Art. 18.

            (Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)

   1.  All'articolo  10  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  recante  la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  3  devono effettuare il
versamento  dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno
in  corso  in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari
al   50   per   cento   dell'imposta   dovuta  calcolata  sulla  base
dell'aliquota   e   delle   detrazioni   dei  dodici  mesi  dell'anno
precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 20 dicembre,
a   saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,  con  eventuale
conguaglio  sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo'
essere  effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale
con  bollettini  conformi  al  modello  indicato  con  circolare  del
Ministero  delle  finanze.  Resta  in  ogni  caso  nella facolta' del
contribuente  provvedere  al versamento dell'imposta complessivamente
dovuta  in  unica  soluzione  annuale,  da  corrispondere entro il 30
giugno".
   2.  Al  comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  le  parole:  "Fino  all'anno  di imposta 1999", sono sostituite
dalle seguenti: "Fino all'anno di imposta 2000".
   3.  All'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di
concessione su aree demaniali soggetto passivo e' il concessionario".
   4.  In  deroga  alle  disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme  tributarie,  i  termini  per  la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta  comunale  sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000,
sono  prorogati  al  31  dicembre 2001, limitatamente alle annualita'
d'imposta   1995   e   successive.  Il  termine  per  l'attivita'  di
liquidazione  a  seguito  di  attribuzione  di rendita da parte degli
uffici  del  territorio  competenti  di cui all'articolo 11, comma 1,
ultimo  periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
prorogato  al  31  dicembre  2001  per le annualita' d'imposta 1994 e
successive.
 
          Note all'art. 18:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 - gia' citato nelle
          note  all'art.  2  -  cosi'  come  modificato  dal presente
          articolo:
              "Art.  10  (Versamenti e dichiarazioni). - 1. L'imposta
          e'  dovuta  dai  soggetti indicati nell'articolo 3 per anni
          solari  proporzionalmente  alla  quota ed ai mesi dell'anno
          nei  quali  si e' protratto il possesso; a tal fine il mese
          durante  il  quale  il  possesso si e' protratto per almeno
          quindici  giorni  e' computato per intero. A ciascuno degli
          anni   solari   corrisponde   una   autonoma   obbligazione
          tributaria.
              2.   I   soggetti   indicati   nell'articolo  3  devono
          effettuare   il  versamento  dell'imposta  complessivamente
          dovuta  al  comune  per  l'anno  in corso in due rate delle
          quali  la  prima,  entro il 30 giugno, pari al 50 per cento
          dell'imposta  dovuta  calcolata  sulla base dell'aliquota e
          delle  detrazioni  dei dodici mesi dell'anno precedente. La
          seconda  rata deve essere versata dal 1 - al 20 dicembre, a
          saldo  dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
          conguaglio   sulla   prima   rata  versata.  Il  versamento
          dell'imposta   puo'   essere   effettuato   anche   tramite
          versamenti   su   conto  corrente  postale  con  bollettini
          conformi  al  modello  indicato con circolare del Ministero
          delle  finanze.  Resta  in  ogni  caso  nella  facolta' del
          contribuente    provvedere   al   versamento   dell'imposta
          complessivamente  dovuta  in  unica  soluzione  annuale, da
          corrispondere entro il 30 giugno.
              3.  L'imposta  dovuta  ai sensi del comma 2 deve essere
          corrisposta  mediante  versamento diretto al concessionario
          della  riscossione  nella cui circoscrizione e' compreso il
          comune  di  cui  all'articolo  4  ovvero  su apposito conto
          corrente  postale intestato al predetto concessionario, con
          arrotondamento  a mille lire per difetto se la frazione non
          e'  superiore  a 500 lire o per eccesso se e' superiore; al
          fine  di  agevolare  il pagamento, il concessionario invia,
          per  gli  anni  successivi  al 1993, ai contribuenti moduli
          prestampati  per il versamento. La commissione spettante al
          concessionario  e'  a  carico  del  comune impositore ed e'
          stabilita  nella  misura  dell'uno  per  cento  delle somme
          riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire
          100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
              4.  I  soggetti  passivi devono dichiarare gli immobili
          posseduti  nel  territorio  dello  Stato, con esclusione di
          quelli  esenti  dall'imposta  ai  sensi dell'articolo 7, su
          apposito  modulo,  entro  il termine di presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi  relativa  all'anno  in  cui il
          possesso  ha  avuto  inizio;  tutti  gli  immobili  il  cui
          possesso  e'  iniziato  antecedentemente  al 1 gennaio 1993
          devono  essere dichiarati entro il termine di presentazione
          della  dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La
          dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli anni successivi
          sempreche'  non  si  verifichino  modificazioni dei dati ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e'
          tenuto   a   denunciare   nelle  forme  sopra  indicate  le
          modificazioni    intervenute,    entro    il   termine   di
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  relativa
          all'anno  in  cui  le modificazioni si sono verificate. Nel
          caso   di   piu'   soggetti  passivi  tenuti  al  pagamento
          dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata
          dichiarazione   congiunta;   per   gli   immobili  indicati
          nell'articolo  1117,  n.  2)  del  codice civile oggetto di
          proprieta'  comune,  cui  e'  attribuita o attribuibile una
          autonoma  rendita  catastale,  la dichiarazione deve essere
          presentata dall'amministratore del condominio per conto dei
          condomini.
