Art. 14.

             (Regime fiscale delle attivita' marginali)

   1.  Le  persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultano
applicabili  gli  studi  di  settore  possono  avvalersi  del  regime
disciplinato  nel  presente  articolo  a  condizione che i ricavi e i
compensi  del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non
superiore  al  limite  individuato con appositi decreti ministeriali,
tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale
limite,  differenziato  in relazione ai diversi settori di attivita',
non puo', comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.
   2.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni contenute nel
presente  articolo  per  ricavi  e compensi si intendono i ricavi e i
compensi  minimi di riferimento determinati in base all'applicazione,
degli  studi  di  settore  dopo  aver  normalizzato  la posizione del
contribuente  tenendo  conto  delle  peculiarita' delle situazioni di
marginalita',  anche in riferimento agli indici di coerenza economica
che  caratterizzano  il  contribuente stesso. Per il primo periodo di
applicazione  ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai
ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.
   3.   I   contribuenti  indicati  al  comma  1  presentano  domanda
all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale
entro  il  mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende
fruire  del  Predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda e' presentata
entro il 31 marzo.
   4.  I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita'
marginali   sono  tenuti  al  versamento  di  un'imposta  sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva
e'  pari  al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa
determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo
79  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e
successive  modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5,
comma  4,  del  citato  testo  unico  l'imposta sostitutiva e' dovuta
dall'imprenditore.
   5.  Il  regime  fiscale  delle  attivita' marginali cessa di avere
efficacia e il contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria:
   a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale
i  ricavi  o  i  compensi  valutati  in  base  agli  studi di settore
applicabili  nel  periodo  di  riferimento,  prendendo  a base i dati
dichiarati  dal  contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il
limite  individuato dai decreti di cui al comma, 1, in relazione allo
specifico settore di attivita';
   b)  a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i
compensi  conseguiti  ovvero  valutati  in base agli studi di settore
applicabili  nel  periodo  di  riferimento,  prendendo  a base i dati
dichiarati  dal  contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il
limite,  individuato  nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo
specifico  settore  di  attivita', del cinquanta per cento del limite
stesso; in tal caso sara' assoggettato a tassazione nei modi ordinari
l'intero  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  conseguito nel
periodo d'imposta;
   c)  in  caso  di  rinuncia  da  parte  del  contribuente  mediante
comunicazione  all'ufficio  delle  entrate  competente in ragione del
domicilio  fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a
decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.
   6.  Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo
22  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti,  gli  obblighi  di  fatturazione  e di certificazione dei
corrispettivi,  i  soggetti  ammessi  al regime agevolato previsto al
comma  1  sono  esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta
delle  scritture  contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette,
dell'IRAP  e  dell'IVA,  nonche'  dalle liquidazioni e dai versamenti
periodici  rilevanti  ai  fini  dell'IVA  previsti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
   7.  I  contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime fiscale delle
attivita'   marginali   possono  farsi  assistere  negli  adempimenti
tributari  dall'ufficio  delle  entrate  competente  in  ragione  del
domicilio  fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura
informatica  corredata  di  accessori  idonei  da  utilizzare  per la
connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze.
   8.  Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente
articolo   e'   attribuito  un  credito  d'imposta,  utilizzabile  in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nella  misura  del quaranta per cento della parte del prezzo unitario
d'acquisto  dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui
al  comma  7.  Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non
superiore  a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione
dei  beni  in  locazione  finanziaria.  In  tal  caso  il  credito e'
commisurato  al  quaranta  per  cento  del  prezzo  di acquisto ed e'
liquidato  con  riferimento  ai canoni di locazione pagati in ciascun
periodo  d'imposta,  fino  a  concorrenza  di  lire  seicentomila. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile
e non e' rimborsabile.
   9.  Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche'
del  riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  la  posizione  dei contribuenti che si avvalgono del
regime  previsto dal comma 1 e' valutata tenendo conto dell'ammontare
che,   ai   sensi  del  comma  4,  costituisce  base  imponibile  per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
   10.   Per   l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni  e  il
contenzioso  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia  di  imposte  sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che
hanno  fruito  del  regime  di cui al presente articolo e per i quali
risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso
si  applicano,  in  particolare,  le  sanzioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
   11.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministero delle finanze sono
dettate  le  disposizioni  necessarie  per  l'attuazione del presente
articolo.