    i   soggetti   interessati,   tenendo   conto   delle
professionalita'   richieste   e  delle  attitudini  individuali  dei
soggetti  medesimi  a  svolgere i previsti interventi. Per il vitto e
l'alloggio   di   tali  soggetti  si  provvede  tenendo  conto  della
ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche'
autorizzando  il  pernottamento  ed  eventualmente il vitto presso le
rispettive  abitazioni.  L'assegnazione  dei  militari  di  leva alle
amministrazioni  che  hanno  stipulato  la  convenzione avviene entro
venti  giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari
stessi.
   10.  Qualora  in  occasione  della  chiamata  alla leva di ciascun
contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano
di  assicurare  il  fabbisogno  delle Forze armate, il Ministro della
difesa,  con  proprio  decreto,  puo'  sospendere  temporaneamente la
applicazione  delle  disposizioni  del  comma  8 ovvero di quelle sul
servizio  di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a
favore delle zone colpite da eventi calamitosi.
   11.  Le  norme  recate  dai  commi  1  e 2 dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si
applicano,  nei  limiti  delle  richieste di personale avanzate dalle
singole  amministrazioni  che  attestino  la persistenza di effettive
esigenze  connesse  agli interventi necessari a fronteggiare la crisi
sismica, fino al 30 giugno 2001.
   12.   Nell'ambito   delle   risorse   disponibili,  in  attuazione
dell'articolo  3,  comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i
termini  previsti  dal decreto del Ministro dell'interno delegato per
il  coordinamento  della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499,
gia' prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2991  del  31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.
   13.  Al  fine  di  consentire  il  recupero  delle  minori entrate
dell'imposta  comunale  sugli immobili relative ai fabbricati colpiti
dal  sisma  del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, e' concesso,
per  il  2001,  un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le
modalita'  di  cui  agli  articoli  2 e 4 del decreto-legge 13 maggio
1999,  n.  132,  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio
1999, n. 226.
   14.  Si  intendono  ricompresi  tra  gli oneri detraibili ai sensi
dell'articolo  13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, gli importi delle erogazioni
liberali  in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da
eventi  di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se
avvenuti  in  altri  Stati,  eseguite  per  il  tramite  dei soggetti
identificati  ai  sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  20  giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155
del  5  luglio  2000.  Per  il  periodo di imposta 2000, si intendono
detraibili  anche  gli  importi  riferiti alle erogazioni liberali in
denaro effettuate nell'anno precedente.
   15.  Il  Magistrato per il Po puo' utilizzare gli enti locali come
soggetti  attuatori per specifici interventi di protezione civile sul
territorio di competenza.
   16.  Per  finanziare  gli interventi delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti
per  le  calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del
decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il
sistema  di  protezione  civile delle regioni e degli enti locali, e'
istituito  il  "Fondo  regionale  di  protezione civile". Il Fondo e'
alimentato  per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di
lire  100  miliardi  annue,  il  cui  versamento  e'  subordinato  al
versamento  al  Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia
autonoma  di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate
nell'anno  precedente,  determinata  dalla  Conferenza dei presidenti
delle  regioni  e  delle  province  autonome in modo da assicurare un
concorso  complessivo  delle  regioni  e  delle province autonome non
inferiore,  annualmente,  al  triplo del concorso statale. Le risorse
regionali  e  statali  sono  accreditate  su  un  conto  corrente  di
tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile".
L'utilizzo  delle  risorse del Fondo e' disposto dal Presidente della
Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome,
d'intesa  con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le
competenti  autorita'  di  bacino,  in  caso di calamita' naturali di
carattere    idraulico    ed    idrogeologico,   ed   e'   comunicato
tempestivamente  alla  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
   17.  In  sede  di  prima applicazione per il triennio 2001-2003 il
concorso  delle  regioni  al  Fondo  di cui al comma 16 e' assicurato
mediante  riduzione  delle  somme  trasferite ai sensi della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun
anno,  con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo
52, comma 6, della presente legge.
   18.  Sui  fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le
strade (ANAS) e' tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da
impegnare  nel  2001  e  nel  2002,  per  gli  interventi  urgenti di
ripristino  della  viabilita' statale nelle regioni danneggiate dagli
eventi  alluvionali  dei  mesi di settembre, ottobre e novembre 2000,
per  i  quali e' intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225.  A  valere su tali somme, l'ANAS
provvede  anche  alle  prime  opere  necessarie d'intesa con gli enti
competenti  alla  messa  in  sicurezza  dei  versanti  immediatamente
adiacenti  alla  sede  stradale  nei  casi  in  cui  la  instabilita'
rappresenti un pericolo per la circolazione.
 
          Nota all'art. 138, comma 6:
              - Si  riporta  di  seguito  il  testo dell'art. 5 della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225:
              "Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o maggiori  danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4,  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".