Art. 140.

      (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)

   1.  Al  fine  di  consentire  il riordino fondiario nelle zone del
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni
di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive
modificazioni,  gia' prorogate dall'articolo 1 della legge 23 gennaio
1992,  n.  34,  e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  sono  ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I
termini  stabiliti  per il compimento delle procedure sono prorogati,
in  via  di  sanatoria,  al  31  dicembre 2003 per le amministrazioni
comunali  che  abbiano  avviato  le procedure previste per i piani di
ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
 
          Nota all'art. 140, comma 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge n.
          546/1977:
              "Art.  4.  -  Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20
          del  decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  29 maggio  1976,  n.  336,  e
          dell'art.  11  del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,
          convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976,
          n.   730,  qualora  si  renda  necessario  procedere  nella
          ricomposizione  particellare delle proprieta' fondiarie per
          l'attuazione  unitaria di comparti edificatori previsti nei
          piani  particolareggiati  di ricostruzione ed i proprietari
          interessati  non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si
          applicano  le disposizioni previste dal presente articolo e
          dalla legge regionale.
              Il    comune    predispone,    per   ciascun   comparto
          edificatorio,  un  apposito piano di ricomposizione, con il
          quale  sono  disposte  le  permute  e  le  compensazioni di
          superficie   e   di  volume  strettamente  necessarie  alla
          formazione di lotti edificabili.
              Il  comune  predispone,  altresi',  una graduatoria dei
          proprietari  che  risultino tali alla data del sisma, dando
          precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano
          l'immobile,  e  procede  alle  assegnazioni  dei lotti agli
          stessi con le modalita' previste dalla legge regionale.
              Qualora  non  sia  possibile  ricavare  nell'ambito del
          comparto  un  numero di unita' immobiliari corrispondente a
          quello  dei  precedenti  proprietari,  il  comune  assicura
          l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di
          zona   in  vigore  da  adottare  per  le  necessita'  della
          ricostruzione.
              La  legge  regionale indica i termini per la formazione
          degli  accordi fra i proprietari e per la relativa notifica
          al  comune,  le  modalita' relative al deposito del piano e
          della   graduatoria   dei   proprietari  di  cui  ai  commi
          precedenti  ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e
          di   approvazione   definitiva,  le  forme  di  pubblicita'
          inerenti  a  tali  adempimenti  con particolare riguardo ai
          proprietari   emigrati   o   assenti,   le   modalita'   di
          comunicazione  agli  interessati  nonche' le modalita' ed i
          termini per le osservazioni e le opposizioni.
              Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono
          approvati  in  via definitiva il piano di ricomposizione e,
          in   conformita'   allo   stesso   ed   alla   graduatoria,
          l'assegnazione  di singoli lotti, consegue il trasferimento
          coattivo  della  proprieta' e degli altri diritti reali. La
          deliberazione  e'  trascritta presso l'ufficio dei registri
          immobiliari  nella  cui circoscrizione sono situati i beni.
          Ai  soli  fini  di  tale  trascrizione  e  delle operazioni
          conseguenti,  e  per  il  tempo strettamente necessario, e'
          consentito  intestare in capo al comune i fondi oggetto del
          piano di ricomposizione.
              Nel  trasferimento  coattivo di cui al precedente comma
          si   osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
          previste dall'art. 853 del codice civile.
              Nei   confronti  dell'assegnatario  di  lotto  che  non
          provvede  ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero
          dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli
          nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il
          comune procede alla espropriazione.
              Alle   domande,   agli   atti,   agli   accordi  fra  i
          proprietari,  ai  provvedimenti  ed  ai  contratti comunque
          relativi   all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'art.
          32  del  decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227, convertito,
          con  modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli
          eventuali  incrementi di valore conseguenti non danno luogo
          all'applicazione  dell'imposta  sull'incremento  di  valore
          sugli immobili.
              Le  controversie  relative all'applicazione delle norme
          di  cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva
          alla competenza del tribunale amministrativo regionale.
              Qualora  sia  proposta domanda di sospensione di taluno
          dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici
          di  cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo puo'
          disporre  in luogo della richiesta sospensione, il deposito
          di  una  cauzione  rapportata  al valore dell'indennita' di
          espropriazione  del  bene,  da  calcolare  in  relazione al
          provvedimento    impugnato,   determinandone   l'ammontare,
          nonche' le modalita' ed i termini del deposito.
              Il  tribunale amministrativo regionale, qualora accolga
          il ricorso, puo' disporre, tenuto conto della situazione di
          fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.
              Le  norme di cui al presente articolo si applicano fino
          al  31 dicembre  1985,  fatte  salve  le  attribuzioni  del
          tribunale amministrativo regionale".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge n.
          34/1992:
              "Art.  1.  -  Le  disposizioni  di cui all'art. 4 della
          legge  8  agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'art. 15
          della  legge  11 novembre  1982,  n.  828,  e ulteriormente
          integrato dall'art. 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 879,
          cosi  come  prorogate ed estese dall'art. 19 della medesima
          legge  n.  879  del  1986,  sono ulteriormente prorogate al
          31 dicembre 1993".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 157, della
          legge n. 662/1996:
              "157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle
          zone  del  Friuli-Venezia  Giulia colpite dal terremoto del
          1976,  le  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della  legge
          8 agosto  1977,  n. 546, come sostituito dall'art. 15 della
          legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente modificato ed
          integrato  dagli  articoli  15 e 19 della legge 10 dicembre
          1986,  n.  879,  e  prorogato  dall'art.  1  della legge 23
          gennaio  1992,  n.  34,  sono ulteriormente prorogate al 31
          dicembre  1999. I termini stabiliti per il compimento delle
          procedure   sono  prorogati  al  31 dicembre  1999  per  le
          amministrazioni  comunali  che abbiano avviato le procedure
          previste per i piani di ricomposizione parcellare, ai sensi
          delle citate disposizioni".