Art. 3.

(Disposizioni  fiscali  in  materia  di  pensioni,  assegni  di fonte
estera, nonche' di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

   1.  Per  i  periodi  d'imposta  precedenti a quello in corso al 31
dicembre  2000,  i  redditi  derivanti  da pensioni di ogni genere ed
assegni  ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per
effetto  di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro
il  30  giugno  2001  con apposita istanza. A tali redditi si applica
l'aliquota  marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento
in  caso  di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui
si  riferiscono  i  redditi.  Non  si  fa  luogo  all'applicazione di
soprattasse,  pene  pecuniarie  ed  interessi  a  condizione  che sia
versata una somma pari al 25 per cento delle imposte cosi' calcolate.
Le  somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in
quattro  rate  di  pari importo da corrispondere entro le date del 15
dicembre  2001,  del  15  giugno  2002, del 15 dicembre 2002 e del 15
giugno  2003  senza  applicazione  di  interessi. Le disposizioni del
presente  comma  si  applicano  altresi'  alle  controversie pendenti
originate  da  avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al
presente  comma  nonche'  a  coloro  i  quali  si siano avvalsi della
facolta'  di  cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997,
n.  79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140,  anche  entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della legge 8
maggio  1998,  n.  146,  e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
   2.  Per  l'anno  2001,  i  redditi  derivanti da lavoro dipendente
prestato,  in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all'estero  in  zone  di  frontiera  ed  in  altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base
imponibile;  i  percettori  dei suddetti redditi non possono in alcun
caso  essere  considerati  fiscalmente  a  carico  e,  se  richiedono
prestazioni  sociali  agevolate  alla  pubblica amministrazione, sono
comunque   tenuti   a   dichiararli   all'ufficio   erogatore   della
prestazione,  ai  fini  della  valutazione  della  propria situazione
economica.
 
          Note all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
          28  marzo  1997,  n.  79,  recante  "Misure  urgenti per il
          riequilibrio  della  finanza  pubblica",  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  29  marzo  1997, n. 74 e convertito in
          legge, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123:
              "Art.  9-bis  (Norme  in  materia  di  entrata). - 1. I
          soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno
          dichiarato,  in  tutto  o  in parte, redditi di pensione di
          fonte  estera  percepiti in periodi di imposta per i quali,
          alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione
          del  presente  decreto, non siano ancora intervenuti avvisi
          di  accertamento  definitivi,  possono  versare le relative
          imposte   nella   misura   del   25  per  cento  di  quanto
          complessivamente  dovuto  a  titolo  di imposta sul reddito
          delle  persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e
          sanzioni,  in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 1997,
          ovvero   in   due   rate   di   uguale   importo  scadenti,
          rispettivamente, il 1 dicembre 1997 e il 31 maggio 1999.
              2.  All'art.  3  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          dopo il comma 75 e' inserito il seguente:
              (Omissis).
              3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze possono
          essere   modificati   gli   anni  di  riferimento  per  gli
          adempimenti  di  cui  al  comma 121 dell'art. 3 della legge
          23 dicembre 1996, n. 662.
              4.  I  soggetti indicati nell'art. 11-bis, comma 1, del
          decreto-legge  19 settembre  1992,  n. 384, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 14 novembre 1992, n. 438, che,
          relativamente  al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato
          il    reddito   derivante   dall'esercizio   di   attivita'
          commerciali  o  arti  o  professioni  in  misura  inferiore
          all'ammontare  del  contributo  diretto lavorativo previsto
          dallo  stesso  art.  11-bis,  possono regolarizzare la loro
          posizione  effettuando  il  versamento delle maggiori somme
          dovute   a  titolo  di  imposta  e  di  contributo  per  le
          prestazioni  del  Servizio  sanitario nazionale, risultanti
          dall'adeguamento  del  reddito al citato contributo diretto
          lavorativo,   mediante  l'applicazione  delle  disposizioni
          previste   dall'art.  3,  commi  209  e  210,  della  legge
          23 dicembre  1996,  n. 662. In tal caso non si applicano le
          disposizioni  previste  dall'art.  11-bis  commi 1 e 4, del
          decreto-legge  19 settembre  1992,  n. 384, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
              5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori
          imposte  e  contributi  per  le  prestazioni  del  Servizio
          sanitario  nazionale  dovuti  dai  contribuenti  che  hanno
          dichiarato  un  reddito  inferiore  al  contributo  diretto
          lavorativo,  tenuto  conto  anche  delle  imposte versate a
          norma  del  comma  4, provvedono, ai sensi dell'art. 36-bis
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  e successive modificazioni e integrazioni,
          gli   uffici   finanziari   competenti   ad  effettuare  la
          liquidazione    delle   imposte   dovute   in   base   alle
          dichiarazioni presentate.
