Art. 141.

                    (Patrimonio idrico nazionale)

   1.   Al   fine  di  assicurare  il  recupero  di  risorse  idriche
disponibili  in  aree  di  crisi  del  territorio  nazionale e per il
miglioramento  e  la  protezione ambientale, mediante eliminazione di
perdite,  incremento  di efficienza della distribuzione e risanamento
delle   gestioni,   nonche'   mediante   la  razionalizzazione  e  il
completamento  di  opere  e  di  interconnessioni,  il  Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica provvede alla
concessione,   ed   alla  conseguente  erogazione  direttamente  agli
istituti  mutuanti,  di  contributi  pari agli oneri, per capitale ed
interessi,  di  ammortamento  di mutui o altre operazioni finanziarie
che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle
rispettive  quote  di  limiti di impegno quindicennali con decorrenza
dagli anni 2002 e 2003:
   a)  Consorzio  Ovest  Sesia  Baraggia,  del  sistema Canale Cavour
Vercellese,  per  la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003 :
   b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire
8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
   c)  Canale  Emiliano-Romagnolo,  per la quota di lire 7,5 miliardi
per ciascuno degli armi 2002 e 2003;
   d)  Ente  Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
   e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per
la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
   f)  Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e la trasformazione
fondiaria  in  Puglia,  Lucania  e  Irpinia, per la quota di lire 4,5
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
   g)  Sistema  Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
   h)  Consorzio  di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota
di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
   i)  Consorzi  di  bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1
miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
   l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire
1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
   2.  Gli  enti  indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre
2001  progetti  esecutivi  e  cantierabili per la realizzazione delle
opere  necessarie  al  recupero  di  risorse idriche. Il Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica provvede alla
revoca  della  concessione  degli  enti  inadempienti  a ripartire le
connesse risorse tra i rimanenti.
   3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle finalita' di cui
al  comma  2  nelle  restanti  aree  del  territorio  nazionale, sono
autorizzati  gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2002 e 2003, da iscrivere nello
stato   di  previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  per  la  concessione  di  contributi  pluriennali  per  la
realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.
   4.  Per  l'adempimento  degli  obblighi  comunitari  in materia di
fognatura,  collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e
32  del  decreto  legislativo  11  maggio  1999, n. 152, e successive
modificazioni,  le  autorita'  istituite  per gli ambiti territoriali
ottimali  di  cui  all'articolo  8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
ovvero,  nel  caso  in  cui  queste  non  siano  ancora operative, le
province,  predispongono,  entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi
urgenti,  a  stralcio  e  con  gli  stessi effetti di quello previsto
dall'articolo  11,  comma  3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n.
36. Ove le predette autorita' e province risultino inadempienti, sono
sostituite,  anche  ai  sensi  dell'articolo  3  del  citato  decreto
legislativo  n.  152  del  1999,  come modificato dall'articolo 2 del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 258, dai presidenti delle
giunte   regionali,  su  delega  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri.
 
