Art. 31.

 (Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

   1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  19-bis  1,  comma  1,  concernente  limiti  alla
detrazione per alcuni beni e servizi:
   1) alla lettera g), dopo le parole: "50 per cento;", sono aggiunte
le seguenti: "la predetta limitazione non si applica agli impianti di
telefonia  fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto";
   2)  alla  lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: ", tranne
quelle  sostenute  per  l'acquisto  di  beni  di  costo  unitario non
superiore a lire cinquantamila";
   b)  all'articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative
a  particolari  settori,  dopo  la  lettera  e-bis)  sono aggiunte le
seguenti:
   "e-ter)  filo  di  rame  con  diametro  superiore  a  6 millimetri
(vergella) (v.d. 7408.11);
   e-quater)  filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7
millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
   e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7
millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)";
   c) all'articolo 74-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis,
i  rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data
della   dichiarazione   di   fallimento   o  di  liquidazione  coatta
amministrativa  e  i  rimborsi  successivi,  sono  eseguiti  senza la
prestazione  delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore
a lire cinquecento milioni";
   d)  alla  tabella  A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti
all'aliquota del 4 per cento:
   1)  al  numero  18),  dopo  le  parole: "dispacci delle agenzie di
stampa,  libri,  periodici,"  sono  inserite  le  seguenti: "anche in
scrittura  braille  e  su  supporti audio-magnetici per non vedenti e
ipovedenti,";
   2)  al  numero  35),  dopo  le parole: "prestazioni relative. alla
composizione," sono inserite le seguenti: "montaggio, duplicazione,";
e  dopo  le parole: "legatori e stampa" sono inserite le seguenti: ",
anche  in  scrittura  braille  e  su supporti audio-magnetici per non
vedenti e ipovedenti,".
   2.  All'articolo  11  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313,  concernente  il regime speciale per i produttori agricoli, come
modificato  dal  decreto-legge  15  febbraio  2000, n. 21, convertito
dalla  legge  14  aprile  2000,  n.  92,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  al  comma  5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999 e 2000" sono
sostituite  dalle  seguenti: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" e
le  parole:  "negli  anni  1998,  1999  e 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001";
   b)  al  comma  5-bis,  le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2002".
   3.  Per  i  soggetti  che  esercitano  l'opzione di cui al comma 1
dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14
ottobre  1999,  n.  542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto  sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1
per  cento,  previa  apposita  annotazione  nei  registri di cui agli
articoli  23  e  24  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633. La predetta misura puo' essere rideterminata
con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
   4. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente
il  regime  speciale  per  gli esercenti agenzie di vendite all'asta,
previsto  ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
si applica a decorrere dal 1 gennaio 2001.
 
          Note all'art. 31:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 19-bis1, 74 -
          modificato anche dall'art. 30 della presente legge, 74-bis,
          nonche'  della  tabella A, parte II, del citato decreto del
          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi'
          come modificati dal presente articolo:
              "Art.  19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
          per   alcuni   beni   e   servizi). - 1.   In  deroga  alle
          disposizioni di cui all'articolo 19:
                a) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione  di  aeromobili  e  di autoveicoli di cui alla
          lettera  e)  dell'allegata  tabella  B,  quale  ne  sia  la
          cilindrata,  e  dei  relativi componenti e ricambi, nonche'
          alle   prestazioni   di  servizi  di  cui  al  terzo  comma
          dell'articolo   16,  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,
          manutenzione  e  riparazione  relative  ai  beni stessi, e'
          ammessa   in   detrazione   se   i   beni  formano  oggetto
          dell'attivita'  propria  dell'impresa  o  sono destinati ad
          essere    esclusivamente    utilizzati   come   strumentali
          nell'attivita'  propria  dell'impresa  ed  e'  in ogni caso
          esclusa per gli esercenti arti e professioni;
                b) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione   degli   altri  beni  elencati  nell'allegata
          tabella  B  e  delle  navi ed imbarcazioni da diporto e dei
          relativi  componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
          servizi  di cui al terzo comma dell'art. 16, ed a quelle di
          impiego,  custodia,  manutenzione e riparazione relative ai
          beni  stessi,  e'  ammessa in detrazione soltanto se i beni
          formano  oggetto  dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
          in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
                c) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione  di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
          ed  autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, non compresi
          nell'allegata  tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
          non  formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
          dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
          di  servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, ed a quelle
          di  impiego,  custodia, manutenzione e riparazione relative
          ai  beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per
          gli agenti o rappresentanti di commercio;
                d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
          di  carburanti  e  lubrificanti  destinati ad autovetture e
          veicoli,  aeromobili,  navi  e  imbarcazioni  da diporto e'
          ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
          relativa  all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione
          mediante  contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
          simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
                e) salvo  che  formino oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa,   non  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta
          relativa  a  prestazioni alberghiere, a somministrazioni di
          alimenti  e  bevande, con esclusione delle somministrazioni
          effettuate  nei  confronti  dei datori di lavoro nei locali
          dell'impresa  o  in  locali  adibiti  a  mensa  scolastica,
          aziendale   o   interaziendale   e  delle  somministrazioni
          commesse  da  imprese che forniscono servizi sostitutivi di
          mense  aziendali,  a prestazioni di trasporto di persone ed