              6.  Le  liti  fiscali, pendenti alla data del 10 aprile
          1996  dinanzi  alle  Commissioni tributarie in ogni stato e
          grado   di  giudizio,  possono  essere  definite,  mediante
          oblazione, a domanda del ricorrente:
                a) con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la
          lite e' d'importo fino a L. 5.000.000;
                b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento
          del  valore  della lite se questo e' di importo superiore a
          L. 5.000.000 milioni e fino a L. 30.000.000.
              7.  Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento
          e'  previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi
          di  pendenza  di  giudizio,  anche se non ancora iscritte a
          ruolo   o   liquidate;   dette   somme,   a  seguito  delle
          definizioni,   sono   riscosse   a  titolo  definitivo.  La
          definizione  non da' comunque luogo alla restituzione delle
          somme eventualmente gia' versate dal ricorrente.
              8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b)
          del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997.
          I  pagamenti  sono  effettuati con l'osservanza delle norme
          sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito
          capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
              9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:
                a) per  lite  fiscale,  la  contestazione  relativa a
          ciascun  atto  di  imposizione o di irrogazione di sanzioni
          impugnato,  considerando  comunque  lite  fiscale  autonoma
          quella  relativa  all'imposta  comunale  sull'incremento di
          valore degli immobili;
                b) per  valore  della  lite,  l'importo  dell'imposta
          accertata  al  netto  degli  interessi  e  delle  eventuali
          sanzioni  irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di
          liti  relative  esclusivamente alla irrogazione di sanzioni
          il  valore  e'  costituito dalla somma di queste. Il valore
          delle  liti  in  materia  di  imposte  sulle  successioni e
          donazioni,  di  registro,  ipotecarie, catastale e comunale
          sull'incremento  di  valore  degli  immobili  e' costituito
          dall'imposta  relativa al maggiore imponibile accertato. Se
          il  giudizio  e' pendente, dopo che e' intervenuta sentenza
          di  commissione  tributaria in qualsiasi grado di giudizio,
          l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione
          ai  sensi  del  presente  articolo  e'  comunque  il valore
          accertato.
              10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue
          automaticamente  il  giudizio  per cessazione della materia
          del  contendere.  In  relazione  alla  natura  oblativa  la
          definizione  non da' comunque luogo alla restituzione delle
          somme  eventualmente  gia' versate dal ricorrente alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente   decreto.   Il   contribuente  da'  comunicazione
          dell'avvenuto  pagamento  entro  quindici  giorni  mediante
          plico,   senza   busta,   raccomandato,   senza  avviso  di
          ricevimento,  contenente  la fotocopia dell'attestazione di
          versamento,  al  competente  ufficio  il  quale  informa la
          commissione  tributaria  della  regolarita' dell'oblazione,
          secondo   le   forme   processuali   previste  dal  decreto
          legislativo   31 dicembre  1992,  n.  546.  La  Commissione
          tributaria,    accertata   la   regolarita'   formale   del
          procedimento, ne dichiara l'estinzione.
              11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario,
          con le forme provvedimentali di cui all'art. 46 del decreto
          legislativo  31 dicembre  1992,  n.  546,  fissa un termine
          perentorio,  comunque  non superiore a trenta giorni, entro
          il quale il contribuente deve integrare il versamento delle
          somme  negli  ammontari  di cui al comma 6 maggiorato degli
          interessi  al  saggio  legale  per  conseguire  gli effetti
          dell'oblazione;  entro  quindici giorni il contribuente da'
          comunicazione    al    giudice   tributario   dell'avvenuto
          versamento   integrativo   mediante   deposito,  presso  la
          segreteria   della  commissione  tributaria,  di  fotocopia
          dell'attestato  di  versamento.  La  commissione tributaria
          dichiara l'estinzione del procedimento.
