Art. 17. (Interpretazione autentica sull'inderogabilita' delle clausole mutualistiche da parte delle societa' cooperative e loro consorzi) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse societa' cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonche' in caso di decadenza dai benefici fiscali.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la cooperazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302: "Art. 26. - Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.". - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gia' citato nelle note all'art. 6: "Art. 14 (Condizioni di applicabilita' delle agevolazioni). - Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle societa' cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. I requisiti della mutualita' si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi. I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.". - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "nuove norme in materia di societa' cooperative", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1992, n. 31, s.o.: "5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma l il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.".