Art. 156.

(Razionalizzazione  e  accelerazione delle procedure di' liquidazione
                   delle societa' del gruppo EFIM)

   1.  I  patrimoni  delle  seguenti  societa' in liquidazione coatta
amministrativa:  Alucasa  Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia
Spa,  Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa,
sono  trasferiti,  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge,  con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti
in   corso,   alla   societa'   Alumix  Spa  in  liquidazione  coatta
amministrativa.  I  compendi  cosi' trasferiti costituiscono, ad ogni
effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia
dal  patrimonio  della  societa'  Alumix  Spa  in liquidazione coatta
amministrativa,  esistente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette
societa'  sono  chiuse  alla data di entrata in vigore della presente
legge  e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi
della liquidazione coatta amministrativa della societa' Alumix Spa.
   2.  I  patrimoni  delle  seguenti  societa' in liquidazione coatta
amministrativa:  Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe Spa, Edina
Spa,  Efimdata  Spa,  Etnea  Vini  Spa,  Istituto Ricerche Breda Spa,
Metallotecnica  Veneta  Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud
Spa,  Reggiane  OMI  Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana Spa,
sono  trasferiti,  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge,  con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti
in  corso,  alla  societa'  Efimpianti  Spa  in  liquidazione  coatta
amministrativa.  I  compendi  cosi' trasferiti costituiscono, ad ogni
effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia
dal  patrimonio  della societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta
amministrativa,  esistente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette
societa',  il  cui patrimonio e' trasferito, sono chiuse alla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge.  Gli  organi  di  tali
liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli
organi   della  liquidazione  coatta  amministrativa  della  societa'
Efimpianti  Spa.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   nomina  due  commissari  liquidatori  in
aggiunta a quello in carica alla societa' Efimpianti Spa.
   3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le societa' i cui
patrimoni  sono  trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite
direttamente  ed  a  cura  della  societa' Alumix Spa in liquidazione
coatta amministrativa e della societa' Efimpianti Spa in liquidazione
coatta  amministrativa,  che, nella veste di societa' subentranti nei
patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi
nei  giudizi  nella  udienza  immediatamente successiva al trentesimo
giorno  dalla  data  di  entrata m vigore della presente legge, senza
farsi  luogo  alla  interruzione  dei  procedimenti.  Il  commissario
liquidatore  dell'EFIM,  nella sua qualita' di autorita' di vigilanza
ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3, del decreto-legge 19 dicembre
1992,  n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993,  n.  33,  come  sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22
novembre  1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre  1994,  n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione
della  disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive
ai  commissari  liquidatori  confermati  o  di nuova nomina affinche'
assumano  tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita
cura  e  definizione  dei  giudizi  pendenti, ivi compresi quelli che
hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento
dei  danni,  gia'  promossi  nei  confronti  di ex amministratori, di
direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti
nelle  predette  societa' e di componenti dei collegi sindacali delle
societa'  in  liquidazione,  nonche'  nei confronti delle societa' di
revisione  incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi
che  comunque  abbiano  avuto  rapporti  patrimoniali con le medesime
societa'.   Alla  gestione  delle  disponibilita'  finanziarie  della
societa'  Alumix  Spa  in  liquidazione coatta amministrativa e della
societa'  Efimpianti  Spa  in  liquidazione  coatta amministrativa si
applica   l'articolo  5,  comma  7,  secondo  e  terzo  periodo,  del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al
conto   infruttifero   intestato   ad  EFIM  in  liquidazione  coatta
amministrativa  il  conto  aperto  presso la Tesoreria centrale dello
Stato  intestato,,  rispettivamente,  alla  societa'  Alumix  Spa  in
liquidazione  coatta amministrativa e alla societa' Efimpianti Spa in
liquidazione coatta amministrativa.