              5.  Con  decreti  del  Ministro  delle finanze, sentita
          l'Associazione   nazionale   dei   comuni   italiani,  sono
          approvati  i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
          relativa  ai  beni  indicati  nell'articolo 1117, n. 2) del
          codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
          essa   deve   contenere,  i  documenti  che  devono  essere
          eventualmente  allegati  e  le  modalita' di presentazione,
          anche  su  supporti  magnetici, nonche' le procedure per la
          trasmissione  ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione
          finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
          accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
          deve   essere   inviata   ai   comuni  tramite  gli  uffici
          dell'Amministrazione  finanziaria. Con decreti del Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
          tesoro  e  delle  poste  e delle telecomunicazioni, sentita
          l'Associazione   nazionale   dei   comuni   italiani,  sono
          approvati  i  modelli per il versamento al concessionario e
          sono  stabilite  le  modalita' di registrazione, nonche' di
          trasmissione  dei  dati  di  riscossione, distintamente per
          ogni  contribuente,  ai comuni e al sistema informativo del
          Ministero   delle   finanze.   Al  fine  di  consentire  la
          formazione  di  anagrafi  dei  contribuenti, anche mediante
          l'incrocio  con  i dati relativi agli immobili assoggettati
          alla  tassa  smaltimento  rifiuti, con decreto del Ministro
          delle  finanze  viene  previsto  l'obbligo per il Consorzio
          nazionale  obbligatorio tra i concessionari di organizzare,
          d'intesa  con  la predetta associazione, i relativi servizi
          operativi  per  la  realizzazione  delle suddette anagrafi,
          prevedendosi  un  contributo  pari  allo  0,6 per mille del
          gettito  dell'imposta  a carico dei soggetti che provvedono
          alla  riscossione;  con  decreto del Ministro delle finanze
          sono  stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da
          parte   dei   predetti  soggetti  dei  dati  relativi  alla
          riscossione.  I  predetti  decreti  sono  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
              6.  Per  gli  immobili  compresi nel fallimento o nella
          liquidazione  coatta amministrativa l'imposta e' dovuta per
          ciascun  anno  di possesso rientrante nel periodo di durata
          del   procedimento   ed   e'   prelevata,  nel  complessivo
          ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento
          dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre
          mesi  dalla data in cui il prezzo e' stato incassato; entro
          lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione."
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  della  legge
          23 dicembre  1999,  n. 488, gia' citata nelle note all'art.
          2, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art. 30 (Patto di stabilita interno). - 1. A titolo di
          concorso  agli  obiettivi  di stabilizzazione della finanza
          pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i
          comuni  riducono  per  l'anno  2000  il  disavanzo definito
          dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,  in  misura  pari  ad  almeno  un  ulteriore 0,1 punti
          percentuali  del  prodotto interno lordo (PIL) previsto dal
          Documento  di  programmazione  economico-finanziaria e suoi
          aggiornamenti;  l'importo  cosi' risultante rimane costante
          nei  tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto,
          in  tutto  o  in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999
          sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.
              2.  Il  secondo  periodo  del  comma l dell'articolo 28
          della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, e' sostituito dai
          seguenti: "(Omissis)".
              3.  Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre
          1998,  n.  448,  sono  tenuti  a  trasmettere  altresi' una
          relazione  illustrativa  delle  misure  adottate  o  che si
          intendono  adottare  per  conseguire  l'obiettivo di cui al
          comma l e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni
          di  competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle
          regioni  e  dalle  province  autonome deve fare particolare
          riferimento  alle  azioni  poste in essere per garantire il
          contributo  degli  enti del Servizio sanitario nazionale al
          perseguimento dell'obiettivo.
              4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei
          comuni   con   popolazione   superiore  a  15.000  abitanti
          riferiscono  entro  il 30 giugno ai rispettivi consigli sul
          perseguimento  dell'obiettivo  del comma 1, proponendo, ove
          necessario,  le  opportune  variazioni  di  bilancio.  Agli
          stessi  fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una
          relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento
          e  rendono  conto dei risultati acquisiti con una relazione
          allegata al bilancio consuntivo.
