Art. 15.

(Agevolazioni  fiscali  in  materia  di scambi di servizi fra aziende
                    agricole dei comuni montani)

   1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
e' sostituito dal seguente:
   "1.  I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono
aziende  agricole  ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti
disposizioni  di  legge  possono  assumere  in  appalto  sia  da enti
pubblici  che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio
e  dei  familiari  di  cui  all'articolo  230-bis  del codice civile,
nonche'  utilizzando  esclusivamente macchine ed attrezzature di loro
proprieta',  lavori  relativi  alla  sistemazione  e manutenzione del
territorio  montano,  quali lavori di forestazione, di costruzione di
piste  forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa
dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi nonche' lavori
agricoli  e  forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura,
la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la
raccolta  di  prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non
superiori  a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo e'
rivalutato  annualmente  con  decreto del Ministro competente in base
all'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai e
impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica".
   2.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 17 della citata legge n. 97 del
1994,  come  sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo, sono
inseriti i seguenti:
   "1-bis.   I  lavori  di  cui  al  comma  1  non  sono  considerati
prestazioni  di  servizi  ai  fini  fiscali  e  non  sono soggetti ad
imposta,  se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente
fini  di  lucro  ed  avente  lo  scopo  di  migliorare  la situazione
economica   delle   aziende   agricole   associate   e   lo   scambio
interaziendale di servizi.
   1-ter.  I  soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte
fresco  fino  alla propria cooperativa per se' e per altri soci della
stessa  cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprieta',
anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA).
Tale  attivita'  ai fini fiscali non e' considerata quale prestazione
di servizio e non e' soggetta ad imposta.
   1-quater.  I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori
diretti   all'INPS,  gestione  agricola,  garantiscono  la  copertura
assicurativa  infortunistica  per i soggetti e le attivita' di cui ai
commi 1-bis e 1-ter.
   1-quinquies.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 possono assumere in
appalto  da  enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone,
utilizzando esclusivamente automezzi di proprieta'".
 
          Note all'art. 15:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
          31 gennaio 1994, n. 97, recante: "Nuove disposizioni per le
          zone   montane",   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          9 febbraio  1994,  n.  32,  S.O., cosi' come modificato dal
          presente articolo:
              "Art.   17  (Incentivi  alle  pluriattivita').  - 1.  I
          coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono
          aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle
          vigenti  disposizioni  di legge possono assumere in appalto
          sia   da   enti   pubblici   che   da  privati,  impiegando
          esclusivamente  il  lavoro  proprio  e dei familiari di cui
          all'articolo 230-bis del codice civile, nonche' utilizzando
          esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprieta',
          lavori   relativi  alla  sistemazione  e  manutenzione  del
          territorio   montano,  quali  lavori  di  forestazione,  di
          costruzione   di   piste   forestali,   di  arginatura,  di
          sistemazione   idraulica,   di   difesa   dalle  avversita'
          atmosferiche  e  dagli  incendi  boschivi,  nonche'  lavori
          agricoli  e  forestali tra i quali l'aratura, la semina, la
          potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti
          antiparassitari,  la  raccolta  di  prodotti  agricoli,  il
          taglio  del  bosco,  per  importi non superiori a cinquanta
          milioni  di  lire per ogni anno. Tale importo e' rivalutato
          annualmente  con  decreto  del  Ministro competente in base
          all'indice  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
              1-bis.  I lavori di cui al comma 1 non sono considerati
          prestazioni  di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti
          ad   imposta,   se   sono  resi  tra  soci  di  una  stessa
          associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di
          migliorare  la  situazione economica delle aziende agricole
          associate e lo scambio interaziendale di servizi
              1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare
          il latte fresco fino alla propria cooperativa per se' e per
          altri  soci  della  stessa  cooperativa impiegando mezzi di
          trasporto  di  loro  proprieta'.,  anche agricoli, iscritti
          nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attivita'
          ai  fini  fiscali  non  e' considerata quale prestazione di
          servizio e non e' soggetta ad imposta.
              1-quater.  I  contributi agricoli unificati versati dai
          coltivatori    diretti    all'INPS,    gestione   agricola,
          garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i
          soggetti e le attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
              1-quinquies.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1 possono
          assumere   in   appalto  da  enti  pubblici  l'incarico  di
          trasporto  locale  di  persone,  utilizzando esclusivamente
          automezzi di proprieta'.
              2.  Le  cooperative  di produzione agricola e di lavoro
          agricolo-forestale   che   abbiano   sede   ed   esercitino
          prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che,
          conformemente   alle   disposizioni  del  proprio  statuto,
          esercitino   attivita'   di   sistemazione  e  manutenzione
          agraria,  forestale  e,  in  genere, del territorio e degli
          ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti
          locali  e  dagli  altri enti di diritto pubblico, in deroga
          alle   vigenti  disposizioni  di  legge  ed  anche  tramite
          apposite  convenzioni,  l'esecuzione di lavori e di servizi
          attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e
          del   paesaggio,   quali   la  forestazione,  il  riassetto
          idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che
          l'importo  dei  lavori  o  servizi non sia superiore a lire
          300.000.000 per anno.
              3.  Le  costruzioni  o porzioni di costruzioni rurali e
          relative  pertinenze destinate all'esercizio dell'attivita'
          agrituristica  di  cui  alla legge 5 dicembre 1985, n. 730,
          svolta   in   territori   montani,   sono  assimilate  alle
          costruzioni  rurali  di cui all'articolo 39 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive modificazioni.