          al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
          all'art.  54,  lettere  a)  e  c),  del decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285;
                f) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
          all'acquisto  o  all'importazione  di alimenti e bevande ad
          eccezione  di  quelli  che  formano  oggetto dell'attivita'
          propria   dell'impresa   o  di  somministrazione  in  mense
          scolastiche,   aziendali   o   interaziendali   o  mediante
          distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
                g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione,
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16,  nonche'  alle  spese  di  gestione, di apparecchiature
          terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
          comunicazioni   soggette   alla   tassa  sulle  concessioni
          governative  di  cui all'art. 21, della tariffa allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          641,  come  sostituita  dal  decreto  28 dicembre  1995 del
          Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella
          misura  del  50  per  cento  la predetta limitazione non si
          applica   agli   impianti  di  telefonia  fissa  installati
          all'interno  dei  veicoli  utilizzati  per  il trasporto di
          merci da parte delle imprese di autotrasporto;
                h) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
          alle  spese  di rappresentanza, come definite ai fini delle
          imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
          di   beni   di   costo   unitario   non  superiore  a  lire
          cinquantamila;
                i) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
          all'acquisto  di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
          destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
          alla  manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
          che  per  le  imprese  che  hanno  per  oggetto esclusivo o
          principale  dell'attivita'  esercitata  la costruzione o la
          rivendita   dei   predetti   fabbricati  o  delle  predette
          porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che
          esercitano  attivita'  che danno luogo ad operazioni esenti
          di  cui  al  numero  8) dell'articolo 10, che comportano la
          riduzione   della   percentuale   di   detrazione  a  norma
          dell'articolo 19, comma 5, e dell'art. 19-bis.
              Art.   74.   (Disposizioni   relative   a   particolari
          settori). - In  deroga alle disposizioni dei titoli primo e
          secondo, l'imposta e' dovuta:
                a) per  il  commercio  di sali e tabacchi importati o
          fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,   dall'amministrazione  stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
                b) per  il  commercio  dei  fiammiferi, limitatamente
          alle   cessioni  successive  alle  consegne  effettuate  al
          Consorzio industrie fiammiferi, dal consorzio stesso, sulla
          base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
          applica  nei  confronti  del soggetto che effettua la prima
          immissione   al   consumo   di  fiammiferi  di  provenienza
          comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di
          cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto
          legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
                c) per   il  commercio  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
          cataloghi,  dagli  editori sulla base del prezzo di vendita
          al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie vendute.
          L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle
          copie   consegnate   o   spedite,  diminuito  a  titolo  di
          forfettizzazione  della resa del 60 per cento per i libri e
          del  60  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi  quelli  pornografici  e quelli ceduti unitamente a
          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni. Per periodici si
          intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come
          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
          e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si
          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
          supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche
          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni
          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
          dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
          cento  del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora non
          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con
          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
          se  i  giornali  quotidiani,  i  periodici  ed i libri sono
          ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo  del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene
          ceduto,    anche    gratuitamente,    congiuntamente   alla
          pubblicazione  e' superiore al dieci per cento del prezzo o
          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
          di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I soggetti che esercitano
          l'opzione  per  avvalersi  delle  disposizioni  della legge
          16 dicembre  1991,  n.  398,  applicano, per le cessioni di
          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
          copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
          legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
          quelli  che,  integrando  il  contenuto dei libri, giornali
          quotidiani  e  periodici, esclusi quelli pornografici, sono
          ad  esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
          da  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio di cui alla
          legge   4 gennaio  1968,  n.  15,  presentata  prima  della
          commercializzazione,  ai  sensi dell'articolo 35, presso il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di
          qualsiasi   mezzo   tecnico   per  fruire  dei  servizi  di
          telecomunicazione,  fissa  o  mobile,  e di telematica, dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
                e) per   la   vendita   al   pubblico,  da  parte  di
          rivenditori  autorizzati,  di documenti di viaggio relativi
          ai  trasporti  pubblici  urbani  di  persone dall'esercente
          l'attivita'  di  trasporto  e per la vendita al pubblico di
          documenti   di   sosta   relativi  ai  parcheggi  veicolari
          dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
                e-bis) (lettera abrogata).
              Le  operazioni  non  soggette all'imposta in virtu' del
          precedente  comma sono equiparate per tutti gli effetti del
          presente  decreto  alle operazioni non imponibili di cui al
          terzo comma dell'art. 2.
              Le  modalita'  ed  i  termini  per l'applicazione delle
          disposizioni  dei  commi  precedenti  saranno stabiliti con
          decreti del Ministro delle finanze.
