Art. 153.

            (Imprese editrici di quotidiani e periodici)

   1.  Gli  stanziamenti  relativi  ai contributi di cui alla legge 7
agosto  1990,  n.  250,  e successive modificazioni, sono, per l'anno
2001, incrementati di lire 40 miliardi.
   2.  La  normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge. 7,
agosto   1990,   n.   250,  e  successive  modificazioni  si  applica
esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche
telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in
testata,  risultino  essere  organi o giornali di forze politiche che
abbiano  il  proprio  gruppo  parlamentare  in  una  delle  Camere  o
rappresentanze   nel   Parlamento  europeo  o  siano  espressione  di
minoranze  linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante
in  un  ramo  del  Parlamento  italiano  nell'anno di riferimento dei
contributi.
   3.  I  quotidiani  e  i  periodici  telematici organi di movimenti
politici  di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso
i  tribunali.  Le  richieste  di  contributi,  ai  sensi del presente
articolo,  per  tali  testate  non  sono cumulabili con nessuna altra
richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo
e'   pari  al  60  per  cento  dei  costi  del  bilancio  d'esercizio
dell'impresa  editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla
testata.
   4.  Entro  e  non  oltre il 1 dicembre 2001 le imprese editrici di
quotidiani  o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990,
n.  250,  e successive modificazioni, possono costituirsi in societa'
cooperative,  il  cui  oggetto  sociale sia costituito esclusivamente
dalla   edizione  di  quotidiani  o  periodici  organi  di  movimenti
politici.  A  tali  cooperative  sono  attribuiti i contributi di cui
all'articolo  3,  comma  2,  della  legge  7  agosto  1990, n. 250, e
successive modificazioni.
   5.  Le  imprese  di  cui  al  comma  4, per accedere ai contributi
debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
   a)  aver  sottoposto  l'intero  bilancio  di esercizio al quale si
riferiscono  i  contributi  alla  certificazione  di  una societa' di
revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla
CONSOB;
   b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari
ad  almeno  il  25  per cento della tiratura complessiva se nazionali
ovvero  almeno  al  40  per  cento  se  locali.  Ai fini del presente
articolo,  si  intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva
e' concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;
   c)  adottare  una  norma  statutaria  che  introduca il divieto di
distribuzione   degli   utili   nell'esercizio   di  riscossione  dei
contributi e nei cinque successivi.
 
