Art. 154.

(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello
                               Stato)

   1.  Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge
17  maggio  1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione
finanziaria  dell'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello  Stato, deve
considerarsi  ad  incremento  del fondo di dotazione dell'Istituto di
cui  all'articolo  22 della legge 13 luglio 1966, n. 559. 2. Al primo
comma  dell'articolo  22  della  legge  13  luglio  1966,  n. 559, e'
aggiunto, in fine, il seguente numero:
   "5-bis)  dal  contributo  previsto dall'articolo 22 della legge 17
maggio 1999, n. 144".