              12.  Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'art. 3
          del  decreto-legge  30 settembre  1994, n. 564, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni, e' prorogato al
          31 luglio  1997.  I soggetti che si avvalgono della proroga
          di  cui  al  presente  comma,  ai  quali  si  applicano  le
          disposizioni previste dal citato art. 3, debbono effettuare
          i  versamenti  entro  tale ultimo termine, maggiorati degli
          interessi  legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora
          gli  importi  da  versare complessivamente eccedano, per le
          persone  fisiche, la somma di L. 5.000.000 e, per gli altri
          soggetti,  la somma di L. 10.000.000, gli importi eccedenti
          possono  essere  versati in due rate di pari importo, entro
          il    15 dicembre    1997    ed    entro   il   28 febbraio
          1998, maggiorati  degli  interessi  legali  a decorrere dal
          15 dicembre 1995.
              13.  Sono considerati validi, ai fini della definizione
          dell'accertamento  con  adesione  per gli anni pregressi, i
          versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi
          fini  possono  essere  effettuati, entro il 31 luglio 1997,
          versamenti   integrativi   delle   somme   dovute   e   non
          integralmente  versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono
          dovuti  gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla
          data   dell'effettivo   versamento,  se  il  versamento  da
          effettuare a tale titolo e' superiore a L. 20.000.
              14.   Sulle  somme  non  versate  ai  sensi  del  comma
          2-quinquies  dell'art.  3  del  decreto-legge  30 settembre
          1994,  n.  564,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          30 novembre  1994,  n.  656,  non  e' dovuta la soprattassa
          prevista   al  comma  2-nonies  dell'art.  3  dello  stesso
          decreto-legge   se   le  predette  somme, maggiorato  degli
          interessi  legali a decorrere dalle relative scadenze, sono
          versate entro il termine del 31 luglio 1997.
              15.  L'intervenuta  definizione  dell'accertamento  con
          adesione  per  gli  anni pregressi inibisce la possibilita'
          per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta
          l'accertamento  di  cui  all'art.  38,  commi dal quarto al
          settimo,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e successive modificazioni e
          integrazioni.
              16. La definizione non puo' essere effettuata se, entro
          il  30 aprile 1997, e' stato notificato processo verbale di
          constatazione  con esito positivo ai fini delle imposte sul
          reddito   o   dell'imposta   sul  valore  aggiunto,  ovvero
          notificato  avviso  di  accertamento,  ad  eccezione  degli
          avvisi  di  accertamento di cui all'art. 41-bis del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  relativi  a
          redditi   oggetto   dell'accertamento   con   adesione,   a
          condizione  che  il  contribuente  versi entro il 31 luglio
          1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale.
              17.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti delle definizioni
          perfezionate alla data del 15 dicembre 1995.
              18.  L'intervenuta  definizione da parte delle societa'
          od  associazioni  di  cui  all'art. 5 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte
          del  titolare  di  azienda  coniugale  non gestita in forma
          societaria  costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi
          dell'art.   41-bis   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni, nei confronti delle persone
          fisiche  che non hanno definito i redditi prodotti in forma
          associata.  In tal caso i termini previsti dall'art. 43 del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del
          1973 sono prorogati di due anni.
              19.  Il  termine del 30 aprile di cui all'art. 2, comma
          138,  primo  periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          come   modificato   dall'art.   6-bis   del   decreto-legge
          31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28 febbraio  1997,  n. 30, e' prorogato al 31
          luglio 1997.
              20.  All'art.  84  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  i  commi primo e
          secondo sono sostituiti dai seguenti:
              (Omissis).