              Gli  enti e le imprese che prestano servizi al pubblico
          con  caratteri  di uniformita', frequenza e diffusione tali
          da  comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per periodi
          superiori  al  mese possono essere autorizzati, con decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  ad eseguire le liquidazioni
          periodiche  di  cui  all'art.  27,  e i relativi versamenti
          trimestralmente    anziche'    mensilmente.    La    stessa
          autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
          di  distribuzione  di  carburante per uso di autotrazione e
          agli  autotrasportatori  di  cose  per conto terzi iscritti
          all'albo  di  cui  alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si
          applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 33, per le
          liquidazioni  ed  i versamenti trimestrali effettuati dagli
          esercenti  impianti  di distribuzione di carburante per uso
          di   autotrazione   e   dagli   autotrasportatori  iscritti
          nell'albo  sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i
          versamenti  trimestrali  disposti  con decreti del Ministro
          delle  finanze,  emanati  a  norma  dell'articolo 73, primo
          comma,  lettera e), e del primo periodo del presente comma.
          Per  le  prestazioni  di  servizi  degli  autotrasportatori
          indicati  nel  periodo precedente, effettuate nei confronti
          del  medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto
          del  termine  di  cui  all'articolo 21, quarto comma, primo
          periodo,  una  sola  fattura per piu' operazioni di ciascun
          trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo
          23,  primo  comma,  le fatture emesse per le prestazioni di
          servizi   dei  suddetti  autotrasportatori  possono  essere
          comunque  annotate  entro  il trimestre solare successivo a
          quello di emissione.
              Nel  caso  di  operazioni  derivanti  da  contratti  di
          subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato
          pattuito  un  termine  successivo  alla consegna del bene o
          alla    comunicazione    dell'avvenuta   esecuzione   della
          prestazione,  il subfornitore puo' effettuare il versamento
          con   cadenza   trimestrale,   senza   che   si  dia  luogo
          all'applicazione di interessi.
              Per  gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita'
          di  cui  alla  tariffa  allegata  al decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640, l'imposta si
          applica  sulla  stessa  base  imponibile dell'imposta sugli
          intrattenimenti  ed  e'  riscossa  con  le stesse modalita'
          stabilite   per   quest'ultima.   La   detrazione   di  cui
          all'articolo   19,  e'  forfettizzata  in  misura  pari  al
          cinquanta  per  cento dell'imposta relativa alle operazioni
          imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella
          tariffa    vengono    effettuate   anche   prestazioni   di
          sponsorizzazione  e  cessioni  o  concessioni di diritti di
          ripresa  televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque
          connesse   alle  attivita'  di  cui  alla  tariffa  stessa,
          l'imposta  si  applica  con  le  predette  modalita'  ma la
          detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un decimo per
          le  operazioni  di sponsorizzazione ed in misura pari ad un
          terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e
          di  trasmissione  radiofonica.  I  soggetti che svolgono le
          attivita'  incluse  nella tariffa sono esonerati dalibbligo
          di   fatturazione,   tranne   che  per  le  prestazioni  di
          sponsorizzazione,  per le cessioni o concessioni di diritti
          di  ripresa  televisiva e di trasmissione radiofonica e per
          le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli
          obblighi  di  registrazione  e  dichiarazione, salvo quanto
          stabilito  dall'articolo  25; per il contenzioso si applica
          la     disciplina    stabilita    per    l'imposta    sugli
          intrattenimenti.  Le  singole  imprese hanno la facolta' di
          optare  per  l'applicazione  dell'imposta nei modi ordinari
          dandone  comunicazione al concessionario di cui all'art. 17
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 640, competente in relazione al proprio domicilio
          fiscale,  prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio
          delle  entrate  secondo  le  disposizioni  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 novembre  1997,  n.  442;
          l'opzione  ha  effetto  fino a quando non e' revocata ed e'
          comunque vincolante per un quinquennio.
              (Comma abrogato).
              Le  cessioni  di  rottami, cascami e avanzi di metalli,
          ferrosi  e  dei  relativi  lavori,  di  carta da macero, di
          stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e
          plastica,  intendendosi comprese anche quelle relative agli
          anzidetti  beni  che  siano  stati  ripuliti,  selezionati,
          tagliati,  compattati,  lingottati  o  sottoposti  ad altri
          trattamenti   atti   a   facilitarne   l'utilizzazione,  il
          trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono
          effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli
          obblighi  di  cui  al  titolo  secondo.  Agli effetti della
          limitazione  contenuta nel terzo comma dell'articolo 30, le
          cessioni sono considerate operazioni imponibili.
              Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
          per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non
          ferrosi  e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli
          non  ferrosi  di  cui  alle  seguenti  voci  della  tariffa
          doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
                a) rame  raffinato  e  leghe  di  rame, greggio (v.d.
          74.03);
                b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
                c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
                d) piombo  greggio,  raffinato, antimoniale e in lega
          (v.d. 78.01);
                e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
                e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
                e-ter)  filo  di  rame  con  diametro  superiore  a 6
          millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
                e-quater)  filo  di alluminio non legato con diametro
          superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
                e-quinquies)  filo di leghe di alluminio con diametro
          superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);
              Le  disposizioni  dell'ottavo comma si applicano, per i
          prodotti  ivi  considerati,  sotto  la  responsabilita' del
          cedente    e   sempreche'   nell'anno   solare   precedente
          l'ammontare   delle   relative   cessioni   effettuate   da
          raccoglitori  e  rivenditori  dotati  di sede fissa non sia
          stato superiore a due miliardi di lire.