   4.  I  patrimoni  delle  seguenti  societa' in liquidazione coatta
amministrativa:  Breda  Energia  Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda
Fucine  Meridionali  Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto
Breda  Finanziaria  Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali
Spa,  Safim  Leasing  Spa,  sono trasferiti, dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, con ogni componente attiva e passiva,
ivi  compresi  i  rapporti in corso, alla societa' Nuova Breda Fucine
Spa  in  liquidazione  coatta  amministrativa. I patrimoni trasferiti
alla   societa'   Nuova  Breda  Fucine  Spa  in  liquidazione  coatta
amministrativa,  ad  ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti
patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della societa'
Nuova   Breda  Fucine  Spa  in  liquidazione  coatta  amministrativa,
esistente  alla data di entrata in vigore della presente legge, anche
allo  scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni
giuridiche.  Le  liquidazioni  coatte  amministrative  delle predette
societa'  sono  chiuse  alla data di entrata in vigore della presente
legge.   Gli   organi  di  tali  liquidazioni  coatte  amministrative
presentano  il  loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta
amministrativa  della societa' Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause
pendenti,  promosse  da  e  contro  le  societa' i cui patrimoni sono
trasferiti  ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente
ed  a  cura  della  societa'  Nuova  Breda Fucine Spa in liquidazione
coatta  amministrativa  che,  nella veste di societa' subentrante nei
patrimoni  trasferiti,  deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi
nei  giudizi  nella  udienza  immediatamente successiva al trentesimo
giorno  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, senza
farsi  luogo  alla  interruzione  dei  procedimenti.  Il  commissario
liquidatore  dell'EFIM,  nella sua qualita' di autorita' di vigilanza
ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3, del decreto-legge 19 dicembre
1992,  n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993,  n.  33,  come  sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22
novembre  1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre  1994,  n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione
della disposizione di cui al precedente periodo, impartendo direttive
ai  commissari  liquidatoti  confermati  o  di nuova nomina affinche'
assumano  tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita
cura  e  definizione  dei  giudizi  pendenti, ivi compresi quelli che
hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento
dei  danni,  gia'  promossi  nei  confronti  di ex amministratori, di
direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti
nelle  predette  societa' e di componenti dei collegi sindacali delle
societa'  in  liquidazione,  nonche'  nei confronti delle societa' di
revisione  incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi
che  comunque  abbiano  avuto  rapporti  patrimoniali con le medesime
societa'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  nomina  due commissari liquidatori in aggiunta a quello in
carica nella societa' Nuova Breda Fucine Spa.
   5.  Alle  societa'  F.E.B.  Spa e Safim Factor Spa in liquidazione
coatta   amministrativa   si   applica  il  comma  4,  ad  esclusione
dell'ultimo  periodo,  qualora  non abbiano presentato, entro un anno
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di
concordato  di  cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate con
regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso
la liquidazione coatta amministrativa.
   6.  Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
16  marzo  1999,  n.  79,  non si applicano all'impianto previsto dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, recante il piano di
sviluppo minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente.
   7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente
articolo  sono  effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti
in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti
da  qualunque  imposta,  diretta  o indiretta, tassa, obbligo e onere
tributario comunque inteso o denominato.
   8.  In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19
dicembre  1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio  1993, n. 33, e successive modificazioni, i crediti e debiti
dell'EFIM  e  delle  societa'  elencate nei commi 1 e 2 nei confronti
delle  amministrazioni  dello Stato sono estinti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 156:
                -  Il  testo  dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge
          19 dicembre    1992,   n.   487   (Soppressione   dell'Ente
          partecipazioni  e  finanziamento industria manifatturiera -
          Efim), e' il seguente:
              "3.  Il commissario liquidatore provvede all'attuazione
          del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di
          cui  all'art.  3,  comma  2, ed alla liquidazione dell'ente
          soppresso  entro  due  anni  dalla  data  dell'approvazione
          ministeriale  di  cui  al  comma  1.  Decorso tale periodo,
          l'ente  soppresso  e  le societa' che a tale data risultino
          ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla
          procedura   di   liquidazione  coatta  amministrativa,  con
          decreto   del  Ministro  del  tesoro,  ad  eccezione  delle
          societa'  individuate  con  decreto  del Ministro medesimo,
          alle  quali  continuano  ad  applicarsi le disposizioni del
          presente  decreto,  e  successive  modificazioni, fino alla
          data   del  31 gennaio  1996,  intendendosi  sostituito  il
          commissario  della  liquidazione  coatta  amministrativa al
          commissario    liquidatore    dell'Efim.   Il   commissario
          liquidatore  puo' chiedere prima della scadenza del termine
          biennale  che vengano poste in liquidazione coatta, a norma
          del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o
          piu'  societa'  controllate  di cui all'art. 2, comma 1. Il
          provvedimento   di   liquidazione   coatta   amministrativa
          preclude   la   dichiarazione   di   fallimento.   Per   le
          liquidazioni coatte delle societa' controllate dall'Efim, i
          poteri dell'autorita' di vigilanza di cui agli articoli 194
          e  seguenti  del  citato  regio  decreto sono attribuiti al
          commissario liquidatore dell'Efim ovvero al commissario che
          sara' preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente,
          i  quali  riferiscono  al  Ministro  del  tesoro  in merito
          all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate
          societa'.  Nel  caso  di  liquidazione  coatta  dell'Efim i
          poteri  di  vigilanza  sono  esercitati  dal  Ministro  del
          tesoro".