              5.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  riferisce  trimestralmente  alla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla
          Conferenza    Stato-citta'    ed    autonomie   locali   e,
          successivamente,  alle  competenti Commissioni parlamentari
          in   ordine  al  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di
          stabilita' interno.
              6.   Qualora  l'obiettivo  di  cui  al  comma  l  venga
          complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a
          partire  dall'anno  successivo,  una riduzione minima di 50
          punti  base  sul  tasso  d'interesse nominale applicato sui
          mutui  della  Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al
          31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997,
          con  oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il
          cui  tasso  di  interesse  risulti  superiore  al  tasso di
          interesse   nominale   praticato  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti  sui  mutui  decennali  a tasso fisso alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge.  La  riduzione
          comunque  non  puo'  eccedere  per  ciascun mutuo la misura
          necessaria  a  ricondurre il tasso di interesse a quello di
          cui  al  periodo  precedente, con esclusione dei contributi
          regionali  di  cui  all'articolo 7 del decreto del Ministro
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          7 gennaio  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18
          del  23 gennaio  1998,  e  precedenti  norme  di accesso al
          credito  ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora
          l'obiettivo   non   venga  complessivamente  conseguito  la
          riduzione  e'  concessa  esclusivamente agli enti che hanno
          conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000
          conseguano  una  riduzione  del  disavanzo, computato con i
          criteri  1999  o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per
          cento  del  PIL,  la riduzione del tasso di interesse sugli
          stessi  mutui  e'  aumentata a 100 punti base. Le modalita'
          tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   d'intesa   con   il   Ministro
          dell'interno,   sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281, entro il 30 aprile 2000.
              7.  Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono
          tenuti   a   presentare   apposita  certificazione  firmata
          rispettivamente   dai  presidenti  della  regione  e  della
          provincia  o  dal  sindaco  e dal responsabile del servizio
          finanziario    dell'ente.    Tempi    e   modalita'   della
          certificazione  sono stabiliti con decreto del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito,    per   quanto   di   competenza,   il   Ministro
          dell'interno.
              8.  All'articolo  28  della  legge 23 dicembre 1998, n.
          448, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "(Omissis)".
              9.  I  trasferimenti  erariali  per l'anno 2000 di ogni
          singolo   ente   locale   sono  determinati  in  base  alle
          disposizioni  recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della
          legge   23 dicembre   1998,  n.  448,  ed  alle  successive
          disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione
          delle  misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1997, n. 244, la cui applicazione e' rinviata al
          1 gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara' emanato
          in  attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della
          legge    13 maggio   1999,   n.   133.   La   distribuzione
          dell'incremento  di  risorse  pari  al  tasso di inflazione
          programmato  per  l'anno  2000  avviene  con i criteri e le
          finalita'  di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta
          legge n. 448 del 1998.
              10.  Relativamente  all'imposta comunale sugli immobili
          dovuta  per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i
          termini  per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla
          base  delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in
          rettifica  o  d'ufficio.  Alla  stessa  data sono fissati i
          termini per la notifica:
                a) degli  avvisi  di  liquidazione  sulla  base delle
          dichiarazioni,  relativamente  all'imposta  comunale  sugli
          immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
                b) degli   avvisi   di   accertamento  in  rettifica,
          relativamente  all'imposta  comunale  sugli immobili dovuta
          per gli anni 1994, 1995 e 1996;
                c) degli  avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno
          1994;
                d) degli  atti  di contestazione delle violazioni non
          collegate  all'ammontare  dell'imposta, commesse negli anni
          dal 1993 al 1998.
              11.  All'articolo  5,  comma 4, del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  504,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: "(Omissis)".
              12.  Fino  allanno  di  imposta  2000 compreso, ai fini
          dell'imposta  comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di
          cui  all'articolo  4,  comma  1, del decreto-legge 8 agosto
          1996,  n.  437,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 ottobre  1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili
          adibiti  ad abitazione principale, con esclusione di quelli
          qualificabili  come  pertinenze, ai sensi dell'articolo 817
          del codice civile.
              13.  La  disposizione di cui al comma 12 non ha effetto
          nei riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al medesimo
          comma, abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli
          immobili adibiti a pertinenze.
              14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare
          le  tariffe,  le  aliquote d'imposta per i tributi locali e
          per  i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
          prevista  dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
          28 settembre   1998,  n.  360,  e  per  l'approvazione  dei
          regolamenti  e'  stabilito  contestualmente  alla  data  di
          approvazione  del  bilancio,  Per  gli  anni  successivi  i
          termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti
          approvati  entro  il  termine  fissato  per  il bilancio di
          previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1 gennaio 2000.
