Art. 17.

(Interpretazione   autentica   sull'inderogabilita'   delle  clausole
 mutualistiche da parte delle societa' cooperative e loro consorzi)

   1.  Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del   Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,
ratificato,  con  modificazioni  dalla  legge  2 aprile 1951, n. 302,
all'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n.  601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da
parte  di  societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di cui
al  predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di
devolvere   il   patrimonio  effettivo  in  essere  alla  data  della
soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi
eventualmente  maturati,  ai  fondi  mutualistici  di  cui  al citato
articolo  11,  comma  5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le
stesse  societa' cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di
trasformazione,  ove  non  vietati  dalla  normativa vigente, in enti
diversi  dalle  cooperative per le quali vigono le clausole di cui al
citato  articolo  26,  nonche'  in  caso  di  decadenza  dai benefici
fiscali.
 
          Note all'art. 17:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 26 del D.Lgs. C.P.S.
          14 dicembre  1947,  n. 1577, recante: "Provvedimenti per la
          cooperazione",    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni, con
          legge 2 aprile 1951, n. 302:
                "Art.  26.  - Agli  effetti  tributari  si presume la
          sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti
          delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
                  a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori
          alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale
          effettivamente versato;
                  b) divieto  di  distribuzione  delle  riserve tra i
          soci durante la vita sociale;
                  c) devoluzione,   in  caso  di  scioglimento  della
          societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto
          il  capitale versato e i dividendi eventualmente maturati -
          a   scopi   di  pubblica  utilita'  conformi  allo  spirito
          mutualistico.
              In  caso  di  controversia  decide  il  Ministro per il
          lavoro  e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le
          finanze  e per il tesoro, udita la Commissione centrale per
          le cooperative.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gia'
          citato nelle note all'art. 6:
              "Art.    14   (Condizioni   di   applicabilita'   delle
          agevolazioni).  - Le agevolazioni previste in questo titolo
          si  applicano  alle  societa' cooperative, e loro consorzi,
          che   siano  disciplinate  dai  principi  della  mutualita'
          previsti  dalle  leggi  dello  Stato  e  siano iscritti nei
          registri   prefettizi  o  nello  schedario  generale  della
          cooperazione.
              I  requisiti  della mutualita' si ritengono sussistenti
          quando  negli statuti sono espressamente e inderogabilmente
          previste  le  condizioni  indicate  nell'art. 26 del D.Lgs.
          14 dicembre  1947,  n.  1577, e successive modificazioni, e
          tali  condizioni  sono state in fatto osservate nel periodo
          di  imposta  e  nei  cinque  precedenti,  ovvero  nel minor
          periodo  di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti
          stessi.
              I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono
          accertati   dall'amministrazione   finanziaria  sentiti  il
          Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11, comma 5, della
          legge  31 gennaio  1992,  n.  59,  recante: "nuove norme in
          materia di societa' cooperative", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 7 febbraio 1992, n. 31, s.o.:
              "5.  Deve  inoltre  essere  devoluto ai fondi di cui al
          comma   l   il  patrimonio  residuo  delle  cooperative  in
          liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
          dividendi  eventualmente  maturati,  di cui al primo comma,
          lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          e successive modificazioni.".