              -  Il  testo  dell'art.  5,  comma  7,  del gia' citato
          decreto-legge n. 487/1992, e' il seguente:
              "7.  Gli  importi  delle  anticipazioni  concesse dalla
          Cassa  depositi  e  prestiti al commissario liquidatore, ad
          esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti
          nei  confronti  dell'ente  soppresso,  devono  affluire  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          Tesoreria  centrale  dello  Stato,  intestato  all'Efim  in
          liquidazione.  Allo  stesso  conto  corrente  devono essere
          versate  tutte  le  disponibilita'  di  spettanza dell'ente
          soppresso  e  del commissario liquidatore depositate presso
          il  sistema  bancario.  Con decreto del Ministro del tesoro
          puo'  essere fissato l'importo massimo delle disponibilita'
          depositate  presso  il sistema bancario per le piu' urgenti
          ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore".
              -  Il  titolo  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
          recita:   "Disciplina   del   fallimento,   del  concordato
          preventivo,   dell'amministrazione   controllata   e  della
          liquidazione coatta amministrativa".
              -   Il  testo  dell'art.  11  del  decreto  legislativo
          16 marzo  1999,  n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
          recante  norme  comuni  per il mercato interno dell'energia
          elettrica), e' il seguente:
              "Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
          Al  fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il
          risparmio  energetico,  la  riduzione  delle  emissioni  di
          anidride  carbonica  e l'utilizzo delle risorse energetiche
          nazionali,  a  decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i
          soggetti  responsabili degli impianti che, in ciascun anno,
          importano  o  producono  energia  elettrica  da  fonti  non
          rinnovabili   hanno  l'obbligo  di  immettere  nel  sistema
          elettrico   nazionale,   nell'anno  successivo,  una  quota
          prodotta  da  impianti  da  fonti  rinnovabili  entrati  in
          esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
          aggiuntiva,  in  data  successiva  a  quella  di entrata in
          vigore del presente decreto.
              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle
          importazioni  e  alle  produzioni  di energia elettrica, al
          netto  della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
          delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al
          comma  1  e' inizialmente stabilita nel due per cento della
          suddetta energia eccedente i 100 GWh.
              3.  Gli  stessi  soggetti possono adempiere al suddetto
          obbligo   anche   acquistando,   in   tutto   o  in  parte,
          l'equivalente   quota   o   i  relativi  diritti  da  altri
          produttori,    purche'   immettano   l'energia   da   fonti
          rinnovabili  nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
          della  rete  di  trasmissione nazionale. I diritti relativi
          agli  impianti  di  cui  all'art.  3,  comma 7, della legge
          14 novembre  1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della
          rete  di  trasmissione  nazionale. Il gestore della rete di
          trasmissione   nazionale,   al   fine   di   compensare  le
          fluttuazioni  produttive annuali o l'offerta insufficiente,
          puo'  acquistare  e  vendere diritti di produzione da fonti
          rinnovabili,  prescindendo  dalla effettiva disponibilita',
          con  l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
          emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
              4.  Il  gestore  della  rete  di trasmissione nazionale
          assicura  la  precedenza  all'energia elettrica prodotta da
          impianti  che  utilizzano,  nell'ordine,  fonti energetiche
          rinnovabili,   sistemi  di  cogenerazione,  sulla  base  di
          specifici  criteri  definiti  dall'autorita'  per l'energia
          elettrica   e   il   gas,  e  fonti  nazionali  di  energia
          combustibile  primaria, queste ultime per una quota massima
          annuale  non  superiore  al  quindici  per  cento  di tutta
          l'energia   primaria   necessaria  per  generare  l'energia
          elettrica consumata.
              5.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente,  sono adottate le direttive per l'attuazione
          di  quanto  disposto  dai  commi  1,  2  e  3,  nonche' gli
          incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
          successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse
          al   rispetto  delle  norme  volte  al  contenimento  delle
          emissioni  di  gas  inquinanti, con particolare riferimento
          agli  impegni  internazionali  previsti  dal  protocollo di
          Kyoto.
              6.  Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie
          di  fonti rinnovabili, con deliberazione del Cipe, adottata
          su  proposta  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,    sentita   la   conferenza   unificata,
          istituita  ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi
          pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni
          e   le   province   autonome  delle  risorse  da  destinare
          all'incentivazione.  Le  regioni  e  le  province autonome,
          anche  con  proprie  risorse, favoriscono il coinvolgimento
          delle  comunita'  locali  nelle  iniziative  e  provvedono,
          attraverso  procedure  di  gara,  all'incentivazione  delle
          fonti rinnovabili".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1994  reca:  "Attuazione  del  piano di disinquinamento del
          territorio del Sulcis-Iglesiente".
              -  Il  testo  dell'art.  5,  comma  1,  del gia' citato
          decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, e' il seguente:
              "1.  Fino  all'entrata  in  esercizio degli impianti di
          gassificazione,  ma  al  massimo  fino  a  quattro anni dal
          rilascio  delle  autorizzazioni  alla  costruzione  di tali
          impianti,  il  concessionario  potra'  cedere  all'Enel  il
          carbone  prodotto, nella misura massima impiegabile da Enel
          nella    centrale    convenzionale   Sulcis,   secondo   le
          prescrizioni di cui ai commi successivi".