              I  raccoglitori  ed  i  rivenditori  dei  beni  di  cui
          all'ottavo  comma  sono  esonerati dagli obblighi di cui ai
          titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi
          dell'articolo   39,  le  fatture  e  le  bollette  doganali
          relative  agli  acquisti  e  alle  importazioni, nonche' le
          fatture  relative  alle  cessioni effettuate, all'emissione
          delle  quali  deve provvedere il cessionario che acquista i
          beni  nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni
          altro   adempimento   senza   diritto   a   detrazione.   I
          raccoglitori  e  rivenditori  dotati  di  sede fissa per la
          successiva  rivendita  se  hanno realizzato cessioni per un
          importo   superiore   a   150  milioni  di  lire  nell'anno
          precedente  possono  optare per l'applicazione dell'IVA nei
          modi  ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio
          nella  dichiarazione  relativa al suddetto anno. Unitamente
          all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  una  garanzia,  nelle  forme  di cui
          all'articolo   38-bis,   primo   comma,   pari  all'importo
          derivante    dall'applicazione    dell'aliquota   ordinaria
          sull'ammontare  di  lire  due  miliardi. I raccoglitori e i
          rivenditori  dotati  di  sede  fissa,  che  effettuano  sia
          cessioni  di  beni  di cui all'ottavo comma che cessioni di
          beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui
          al  nono  comma.  Nei  confronti  dei  raccoglitori  e  dei
          rivenditori  di  beni  di  cui al nono comma, non dotati di
          sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo.
              (Comma  abrogato  dall'art.  45 della legge 21 novembre
          2000, n. 342).
              Nelle  operazioni indicate nel primo comma, lettere a),
          b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione
          con rappresentanza ad esse relative.
              Art.  74-bis  (Disposizioni  per  il  fallimento  e  la
          liquidazione  coatta  amministrativa). - Per  le operazioni
          effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o
          di  liquidazione  coatta  amministrativa,  gli  obblighi di
          fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini
          non  siano  ancora  scaduti,  devono  essere  adempiuti dal
          curatore  o  dal commissario liquidatore entro quattro mesi
          dalla nomina.
              Per    le    operazioni    effettuate   successivamente
          all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione
          coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente
          decreto,   anche   se   e'   stato   disposto   l'esercizio
          provvisorio,  devono  essere  eseguiti  dal  curatore o dal
          commissario  liquidatore.  Le  fatture devono essere emesse
          entro  trenta  giorni  dal  momento  di effettuazione delle
          operazioni   e  le  liquidazioni  periodiche  di  cui  agli
          articoli 27 e 33, devono essere eseguite solo se nel mese o
          trimestre siano state registrate operazioni imponibili.
              In  deroga  a quanto disposto dal primo comma dell'art.
          38-bis,  i  rimborsi  previsti  nell'art.  30,  non  ancora
          liquidati  alla data della dichiarazione di fallimento o di
          liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi,
          sono   eseguiti   senza  la  prestazione  delle  prescritte
          garanzie  per un ammontare non superiore a lire cinquecento
          milioni.".
              "Parte  II  -  Beni e servizi soggetti all'aliquota del
          4%:
                1) (numero soppresso);
                2) (numero soppresso);
                3) latte  fresco,  non  concentrato  ne'  zuccherato,
          destinato   al  consumo  alimentare,  confezionato  per  la
          vendita  al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri
          trattamenti previsti da leggi sanitarie;
                4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
                5)  ortaggi  e  piante mangerecce, esclusi i tartufi,
          freschi,  refrigerati,  presentati immersi in acqua salata,
          solforata   o   addizionata   di  altre  sostanze  atte  ad
          assicurarne   temporaneamente   la  conservazione,  ma  non
          specialmente    preparati   per   il   consumo   immediato;
          disseccati,  disidratati  o  evaporati,  anche  tagliati in
          pezzi  o  in  fette,  ma non altrimenti preparati (v. d. ex
          07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);
                6)   ortaggi   e   piante  mangerecce,  anche  cotti,
          congelati o surgelati (v.d. 07.02);
                7)   legumi  da  granella,  secchi,  sgranati,  anche
          decortificati o spezzati (v.d. 07.05);
                8)   frutta   commestibili,   fresche   o   secche  o
          temporaneamente  conservate; frutta, anche cotte, congelate
          o  surgelate  senza  aggiunta  di zuccheri (v.d. da 08.01 a
          08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
                9)   frumento,   compreso  quello  segalato,  segala;
          granturco;  riso;  risone;  orzo,  escluso quello destinato
          alla  semina;  avena,  grano  saraceno,  miglio, scagliola,
          sorgo  ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico
          (v.d.  10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06
          - ex 10.07, ex 21.07.02);
                10)  farine e semole di frumento, granturco e segala;
          farine  di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri
          cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 -
          ex 11.02);
                11)  frumento,  granturco,  segala e orzo, spezzati o
          schiacciati;  riso, avena ed altri cereali minori, spezzati
          o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 e
          ex 11.02);
                12)  germi  di  mais  destinati alla disoleazione (ex
          11.02   G   II);   semi  e  frutti  oleosi  destinati  alla
          disoleazione,  esclusi  quelli di lino e di ricino e quelli
          frantumati (v.d. ex 12.01);
                12-bis)   basilico,   rosmarino  e  salvia,  freschi,
          destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07);