          Note all'art. 153:
              -  Il  titolo  della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' il
          seguente:  "Provvidenze  per  l'editoria  e  riapertura dei
          termini,  a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la
          dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili di cui all'art. 9,
          comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
          ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa".
              -  Il  testo  dell'art.  3, comma 10, della sopracitata
          legge  250/1990,  e'  il  seguente:      "10.  Fatta  salva
          l'applicazione  a  regime  della  normativa  in  vigore  al
          31 dicembre   1997  a  favore  delle  imprese  editrici  di
          quotidiani  o  periodici  a quella data organi di movimenti
          politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per
          l'accesso  ai  contributi  previsti, nonche' a favore delle
          imprese  editrici  di quotidiani e periodici pubblicati per
          la  prima  volta  in  data successiva al 31 dicembre 1997 e
          fino  al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti
          ammessi   al   finanziamento   pubblico,  a  decorrere  dal
          1 gennaio  1998  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  o
          periodici  che,  oltre  che  attraverso  esplicita menzione
          riportata in testata, risultino essere organi o giornali di
          forze  politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare
          in  una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno
          un  rappresentante  in  un  ramo  del  Parlamento italiano,
          nell'anno  di  riferimento  dei contributi nei limiti delle
          disponibilita'   dello   stanziamento   di   bilancio,   e'
          corrisposto:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
          per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci
          degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e
          comunque  non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per
          i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
                b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie".
              -  Il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n.
          250/1990, e' il seguente:     "2. A decorrere dal 1 gennaio
          1997,  i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle
          imprese  indicate  nel  presente  periodo,  al comma 11 del
          presente  articolo  sono  concessi alle imprese editrici di
          giornali   quotidiani,   che  abbiano  acquisito  nell'anno
          precedente  a  quello di riferimento dei contributi entrate
          pubblicitarie  che  non  superino il 30 per cento dei costi
          complessivi  dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno
          medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite
          come  cooperative  giornalistiche  ai  sensi  dell'art. 6 e
          dell'art.   52   della  legge  5 agosto  1981,  n.  416,  e
          successive  modificazioni,  o, se costituite in altra forma
          societaria,  a  condizione  che la maggioranza del capitale
          sociale  sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o
          enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi
          sono  corrisposti  anche  ai  giornali  quotidiani editi in
          lingua  francese,  ladina,  slovena e tedesca nelle regioni
          autonome    Valle    d'Aosta,   Friuli-Venezia   Giulia   e
          Trentino-Alto Adige e ai giornali quotidiani italiani editi
          e   diffusi  all'estero,  nonche'  ai  periodici  editi  da
          cooperative  di  giornalisti,  ivi  comprese  quelle di cui
          all'art.  52  della  citata legge n. 416 del 1981, anche se
          costituite,   limitatamente   a   queste  ultime,  dopo  il
          31 dicembre  1980.  Nel  caso  dei periodici si applicano i
          limiti  e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10,
          lettere a) e b). Le imprese di cui al presente comma devono
          essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato
          e  diffuso  con  la  stessa  periodicita' la testata per la
          quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno
          cinque   anni,   ridotti   a   tre   per   le   cooperative
          giornalistiche editrici di quotidiani]".
          Note  all'art. 154:     - Il testo dell'art. 22 della legge
          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali), e' il seguente:
              "Art.  22.  (Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto
          Poligrafico   e   zecca  dello  Stato).  -  1  All'Istituto
          Poligrafico  e  zecca dello Stato e' concesso un contributo
          ventennale  di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000,
          quale   concorso  dello  Stato  a  fronte  degli  oneri  di
          ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui
          o  altre  operazioni  finanziarie  che l'Istituto stesso e'
          autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria
          ristrutturazione finanziaria. Tale contributo e' concesso a
          condizione che l'Istituto abbia predisposto un programma di
          ristrutturazione   organizzativa   e   finanziaria  e  tale
          programma  sia stato approvato dal Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica. Il programma,
          comprensivo  del  piano  di ristrutturazione delle cartiere
          delle  Marche  al fine del loro sviluppo e della tutela dei
          posti  di  lavoro,  attraverso  il  reinserimento stabile e
          competitivo  nel  mercato,  e'  predisposto  entro tre mesi
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge ed e'
          trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi
          alle   Camere  sullo  stato  di  attuazione  del  programma
          medesimo.  Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000
          e  2001,  mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
          anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio
          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
              -  Il  testo  dell'art.  22  della gia' citata legge n.
          559/66,  a  seguito  delle modifiche apportate dal presente
          articolo,  e'  il  seguente:      "Art.  22.  Il  fondo  di
          dotazione conferito dallo Stato al patrimonio dell'Istituto
          Poligrafico dello Stato e' costituito:
                1)  dagli  impianti  e  dagli  altri beni indicati al
          primo  comma  dell'art.  2  della legge 6 dicembre 1928, n.
          2744;
                2)  dall'assegnazione  disposta dall'art. 2 del regio
          decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380;
                3)  dalla somministrazione prevista dall'art. 1 della
          legge 16 aprile 1954, n. 108;
                4)  dagli  immobili  indicati  dalla legge 11 gennaio
          1963,  n.  98, e dal magazzino principale stampati di Stato
          sito in Roma, via Luigi Tosti, n. 70;
                5)  dal  fabbricato  e  dal terreno della ex Zecca di
          Stato  siti  in  via  Principe  Umberto n. 4, Roma, con gli
          annessi  impianti  e  dotazioni,  dal  compendio  tecnico e
          artistico della scuola dell'arte della medaglia e dal museo
          della  Zecca,  inclusi le monete, le medaglie, le fusioni e
          tutti  gli  altri  oggetti  artistici  ivi  esistenti. Sono
          esclusi  dal  patrimonio  dell'Istituto le monete od i beni
          costituiti in deposito per conto dell'amministrazione dello
          Stato.
                5-bis)  (dal  contributo  previsto dall'art. 22 della
          legge 17 maggio 1999, n. 144).
              Gli   immobili   conferiti   o,   comunque,   pervenuti
          all'Istituto  e destinati alla sua attivita' istituzionale,
          possono  essere alienati o permutati purche' sia assicurata
          la loro idonea e tempestiva sostituzione con altri immobili
          di proprieta' dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
              Le  plusvalenze eventualmente realizzate dallo Istituto
          per  effetto delle alienazioni o permute poste in essere in
          base  alle  disposizioni  del  precedente comma sono esenti
          dall'imposta di ricchezza mobile per cinque anni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge.
              L'eventuale maggiore  ricavo  delle  alienazioni  degli
          anzidetti  immobili, rispetto ai reinvestimenti considerati
          al   secondo   comma  del  presente  articolo  deve  essere
          accantonato in un fondo di riserva speciale il cui utilizzo
          e'  consentito  per  l'acquisto  di  altri  immobili  o  di
          impianti   e   macchinari   da   destinare  alla  attivita'
          istituzionale  dell'Istituto  e per l'integrazione di fondi
          obbligatori quando straordinarie esigenze della gestione lo
          richiedano.
              Il  regio  decreto-legge  6 febbraio  1934, n. 265, che
          autorizza  il rimborso graduale allo Stato dell'importo del
          patrimonio  conferito all'Istituto Poligrafico, e' abrogato
          e   le   quote   gia'  versate  in  applicazione  al  detto
          decreto-legge  si  considerano  corrisposte  allo  Stato  a
          titolo di utili di esercizio.
              Gli interessi ed i canoni dovuti al Tesoro e al Demanio
          dello  Stato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma
          dell'art.  4  della  legge  6 dicembre  1928,  n.  2744,  e
          dell'art.  2  del  decreto legislativo del capo provvisorio
          dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, sono, salvo le quote
          gia' versate, soppressi".