              15.   Al   monitoraggio   del  rispetto  del  patto  di
          stabilita'  interno  provvede  il Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  avvalendosi
          anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della
          legge  27 dicembre  1997, n. 449; i contratti relativi agli
          esperti  estranei  alle  amministrazioni  pubbliche possono
          essere rinnovati sino all'anno 2003.
              16.  Per  la  realizzazione  degli obiettivi di finanza
          pubblica  previsti  dal  presente  articolo nelle regioni a
          statuto  speciale e nelle province autonome si provvede con
          le  modalita'  stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
              17.  All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal
          1 gennaio  1998  sono  aggiunte  le seguenti: "e fino ad un
          massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per
          le  superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di
          esso si arrotondano al mezzo metro quadrato .
              18.  L'importo  massimo  della  spesa  per  il Servizio
          sanitario  nazionale  ammonta,  per  l'anno  2000,  a  lire
          117.129 miliardi.
              19.   Alla   riscossione   dei   ruoli   non   erariali
          sottoscritti  entro  il  30 giugno 2000 non si applicano le
          disposizioni  di  cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
          I  termini  scadenti  il  31 dicembre 1999, previsti per la
          sottoscrizione  e  la consegna dei ruoli non erariali, sono
          prorogati  al  29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa
          per   lo   smaltimento   dei   rifiuti  solidi  urbani,  al
          31 dicembre 2000.
              20.  E'  soppressa  l'indennita'  di  lire  2  per ogni
          chilometro  di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente
          con  mezzi  di  trasporto  forniti dall'amministrazione, ai
          sensi   del   terzo  comma  dell'articolo  14  della  legge
          18 dicembre 1973, n. 836.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 - gia' citato nelle
          note  all'art.  2  -  cosi'  come  modificato  dal presente
          articolo:
              "Art.   3  (Soggetti  passivi). - 1.  Soggetti  passivi
          dell'imposta  sono  il  proprietario  di immobili di cui al
          comma  2  dell'articolo  1,  ovvero  il titolare di diritto
          reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie,
          sugli  stessi,  anche se non residenti nel territorio dello
          Stato  o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o
          non vi esercitano l'attivita'.
              2.  Per gli immobili concessi in locazione finanziaria,
          soggetto  passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di
          cui  all'articolo  5,  comma  3,  il  locatario  assume  la
          qualita'  di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio
          dell'anno  successivo a quello nel corso del quale e' stato
          stipulato  il  contratto di locazione finanziaria. Nel caso
          di  concessione  su  aree  demaniali soggetto passivo e' il
          concessionario."
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge
          27 luglio  2000,  n. 212, recante: "Disposizioni in materia
          di  statuto dei diritti del contribuente", pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177:
              "3.  I  termini  di prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  1, del
          decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, gia' citato
          nelle note all'art. 2:
              "1.  Il  comune controlla le dichiarazioni e le denunce
          presentate  ai  sensi  dell'art.  10, verifica i versamenti
          eseguiti  ai  sensi del medesimo articolo e, sulla base dei
          dati    ed    elementi    direttamente   desumibili   dalle
          dichiarazioni  e  dalle  denunce stesse, nonche' sulla base
          delle  informazioni  fornite  dal  sistema  informativo del
          Ministero  delle  finanze  in  ordine  all'ammontare  delle
          rendite  risultanti  in  catasto  e dei redditi dominicali,
          provvede  anche  a  correggere  gli  errori  materiali e di
          calcolo  e  liquida  l'imposta.  Il comune emette avviso di
          liquidazione,   con  l'indicazione  dei  criteri  adottati,
          dell'imposta  o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed
          interessi  dovuti;  l'avviso  deve essere notificato con le
          modalita'  indicate  nel  comma  2 al contribuente entro il
          termine  di  decadenza  del  31 dicembre  del  secondo anno
          successivo   a   quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
          dichiarazione  o  la  denuncia  ovvero, per gli anni in cui
          queste  non  dovevano essere presentate, a quello nel corso
          del  quale  e' stato o doveva essere eseguito il versamento
          dell'imposta. Se la dichiarazione e' relativa ai fabbricati
          indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune trasmette copia
          della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente
          il  quale,  entro un anno, provvede alla attribuzione della
          rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune;
          entro  il  31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui
          e'  avvenuta  la  comunicazione,  il comune provvede, sulla
          base    della   rendita   attribuita,   alla   liquidazione
          della maggiore   imposta   dovuta   senza  applicazione  di
          sanzioni, maggiorata  degli interessi nella misura indicata
          nel  comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il rimborso delle
          somme  versate  in  eccedenza,  maggiorate  degli interessi
          computati  nella  predetta misura; se la rendita attribuita
          supera   di  oltre  il  30  per  cento  quella  dichiarata,
          la maggiore imposta dovuta e' maggiorata del 20 per cento".