                13)    olio    d'oliva;    oli   vegetali   destinati
          all'alimentazione  umana od animale, compresi quelli greggi
          destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare
          (v.d. ex 15.07);
                14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);
                15)  paste  alimentari;  crackers e fette biscottate;
          pane,  biscotto  di  mare e altri prodotti della panetteria
          ordinaria  anche  contenenti ingredienti e sostanze ammessi
          dal  titolo  III  della  legge 4 luglio 1967, n. 580, senza
          aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
                16) pomidoro  pelati e conserve di pomidoro; olive in
          salamoia (v.d. ex 20.02);
                17) crusche,   stacciature  ed  altri  residui  della
          vagliatura,  della  molitura  o  di  altre  lavorazioni dei
          cereali e dei legumi (v.d. 23.02);
                18)  giornali  e notiziari quotidiani, dispacci delle
          agenzie  di  stampa,  libri,  periodici, anche in scrittura
          braille  e  su  supporti  audio-magnetici per non vedenti e
          ipovedenti,   ad   esclusione   dei  giornali  e  periodici
          pornografici   e   dei   cataloghi  diversi  da  quelli  di
          informazione  libraria,  edizioni musicali a stampa e carte
          geografiche,  compresi  i  globi stampati; carta occorrente
          per  la  stampa  degli  stessi e degli atti e pubblicazioni
          della  Camera  dei  deputati e del Senato della Repubblica;
          materiale  tipografico  e  simile  attinente  alle campagne
          elettorali  se  commissionato  dai  candidati o dalle liste
          degli  stessi  o  dai  partiti  o dai movimenti di opinione
          politica;
                19) fertilizzanti  di cui alla legge 19 ottobre 1984,
          n.  748; organismi considerati utili per la lotta biologica
          in agricoltura;
                20) mangimi  semplici  di  origine  vegetale; mangimi
          integrati   contenenti  cereali  e/o  relative  farine  e/o
          zucchero;  mangimi  composti semplici contenenti, in misura
          superiore  al  50%,  cereali  compresi nella presente parte
          della tabella;
                21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri
          di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
          1969,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del
          27 agosto  1969,  ancorche'  non ultimate, purche' permanga
          l'originaria  destinazione, in presenza delle condizioni di
          cui  alla  nota  II-bis)  all'art.  1  della tariffa, parte
          prima,   allegata   al   testo   unico  delle  disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In
          caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero
          di  rivendita  nel  quinquennio  dalla  data  dell'atto, si
          applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
                21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo
          del  proprietario  del  terreno  o  di  altri  addetti alle
          coltivazioni  dello stesso o all'allevamento del bestiame e
          alle  attivita'  connesse,  cedute da imprese costruttrici,
          ancorche'   non  ultimate,  purche'  permanga  l'originaria
          destinazione,  sempre  che  ricorrano  le condizioni di cui
          all'art.  9,  comma  3, lettere c) ed e), del decreto-legge
          30 dicembre  1993,  n.  557, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
                22) (numero soppresso);
                23) (numero soppresso);
                24) beni,  escluse  le  materie prime e semilavorate,
          forniti   per   la  costruzione,  anche  in  economia,  dei
          fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n.
          408,  e  successive modificazioni, delle costruzioni rurali
          di  cui  al  numero  21-bis)  e,  fino al 31 dicembre 1996,
          quelli  forniti  per  la  realizzazione degli interventi di
          recupero  del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai
          movimenti  sismici  del  29 aprile,  del 7 e dell'11 maggio
          1984;
                25) (numero soppresso);
                26)  assegnazioni,  anche  in  godimento,  di case di
          abitazione   di   cui  al  numero  21),  fatte  a  soci  da
          cooperative edilizie e loro consorzi;
                27) (numero soppresso);
                28) (numero soppresso);
                29) (numero soppresso);
                30)  apparecchi  di  ortopedia  (comprese  le cinture
          medico-chirurgiche);  oggetti  ed  apparecchi  per fratture
          (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi
          dentaria,  oculistica  ed  altre; apparecchi per facilitare
          l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano,
          da  portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per
          compensare una deficienza o una infermita' (v. d. 90.19);
                31)  poltrone e veicoli simili per invalidi anche con
          motore  o  altro  meccanismo  di  propulsione (v.d. 87.11),
          intendendosi  compresi  i  servoscala  e altri mezzi simili
          atti   al   superamento  di  barriere  architettoniche  per
          soggetti   con   ridotte   o  impedite  capacita'  motorie;
          motoveicoli  di cui all'art. 53, comma 1, lettere b), c) ed
          f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche'
          autoveicoli  di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed
          f),  dello  stesso  decreto,  di  cilindrata  fino  a  2000
          centimetri  cubici  se  con  motore  a  benzina,  e  a 2800
          centimetri  cubici  se con motore diesel, anche prodotti in
          serie,  adattati  per  la  locomozione  dei soggetti di cui
          all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte
          o  impedite  capacita'  motorie permanenti, ceduti ai detti
          soggetti  o  ai  familiari  di  cui essi sono fiscalmente a
          carico,  nonche'  le  prestazioni  rese  dalle officine per
          adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i
          relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento,
          effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli
          di  cui  all'art.  54,  comma  1, lettere a), c) ed f), del
          decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata
          fino  a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a
          2800  centimetri  cubici  se  con  motore  diesel, ceduti a
          soggetti  non  vedenti  e  a  soggetti sordomuti, ovvero ai
          familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
                32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
                33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente
          destinati  ai  beni  indicati ai precedenti numeri 30, 31 e
          32;
                34) (numero soppresso);
                35)    prestazioni    relative   alla   composizione,
          montaggio,  duplicazione,  legatoria  e  stampa,  anche  in
          scrittura  braille  e  su  supporti audio-magnetici per non
          vedenti  e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani,
          libri,  periodici,  ad  esclusione dei giornali e periodici
          pornografici   e   dei   cataloghi  diversi  da  quelli  di
          informazione  libraria,  edizioni  musicali a stampa, carte
          geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica;
                36)   canoni   di  abbonamento  alle  radiodiffusioni
          circolari  (*)  con esclusione di quelle trasmesse in forma
          codificata;  prestazioni  di  servizi delle radiodiffusioni
          con  esclusione  di  quelle  trasmesse  in forma codificata
          aventi   carattere   prevalentemente  politico,  sindacale,
          culturale,  religioso,  sportivo,  didattico  o  ricreativo
          effettuate  ai  sensi  dellart.  19, lettere b) e c), legge
          14 aprile 1975, n. 103;
                37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
          nelle  mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado, nonche' nelle mense per
          indigenti  anche se le somministrazioni sono eseguite sulla
          base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
                38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
          mediante distributori automatici collocati in stabilimenti,
          ospedali,  case  di  cura,  uffici, scuole, caserme e altri
          edifici destinati a collettivita';
                39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
          appalto  relativi  alla  costruzione  dei fabbricati di cui
          all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
          modificazioni,  effettuate  nei  confronti  di soggetti che
          svolgono  l'attivita'  di  costruzione  di  immobili per la
          successiva  vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e
          loro  consorzi,  anche  se  a  proprieta'  indivisa,  o  di
          soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel
          numero  21),  nonche'  alla realizzazione delle costruzioni
          rurali di cui al numero 21-bis);
                40) (numero soppresso);
                41) (numero soppresso);
                41-bis)   prestazioni   socio-sanitarie,   educative,
          comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o
          in  comunita'  e  simili  o  ovunque  rese, in favore degli
          anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di
          AIDS,  degli  handicappati  psicofisici,  dei minori, anche
          coinvolti  in  situazioni  di disadattamento e di devianza,
          rese  da  cooperative e loro consorzi, sia direttamente che
          in  esecuzione  di contratti di appalto e di convenzioni in
          generale;
                41-ter)   prestazioni   di   servizi   dipendenti  da
          contratti  di  appalto  aventi  ad oggetto la realizzazione
          delle  opere direttamente finalizzate al superamento o alla
          eliminazione delle barriere architettoniche.
                41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di
          tipo funzionale permanenti.
                (*)  L'imposta  con  l'aliquota  ridotta  si  applica
          esclusivamente   per   i   canoni   di   abbonamento   alle
          radiodiffusioni   circolari   e   sulla   base   imponibile
          costituita  dalla  quota  spettante, ai sensi delle vigenti
          disposizioni,  all'ente  concessionario  del  servizio;  si
          applicano  le  disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I
          canoni    di    abbonamento    sono    riscossi   dall'ente
          concessionario  o per suo conto, ferme restando, per quanto
          concerne   le   sanzioni  e  la  riscossione  coattiva,  le
          disposizioni   degli  articoli  19  e  seguenti  del  regio
          decreto-legge  21 febbraio  1938, n. 246, convertito, nella
          legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo  2 settembre  1997,  n. 313, recante: "Norme in
          materia  di  imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  19 settembre 1997, n. 219, supplemento
          ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:
              "Art.   11   (Disposizioni   transitorie).   -   1.  La
          disposizione  di  cui  al  secondo  periodo del primo comma
          dell'art.  19  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633, come sostituito dall'art. 2 del
          presente   decreto,   si  applica  agli  acquisti  ed  alle
          importazioni  la  cui imposta diviene esigibile a decorrere
          dal 1 gennaio 1998.
              2. La rettifica della detrazione prevista nei commi l e
          2  dell'art.  19-bis2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3
          del  presente  decreto,  va  operata  per  i beni e servizi
          acquistati  o  utilizzati  a decorrere dal 10 gennaio 1998;
          quella  prevista  per  i  beni  immobili  nel  comma  8 del
          predetto  art.  19-bis2,  va  operata relativamente ai beni
          acquistati o ultimati a decorrere dal 1 gennaio 1998.
              3.  In  deroga  al comma 2 dell'art. 19 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
          sostituito  dall'art. 2 del presente decreto, e' detraibile
          l'imposta  relativa  ai beni e servizi afferenti operazioni
          che,  in  virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate
          temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla
          entrata in vigore del presente decreto.
