Art. 153. (Imprese editrici di quotidiani e periodici) 1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi. 2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge. 7, agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi. 3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo e' pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata. 4. Entro e non oltre il 1 dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. 5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa: a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB; b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva e' concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione; c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.
Note all'art. 153: - Il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' il seguente: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa". - Il testo dell'art. 3, comma 10, della sopracitata legge 250/1990, e' il seguente: "10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1 gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio, e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie". - Il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 250/1990, e' il seguente: "2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, nonche' ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere a) e b). Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicita' la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani]". Note all'art. 154: - Il testo dell'art. 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente: "Art. 22. (Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto Poligrafico e zecca dello Stato). - 1 All'Istituto Poligrafico e zecca dello Stato e' concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso e' autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Tale contributo e' concesso a condizione che l'Istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, e' predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero". - Il testo dell'art. 22 della gia' citata legge n. 559/66, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 22. Il fondo di dotazione conferito dallo Stato al patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' costituito: 1) dagli impianti e dagli altri beni indicati al primo comma dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744; 2) dall'assegnazione disposta dall'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380; 3) dalla somministrazione prevista dall'art. 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108; 4) dagli immobili indicati dalla legge 11 gennaio 1963, n. 98, e dal magazzino principale stampati di Stato sito in Roma, via Luigi Tosti, n. 70; 5) dal fabbricato e dal terreno della ex Zecca di Stato siti in via Principe Umberto n. 4, Roma, con gli annessi impianti e dotazioni, dal compendio tecnico e artistico della scuola dell'arte della medaglia e dal museo della Zecca, inclusi le monete, le medaglie, le fusioni e tutti gli altri oggetti artistici ivi esistenti. Sono esclusi dal patrimonio dell'Istituto le monete od i beni costituiti in deposito per conto dell'amministrazione dello Stato. 5-bis) (dal contributo previsto dall'art. 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144). Gli immobili conferiti o, comunque, pervenuti all'Istituto e destinati alla sua attivita' istituzionale, possono essere alienati o permutati purche' sia assicurata la loro idonea e tempestiva sostituzione con altri immobili di proprieta' dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Le plusvalenze eventualmente realizzate dallo Istituto per effetto delle alienazioni o permute poste in essere in base alle disposizioni del precedente comma sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale maggiore ricavo delle alienazioni degli anzidetti immobili, rispetto ai reinvestimenti considerati al secondo comma del presente articolo deve essere accantonato in un fondo di riserva speciale il cui utilizzo e' consentito per l'acquisto di altri immobili o di impianti e macchinari da destinare alla attivita' istituzionale dell'Istituto e per l'integrazione di fondi obbligatori quando straordinarie esigenze della gestione lo richiedano. Il regio decreto-legge 6 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, e' abrogato e le quote gia' versate in applicazione al detto decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio. Gli interessi ed i canoni dovuti al Tesoro e al Demanio dello Stato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'art. 2 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, sono, salvo le quote gia' versate, soppressi".