              21.  Le  disposizioni  di  cui al comma 20 si applicano
          anche  alle  procedure  di espropriazione dei beni immobili
          per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione   del   presente   decreto,   e'  in  corso  di
          espletamento  la  perizia  dell'ufficio  tecnico  erariale,
          fermo  restando  l'obbligo del concessionario di dimostrare
          di  aver  proceduto  alla  relativa espropriazione entro il
          ventiquattresimo  mese  successivo  a  quello di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.
              22.   Il   termine   previsto  dall'art.  2-nonies  del
          decreto-legge  30 settembre  1994,  n. 564, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30 novembre  1994,  n. 656, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni, e' prorogato al
          31 luglio 1997.
              23.  Il  termine  di  cui  al  comma  2 dell'art. 6 del
          decreto-legge   8 agosto  1996,  n.  437,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  24 ottobre  1996,  n.  556,
          concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle
          violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla
          tassa  di  concessione  governativa  per l'attribuzione del
          numero di partita IVA, e' prorogato al 28 febbraio 1998.".
              - Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 8 maggio
          1998, n. 146, recante: "Disposizioni per la semplificazione
          e  la  razionalizzazione  del  sistema  tributario e per il
          funzionamento   dell'amministrazione  finanziaria,  nonche'
          disposizioni  varie  di  carattere finanziario", pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   14   maggio  1998,  n.  110,
          supplemento ordinario:
              "Art.   38  (Disposizioni  in  materia  di  redditi  di
          pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle
          zone  di  frontiera).  -  1.  Il  termine del 15 marzo 1998
          previsto  dal  comma  1  dell'art.  9-bis del decreto-legge
          28 marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28 maggio  1997,  n.  140, e' prorogato al 31 maggio
          1999.  I  soggetti  di  cui  al  medesimo comma 1 dell'art.
          9-bis, che non abbiano effettuato il versamento della prima
          rata  entro  il  1 dicembre  1997,  possono  provvedere  al
          versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi
          legali  su  quanto  dovuto  al  1 dicembre  1997,  in unica
          soluzione  entro  il  31 maggio  1999. I soggetti di cui al
          medesimo comma 1 dell'art. 9-bis, che abbiano effettuato il
          versamento  della  prima  rata  entro il 1 dicembre 1997 in
          misura  inferiore  a  quanto  dovuto, possono provvedere al
          conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi
          legali  su  quanto  dovuto  al  1 dicembre  1997,  entro il
          31 maggio 1999.
              2.  I  soggetti  che  regolarizzino redditi di pensione
          estera  antecedenti  al  1996,  secondo quanto previsto dal
          comma 1 dell'art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
          79,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997,  n.  140,  possono usufruire, per i redditi percepiti
          per  il  1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato
          le  dichiarazioni  dei  redditi,  delle  modalita'  di  cui
          all'ottavo comma dell'art. 9 e al quinto comma dell'art. 54
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  introdotti  dal comma 1 dell'art. 14 della
          legge  29 dicembre 1990, n. 408, nonche' delle modalita' di
          cui al quarto comma dell'art. 20 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal
          comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 408 del 1990. La
          soprattassa  ivi  prevista nella misura del 30 per cento e'
          ridotta al 15 per cento.
              3.  Fino  alla  data  di cui al comma 2 dell'art. 5 del
          decreto   legislativo   2 settembre   1997,   n.   314,  la
          disposizione  recata dalla lettera c) del comma 3 dell'art.
          3  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  va  intesa  nel senso che l'esclusione dalla base
          imponibile  opera  anche  per  i redditi di lavoro prestato
          nelle  zone  di  frontiera  ed  in altri Paesi limitrofi da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori
          dei  suddetti  redditi  non  possono  in  alcun caso essere
          considerati   fiscalmente   a   carico   e   se  richiedono
          prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione
          sono  comunque  tenuti  a dichiararli all'ufficio erogatore
          della  prestazione, ai fini della valutazione della propria
          situazione economica.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 45, comma 14, della
          legge  17 maggio  1999, n. 144, recante: "Misure in materia
          di  investimenti,  delega  al Governo per il riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario:
              "14.  I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'art.
          38,  comma  1,  della  legge  8 maggio  1998,  n. 146, sono
          prorogati al 31 maggio 1999".