              4.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  delle politiche agricole, da emanarsi ai
          sensi  dell'art.  34,  comma  1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
          dall'art.  5  del  presente  decreto, sono rideterminate le
          percentuali  di  compensazione  applicabili,  a determinati
          prodotti  agricoli,  al fine di tenere conto dell'andamento
          delle   grandezze   macroeconomiche,   assicurando maggiori
          entrate  nette  per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per
          lire 150 miliardi per l'anno 1999.
              5. Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 le disposizioni
          di  cui  all'art.  34,  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,  n.  633,  come  sostituito
          dall'art.  5  del  presente  decreto, si applicano anche ai
          soggetti  che  nel  corso dell'anno solare precedente hanno
          realizzato  un volume d'affari superiore a quaranta milioni
          di  lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di
          cui  al  comma l del medesimo decreto effettuate negli anni
          1998,  1999,  2000  e  2001 dai detti soggetti l'imposta si
          applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma
          restando  la  detrazione  sulla  base  delle percentuali di
          compensazione.  Per  i  passaggi dei suddetti prodotti agli
          enti,  alle  cooperative e agli altri organismi associativi
          che  applicano  il  regime speciale, effettuati da parte di
          produttori  agricoli,  soci  o  associati  che applicano lo
          stesso   regime,  l'imposta  si  applica  con  le  aliquote
          corrispondenti alle percentuali di compensazione.
              5-bis.  Le  disposizioni  dell'art.  34,  comma 10, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  come  sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
          applicano  ai produttori agricoli a decorrere dal 1 gennaio
          2002.
              6.  La  misura  della detrazione forfettizzata relativa
          alle  operazioni  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sugli
          spettacoli,  stabilita dal secondo periodo del quinto comma
          dell'art.  74  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633,  come  sostituito  dal presente
          decreto,  si  applica, per l'anno 1998, nella misura di due
          terzi.
              7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata
          prevista  dal  comma  11  dell'art.  34  e dal quinto comma
          dell'art. 74, come modificati, rispettivamente, dall'art. 5
          e dall'art. 7 del presente decreto, nonche' dal terzo comma
          dell'art.  36,  puo'  essere revocata dandone comunicazione
          all'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto competente
          nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso
          di esonero, nel termine previsto per la presentazione della
          dichiarazione,    ferma   restando   l'applicazione   delle
          disposizioni   di   cui   al  comma  3  dell'art.  19-bis2,
          introdotto dall'art. 3 del presente decreto.
              8.  Le disposizioni del presente decreto legislativo si
          applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.".
              - Il  decreto-legge  15 febbraio  2000, n. 21, recante:
          "Proroga  del  regime  speciale  in  materia  di  IVA per i
          produttori   agricoli",   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale  15 febbraio  2000,  n. 37, e convertito in legge
          dall'art.  l  della legge 14 aprile 2000, n. 92, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2000, n. 89.
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,
          recante:    "Regolamento    recante    modificazioni   alle
          disposizioni     relative    alla    presentazione    delle
          dichiarazioni   dei   redditi,   dell'IRAP   e   dell'IVA",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 febbraio 2000, n.
          39:
              "1.  I  contribuenti  che  nell'anno  solare precedente
          hanno   realizzato  un  volume  d'affari  non  superiore  a
          trecentosessantamilioni  di  lire per le imprese aventi per
          oggetto  prestazioni  di servizi e per gli esercenti arti e
          professioni,  ovvero  di  lire  un  miliardo per le imprese
          aventi   per  oggetto,  altre  attivita',  possono  optare,
          comunicando  la  scelta con le modalita' e i termini di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 novembre
          1997, n. 442, per:
                a) l'annotazione  delle liquidazioni periodiche e dei
          relativi  versamenti  entro  il  giorno 16 del secondo mese
          successivo  a  ciascuno  dei  primi  tre  trimestri solari;
          qualora   l'imposta   non   superi   il   limite   di  lire
          cinquantamila   il   versamento  dovra'  essere  effettuato
          insieme  a  quella  dovuta  per il trimestre successivo. La
          liquidazione  dell'imposta  relativa al quarto trimestre e'
          effettuata  entro  il 16 febbraio dell'anno di riferimento,
          fermo  restando  il  termine  per il versamento di cui alla
          lettera b);
                b) il   versamento   dell'imposta   dovuta  entro  il
          16 marzo  di  ciascun anno ovvero entro il termine previsto
          per   il   pagamento   delle  somme  dovute  in  base  alla
          dichiarazione  unificata  annuale,  maggiorando le somme da
          versare  degli  interessi nella misura dello 0,40 per cento
          per  ogni  mese o frazione di mese successivo alla predetta
          data".
              - Si riporta, altresi', il testo degli articoli 23 e 24
          del   citato   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633:
              "Art.   23   (Registrazione   delle   fatture).   -  Il
          contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
          emesse,   nell'ordine   della   loro   numerazione   e  con
          riferimento  alla  data  della  loro emissione, in apposito
          registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
          dell'art.  21, devono essere registrate entro il termine di
          emissione   e   con  riferimento  al  mese  di  consegna  o
          spedizione dei beni.