          Note all'art. 141, comma 3:
              - Si  riportano  di seguito i testi degli articoli 8 ed
          11 della legge n. 36/1994:
              "Art.   8  (Organizzazione  territoriale  del  servizio
          idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono riorganizzati
          sulla  base  di  ambiti  territoriali  ottimali  delimitati
          secondo i seguenti criteri:
                a) rispetto  dell'unita' del bacino idrografico o del
          sub-bacino  o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto
          delle   previsioni   e  dei  vincoli  contenuti  nei  piani
          regionali  di  risanamento delle acque di cui alla legge 10
          maggio  1976,  n.  319,  e  successive modificazioni, e nel
          piano  regolatore  generale degli acquedotti, nonche' della
          localizzazione   delle   risorse  e  dei  loro  vincoli  di
          destinazione,  anche  derivanti  da consuetudine, in favore
          dei centri abitati interessati;
                b) superamento della frammentazione delle gestioni;
                c) conseguimento  di  adeguate dimensioni gestionali,
          definite  sulla  base  di  parametri  fisici,  demografici,
          tecnici     e     sulla     base     delle     ripartizioni
          politico-amministrative.
              2. Le regioni, sentite le province interessate, nonche'
          le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, nell'ambito
          delle  attivita'  di  programmazione  e  di  pianificazione
          previste  dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989,
          n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          provvedono  alla  delimitazione  degli  ambiti territoriali
          ottimali.  Nei  bacini idrografici di rilievo nazionale, ai
          sensi  della  citata  legge  n.  183  del 1989, le regioni,
          sentite   le  province  interessate,  nonche'  le  province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano  provvedono  alla
          delimitazione  degli ambiti territoriali ottimali dopo aver
          sottoposto  il  progetto  di delimitazione all'Autorita' di
          bacino   per  la  determinazione  di  competenza  ai  sensi
          dell'art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.
              3.  Qualora,  nei  bacini  che  non  siano  di  rilievo
          nazionale,  un  acquedotto  in regime di servizio pubblico,
          per  concessione assentita o consuetudine, convogli risorse
          idriche  derivate o captate in territori comunali ricadenti
          in piu' regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali
          ottimali  di  cui  al comma 1 e' effettuata d'intesa tra le
          regioni interessate.
              4. Le regioni, sentite le province interessate, nonche'
          le  province  autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra
          loro   o  singolarmente,  nonche'  l'Autorita'  di  bacino,
          nell'ambito  delle attivita' previste dagli articoli 3 e 17
          della   citata   legge   n.  183  del  1989,  e  successive
          modificazioni,  per le finalita' di cui alla presente legge
          provvedono   nei  bacini  idrografici  di  loro  competenza
          all'aggiornamento   del  piano  regolatore  generale  degli
          acquedotti  su scala di bacino ed alla programmazione degli
          interventi   attuativi   occorrenti   in  conformita'  alle
          procedure previste dalla medesima legge n. 183.
              5. Le regioni, sentite le province, nonche' le province
          autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  stabiliscono  norme
          integrative   per   il   controllo   degli  scarichi  degli
          insediamenti  civili e produttivi allacciati alle pubbliche
          fognature,   per   la   funzionalita'   degli  impianti  di
          pretrattamento  e  per  il  rispetto  dei  limiti  e  delle
          prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
              6.  Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le
          competenze  statali  di cui all'art. 91, n. 4), del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616,
          esercitate  dal  Ministro  dei lavori pubblici, su proposta
          dell'Autorita' di bacino".
              "Art.  11  (Rapporti tra enti locali e soggetti gestori
          del  servizio idrico integrato). - 1. La regione adotta una
          convenzione  tipo  e  relativo  disciplinare per regolare i
          rapporti  tra  gli  enti  locali  di  cui  all'art.  9 ed i
          soggetti   gestori   dei   servizi   idrici  integrati,  in
          conformita' ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 4,
          comma 1, lettere f) e g).
              2. La convenzione tipo prevede, in particolare:
                a) il  regime giuridico prescelto per la gestione del
          servizio;
                b) l'obbligo   del   raggiungimento   dell'equilibrio
          economico-finanziario della gestione;
                c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque
          a trenta anni;
                d) i     criteri     per     definire     il    piano
          economico-finanziario   per   la   gestione  integrata  del
          servizio;
                e) le  modalita'  di controllo del corretto esercizio
          del servizio;
                f) il  livello  di  efficienza e di affidabilita' del
          servizio  da  assicurare  all'utenza  anche con riferimento
          alla manutenzione degli impianti;
                g) la facolta' di riscatto da parte degli enti locali
          secondo  i  principi  di  cui  al  titolo  I,  capo II, del
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
                h) l'obbligo   di  restituzione  delle  opere,  degli
          impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'art.
          4,   comma   1,   lettera  f)  oggetto  dell'esercizio,  in
          condizioni   di   efficienza   ed   in   buono   stato   di
          conservazione;
                i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
                l) le  penali, le sanzioni in caso di inadempimento e
          le  condizioni di risoluzione secondo i principi del codice
          civile;
                m) i  criteri  e  le  modalita' di applicazione delle
          tariffe   determinate   dagli   enti   locali  e  del  loro
          aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie
          di utenze.
              3.  Ai  fini  della  definizione  dei  contenuti  della
          convenzione  di  cui  al  comma  2,  i comuni e le province
          operano  la  ricognizione  delle  opere  di  adduzione,  di
          distribuzione,  di  fognatura  e di depurazione esistenti e
          definiscono  le  procedure  e  le  modalita', anche su base
          pluriennale,   per   assicurare   il   conseguimento  degli
          obiettivi   previsti  dalla  presente  legge.  A  tal  fine
          predispongono,  sulla  base  dei  criteri e degli indirizzi
          fissati   dalle  regioni,  un  programma  degli  interventi
          necessari  accompagnato  da  un  piano  finanziario  e  dal
          connesso  modello  gestionale  ed  organizzativo.  Il piano
          finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili,
          quelle  da  reperire  nonche'  i  proventi da tariffa, come
          definiti all'art. 13, per il periodo considerato".