              Per  ciascuna  fattura devono essere indicati il numero
          progressivo  e  la  data  di emissione di essa, l'ammontare
          imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
          dell'imposta,  distinti  secondo  aliquota  applicata, e la
          ditta,  denominazione o ragione sociale del cessionario del
          bene  o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
          di  cui  al  terzo  comma  dell'art.  17, del cedente o del
          prestatore.
              Se  l'altro  contraente  non  e' un'impresa, societa' o
          ente   devono   essere  indicati,  in  luogo  della  ditta,
          denominazione  o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
          le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
          di  cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,
          in   luogo   dell'ammontare   dell'imposta,  il  titolo  di
          inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
              (Comma abrogato).
              Nell'ipotesi  di  cui  al  quinto  comma dell'art. 6 le
          fatture  emesse devono essere registrate anche dal soggetto
          destinatario  in  apposito  registro, bollato e numerato ai
          sensi  dell'art.  39, secondo modalita' e termini stabiliti
          con apposito decreto ministeriale.
              Art.   24   (Registrazione   dei  corrispettivi).  -  I
          commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui
          all'art.  22,  in  luogo  di quanto stabilito nell'articolo
          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale dei
          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui
          all'art.   21,  sesto  comma,  e,  distintamente,  all'art.
          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate.
          L'annotazione  deve  essere  eseguita,  con  riferimento al
          giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il
          giorno non festivo successivo.
              Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e
          quelle  indicate  nel  terzo comma dell'art. 17, includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta.
              Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto,
          che  effettuano  promiscuamente la vendita di beni soggetti
          ad  aliquote  d'imposta  diverse, il Ministro delle finanze
          puo'  consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
          la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  sia  fatta senza distinzione per aliquote e che
          la  ripartizione  dell'ammontare  dei corrispettivi ai fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti.
              I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
          al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni
          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
          in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
          o  in  ciascuno  dei  luoghi in cui svolgono l'attivita' di
          vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto
          dei Ministro delle finanze.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  45  della  legge
          21 novembre  2000,  n.  342,  recante:  "Misure  in materia
          fiscale",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
          2000, n. 276, supplemento ordinario n. 194/L:
              "Art.  45 (Regime speciale per gli esercenti agenzie di
          vendita  all'asta).  - 1. Il dodicesimo comma dell'art. 74,
          recante  disposizioni  relative  a particolari settori, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni, concernente le cessioni di
          beni  effettuate  da  parte di esercenti agenzie di vendita
          all'asta, e' abrogato.
              2.   Nel   decreto-legge   23 febbraio   1995,  n.  41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n.  85,  e  successive  modificazioni,  dopo  l'art. 40, e'
          inserito il seguente:
              Art.  40-bis (Regime speciale per gli esercenti agenzie
          di  vendita  all'asta). - 1. Per le cessioni di beni mobili
          usati,  nonche'  di  oggetti  d'arte,  d'antiquariato  e da
          collezione,  indicati  nella  tabella  allegata al presente
          decreto,   effettuate   da  esercenti  agenzie  di  vendita
          all'asta  che  agiscono  in  nome  proprio  e  per conto di
          privati,  in  base  ad  un  contratto di commissione per la
          vendita  all'asta  di  tali  beni,  l'imposta relativa alla
          rivendita e' commisurata all'ammontare della differenza tra
          il  prezzo  dovuto dal cessionario del bene e l'importo che
          l'organizzatore   corrisponde  al  committente.  Il  prezzo
          dovuto  dal  cessionario  del  bene  e'  comprensivo  della
          commissione  e  delle  altre  spese  accessorie  addebitate
          dall'organizzatore  della  vendita  all'asta all'acquirente
          del  bene.  L'importo  che  l'organizzatore  corrisponde al
          committente  e'  costituito dal prezzo di aggiudicazione in
          asta    del   bene   al   netto   della   commissione   che
          l'organizzatore  della  vendita  riceve  dal committente in
          virtu'  del contratto di mandato. Si considerano effettuate
          per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base
          di contratti di commissione stipulati con:
                a) soggetti  passivi  d'imposta  che non hanno potuto
          detrarre,  ai  sensi degli articoli 19, 19-bis/1 e 19-bis/2
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,   e   successive  modificazioni,  neppure
          parzialmente,    l'imposta    afferente    all'acquisto   o
          all'importazione del bene;
                b) soggetti  passivi  d'imposta che beneficiano nello
          Stato  di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea,
          del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;
                c) soggetti    passivi    d'imposta    che    abbiano
          assoggettato  l'operazione  al particolare regime d'imposta
          previsto dall'art. 36.
              2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non e'
          ammessa   in  detrazione  l'imposta  afferente  alle  spese
          accessorie alla vendita.
              3.  Le  agenzie di vendita all'asta applicano il regime
          previsto al comma l relativamente ai beni acquistati, sulla
          base  di  contratti  di  commissione,  nel territorio dello
          Stato  o  in  quello  di  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea.
              4.  Le  cessioni  di  beni  agli  esercenti  agenzie di
          vendita  all'asta  si considerano effettuate all'atto della
          vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.".